Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20518 del 03/08/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 20518 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: CIRESE MARINA

sul ricorso 21743/2014 proposto da:
Comune di Rodi Milici, in persona del sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in Roma, Via Gregorio VII n. 407, presso
lo studio dell’avvocato Cantone Francesco, rappresentato e difeso
dall’avvocato Parmaliana Biagio, giusta procura a margine del
ricorso;
-ricorrente contro

Data pubblicazione: 03/08/2018

Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, in persona del Direttore
Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via
Messina n.30, presso lo studio dell’avvocato Caratozzolo Enrico, che
la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

avverso la sentenza n. 468/2013 della CORTE D’APPELLO di
MESSINA, depositata il 17/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/05/2018 dal cons. CIRESE MARINA.

FATTI DI CAUSA
Con decreto n. 437/2000 del 19.5.2000 il Presidente del Tribunale di
Messina ingiungeva all’Usi n. 5 di Messina il pagamento della somma
di L. 83.938,600 oltre accessori in favore del Comune di Rodi Milici
quale rimborso delle rette anticipate per il ricovero di adulti inabili e
non autosufficienti con riferimento agli anni 1992-1999.
La Usl n. 5 di Messina proponeva opposizione eccependo il proprio
difetto di legittimazione passiva con riferimento alla parte di credito
relativa al periodo precedente al 31.12.1995 per essere legittimata la
Gestione Liquidatoria delle soppresse USL nonché deducendo, per il
restante periodo, l’infondatezza della richiesta per il mancato
espletamento della procedura richiesta. Il Tribunale di Barcellona
P.G., accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo
negando la legittimazione passiva dell’azienda per il periodo
precedente il 31.12.1995 e che successivamente l’onere di
integrazione delle rette per il ricovero degli anziani potesse gravare
automaticamente sul Fondo sanitario.
Interposto appello da parte del Comune di Rodi Milici, la Corte
d’Appello di Messina con sentenza n. 468 del 17 giugno 2013
rigettava l’appello.
A fondamento della propria decisione deduceva che il costo
dell’assistenza agli anziani nella Regione Sicilia è a carico dei Comuni;
tuttavia la Azienda Sanitaria vi concorre pro quota, per le c.d. ‘quote
integrative”, ed entro i limiti delle disponibilità di un plafond definito
dalla legge “Fondo sanitario regionale”; che prima dell’esaurimento
del relativo procedimento amministrativo, non sorge il diritto del

-controricorrente –

comune al rimborso, che la definizione di tale procedimento è dunque
fatto costitutivo della pretesa, che deve essere allegato e dimostrato
dal comune che chiede il rimborso.
Avverso detta pronuncia il Comune di Rodi Milici proponeva ricorso
per cassazione articolato in due motivi cui resisteva con controricorso
la USL Messina.
Parte ricorrente depositava memoria ex art. 378 c.p.c.

Con il primo motivo di ricorso rubricato “violazione di legge sotto il
profilo di errata e falsa applicazione dell’art. 59 I.r. Sicilia n. 33/96;
violazione di legge sotto il profilo di errata e falsa applicazione
dell’art. 17 I.r. Sicilia 87/81 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.” parte
ricorrente deduce che la Corte territoriale avrebbe erroneamente
interpretato l’art. 59 L.R. Sicilia escludendo il diritto del Comune al
rimborso.
Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente deduce che
dall’annullamento del primo motivo comporta l’annullamento della
sentenza anche per il capo relativo alle spese.
Esaminando la prima doglianza, va premesso il ricorso ha ad oggetto
l’interpretazione e l’applicazione al caso di specie dell’art. 59 L.R.
Sicilia n. 33/96. La Corte di merito ha ritenuto che la norma in
questione non legittima alcun diritto al rimborso da parte del Comune
statuendo a riguardo che “in assenza della definizione del
procedimento volto ad operare la necessaria ripartizione del fondo
(alle ASP e quindi ai comuni) non può ritenersi sorto alcun diritto di
credito in capo ai comuni che pure hanno inoltrato rituale richiesta di
pagamento delle somme previste dall’art. 59” citando a sostegno
della propria tesi la giurisprudenza amministrativa che si è occupata
della questione.
Ritiene questa Corte che l’interpretazione sopra riassunta non possa
essere condivisa, conformemente all’orientamento seguito dalla
giurisprudenza di legittimità (vedi da ultimo Cass. Sez.3, n.
21068/2016). Ed invero, l’art. 59, comma 1, I. reg. Sicilia 33/96, cit.,
stabilisce che “l’integrazione della retta giornaliera corrisposta (.) dai
Comuni (.) agli enti gestori di strutture residenziali per il ricovero di
anziani non autosufficienti, è assunta a carico del Fondo sanitario
regionale”. Pertanto, stante il chiaro dettato della norma, il
pagamento della quota integrativa è un obbligo delle ASL, sia pure
entro limiti di spesa previsti dalla legge, ed i Comuni debbono solo
3

RAGIONI DELLA DECISIONE

P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, cassa e rinvia alla Corte d’Appello di
Messina, in diversa composizione, cui demanda anche la
regolamentazione delle spese del giudizio.

anticiparle. Il diritto al rimborso scaturisce dunque dalla legge, non
dalla conclusione del procedimento amministrativo di ripartizione del
Fondo regionale. Inoltre, una volta stabilito che il Comune ha un
diritto nascente dalla legge, e che tale diritto cessa con l’esaurimento
dei fondi destinati dall’amministrazione regionale alla sovvenzione del
fondo sanitario regionale, l’eventuale insufficienza di tali fondi
costituisce un fatto estintivo della pretesa, non un fatto costitutivo del
diritto. In quanto tale, l’eventuale insufficienza di quei fondi deve
essere provata da chi la invoca, ovvero dalla Asl.
Nella controversia in esame, pertanto, unica condizione per la nascita
del diritto al rimborso in capo al Comune di Rodi Milici era il rispetto
dell’iter procedurale previsto dall’art. 59, comma 2, I. r. 33/96 ovvero
la tempestiva notifica del provvedimento di autorizzazione al ricovero
dell’anziano, circostanza non contestata e che non ha formato
oggetto di alcuna statuizione della Corte di merito. Ne consegue il
diritto del Comune al rimborso.
Il secondo motivo di ricorso deve ritenersi assorbito.
La sentenza deve dunque essere cassata con rinvio alla Corte
d’appello di Messina in diversa composizione affinchè si pronunci alla
luce del principio dianzi enunciato. Al giudice del rinvio viene
demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio.

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