Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20517 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. II, 29/09/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 29/09/2020), n.20517

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27662/2016 proposto da:

R.F. & C. SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA U. SABA 54 C/9,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO DELL’ANNO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LUIGI CASTALDI;

– ricorrente –

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, in persona del Presidente

della Regione in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

COLONNA 355, presso lo studio dell’avvocato MARINA PISANI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n, 255/2016 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 22/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/02/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

uditi gli Avvocati Paolo DELL’ANNO, Luigi CASTALDI che si riportano

agli atti depositati;

udito l’Avvocato Daniela IURI, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato Marina PISANI, che si riporta agli atti depositati.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 22 aprile 2016 la Corte d’appello di Trieste ha rigettato l’appello proposto dalla R.F. & C. s.r.l. nei confronti della Provincia di Gorizia avverso la decisione di primo grado che aveva respinto l’opposizione proposta contro l’ordinanza ingiunzione n. 16862 del 2012.

2. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha osservato: a) che non era stato contestato il presupposto fattuale dell’ordinanza -ingiunzione, ossia che la società avesse effettuato il trasposto di rifiuti non pericolosi omettendo di indicare, nei rispettivi formulari di identificazione, il quantitativo di rifiuti trasportati; b) che dal coordinamento della L. n. 689 del 1981, artt. 6 e 14, scaturiva il principio per il quale l’individuazione dell’effettivo responsabile dell’infrazione non è condizione di legittimità dell’ordinanza-ingiunzione; c) che non era stata possibile l’immediata contestazione, dal momento che l’accertamento era avvenuto in un momento successivo al compimento dell’infrazione, poichè i formulari erano stati ritrovati presso la società destinataria dei rifiuti; d) che la società non aveva contestato la violazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 193, che impone di indicare nei formulari il quantitativo di rifiuti trasportati, poichè l’opposizione era fondata sulla non applicabilità della norma, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 205 del 2010; e) che, tuttavia, doveva essere applicata la disciplina vigente al momento della commissione del fatto; e) che non poteva essere considerata prova liberatoria l’avere dato istruzioni ai propri dipendenti per la compilazione dei moduli e che, in ogni caso, anche siffatta circostanza non era stata dimostrata.

3. Avverso tale sentenza la R.F. & C. s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso la Provincia di Gorizia. E stato depositato atto di costituzione della Regione autonoma Friuli Venezia – Giulia, che, per effetto del trasferimento delle funzioni di competenza provinciale riguardanti la materia dell’ambiente, disposto con L.R. 12 dicembre 2014, n. 26, è subentrata alla Provincia nei rapporti attivi e passivi in corso. Nell’atto di costituzione si da atto, inoltre, che, per effetto della L.R. Friuli Venezia Giulia 9 dicembre 2016, n. 20, art. 8, comma 5, le province di tale regione sono state soppresse con decorrenza dal 1 ottobre 2017. E’ stata depositata memoria, ai sensi dell’art. 378 c.p.c., nell’interesse della società ricorrente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sul motivo di appello con il quale si denunciava che il Tribunale non aveva affrontato la questione, posta con il ricorso in opposizione, della non configurabilità della violazione contestata a carico del trasportatore. Si era, infatti, rilevato, sin dal primo grado, che il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 193, sia prima che dopo la modifica apportata dal D.Lgs. n. 205 del 2010, non poneva a carico del trasportatore il dovere di compilare correttamente il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR): egli era chiamato a rispondere solo delle eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza quali riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico.

2. Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 193, sottolineando che la novella del 2010 ha solo precisato il contenuto della norma senza modificarne la portata.

Secondo la ricorrente, attraverso la controfirma del FIR, il trasportatore si limita a dare atto di avere ricevuto i rifiuti. E, del resto, al produttore del rifiuto nulla era stato contestato.

Si aggiunge che siffatta conclusione sarebbe coerente con la circolare di chiarimento dell’Albo Gestori Rifiuti n. 3934 del 18 giugno 2003.

3. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione logica.

La doglianza espressa nel primo motivo è inammissibile, per l’assorbente ragione che, in materia di opposizione ad ordinanza ingiunzione, il ricorso per cassazione che denunzi il mancato esame, da parte del giudice di merito, di un motivo dell’opposizione può condurre alla cassazione della sentenza impugnata soltanto se, vertendo su questione di diritto, esso sia fondato, atteso che, nel caso di sua infondatezza, lo iato esistente tra la pronuncia di rigetto ed il mancato esame della censura deve essere colmato dalla Corte di Cassazione facendo uso del proprio potere di correzione della motivazione della sentenza, integrando la decisione di rigetto mediante l’enunciazione delle ragioni di diritto che sostengono il provvedimento opposto, senza necessità di rimettere la causa ad altro giudice affinchè dichiari infondato il motivo non esaminato (Cass. 12 aprile 2006, n. 8561).

In realtà, secondo la prospettazione della ricorrente, con l’opposizione si è contestata l’applicabilità della fattispecie sanzionatoria al trasportatore.

Si tratta, all’evidenza, di questione giuridica che costituisce l’oggetto dell’opposizione stessa, la quale è stata rigettata.

Escluso che ricorra un profilo di omessa pronuncia, nel senso in cui essa può ricondursi nel denunciato vizio delineato dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, viene in considerazione, a tutto voler concedere, un difetto di motivazione.

E, tuttavia, questa Corte ha chiarito che la mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un’esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame. In tal caso, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall’ordinamento, nonchè dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., comma 2, ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un error in procedendo, quale la motivazione omessa, mediante l’enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta, anche quando si tratti dell’implicito rigetto della domanda perchè erroneamente ritenuta assorbita, sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti in fatto (Cass., Sez. Un., 2 febbraio 2017, n. 2731).

Ciò posto e venendo all’esame del secondo motivo, va affrontata, innanzi tutto, la questione posta nella memoria depositata, ai sensi dell’art. 378 c.p.c., con la quale si sostiene che il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 193, all’epoca dei fatti, aveva un ambito applicativo circoscritto al caso – non ricorrente nella specie – delle imprese che raccolgono e trasportano “i propri rifiuti”: solo con il D.Lgs. n. 205 del 2010, art. 16, siffatta limitazione sarebbe stata rimossa. Senza indugiare sul mutamento di prospettiva, rispetto a quanto sostenuto in ricorso, a proposito della mera puntualizzazione di significato precettivo operata dal D.Lgs. n. 205 del 2010, è sufficiente rilevare in questa sede che la questione è destituita di qualunque fondamento.

L’originaria formulazione dell’art. 193 cit., prevedeva, infatti, che “Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati. (…)”, con formulazione che non contiene affatto la limitazione indicata.

E’ stato, al contrario, del D.Lgs. n. 205 del 2010, art. 16, comma 1, lett. e), a modificare la portata dell’art. 193 nel senso ricordato dalla ricorrente. Ma, come quest’ultima riconosce nella sua memoria, la novella era, ai sensi dell’art. 16, comma 2, cit., destinata ad entrare in vigore “a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all’art. 12, comma 2 del D.M. Ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, e successive modificazioni”.

Per quanto in questa sede rileva (dal momento che le violazioni contestate risalgono al periodo gennaio – aprile – maggio 2011), e senza che occorra ripercorrere le vicende normative sino all’attualità, è sufficiente osservare che, alla stregua del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, art. 52, conv. con L. 7 agosto 2012, n. 134, il termine di entrata in operatività del Sistema SISTRI, già fissato dal ricordato del D.M. 17 dicembre 2009, art. 12, comma 2 e prorogato, da ultimo, con il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 6, comma 2 e con il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, art. 13, commi 3 e 3-bis, è stato sospeso fino al compimento delle anzidette verifiche e comunque non oltre il 30 giugno 2013, unitamente ad ogni adempimento informatico relativo al SISTRI da parte dei soggetti di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 188-ter, “fermo restando, in ogni caso, che essi rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 190 e 193, ed all’osservanza della relativa disciplina, anche sanzionatoria, vigente antecedentemente all’entrata in vigore del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205”.

Ne discende – e su questo punto sia la sentenza impugnata che la ricorrente concordano – che al caso di specie deve essere applicata la normativa originaria: essa, si ripete, non contiene la limitazione ricordata nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Ora, affrontando la questione posta col secondo motivo, osserva il Collegio che il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 193, nel testo applicabile ratione temporis prevedeva appunto che il formulario contenesse, tra l’altro, l’indicazione di “origine, tipologia e quantità del rifiuto” (comma 1, lett. b) e che esso venisse redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore.

Siffatta controfirma non esprimeva affatto una mera presa in consegna del carico, ma attestava, da parte del trasportatore, che il carico stesso era appunto accompagnato da un formulario che, quantomeno dal punto di vista della completezza dei dati indicati, rispondesse al modello prefigurato dal legislatore.

Senza che, ai fini della decisione, sia necessario svolgere ulteriori approfondimenti, è sufficiente osservare che, quantomeno con riguardo alla completezza formale del formulario, risulta del tutto coerente la previsione di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 258, comma 4, applicabile ratione temporis, che sanzionava chiunque avesse effettuato il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all’art. 193, ovvero avesse indicato nel formulario stesso dati incompleti o inesatti. Del tutto fuori fuoco sono, quindi, i rilievi della ricorrente relativi al fatto che non fosse il trasportatore a pesare i rifiuti o a dover compilare il formulario.

L’incompletezza di quest’ultimo è, infatti, una circostanza destinata ad essere rilevata dal trasportatore che controfirma il documento, che gli impedisce di operare persino quelle verifiche di rispondenza tra descrizione e realtà “accettabili con la diligenza richiesta dall’incarico”, alle quali, secondo la stessa ricorrente, egli non può sottrarsi.

4. Con il terzo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere sia il Tribunale che la Corte d’appello omesso di pronunciarsi sulla questione dell’applicabilità della L. n. 689 del 1981, art. 8.

La doglianza è inammissibile perchè la ricorrente non deduce di aver dedotto la questione come motivo di opposizione; al contrario, nel ricorso si riferisce che tale questione è stata posto con la comparsa conclusionale in appello.

Al riguardo, va ribadito che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudizio di opposizione ad ingiunzione amministrativa di cui della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 (oggi il riferimento è al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6) si configura come giudizio di cognizione regolato dalla normativa speciale dettata dalla legge citata, il cui oggetto è delimitato dai motivi di opposizione che si pongono come causa petendi del suddetto giudizio e che, a norma delle previsioni appena ricordate, devono essere proposti con il ricorso entro trenta giorni dalla notificazione della ingiunzione (v., ad es., Cass. 23 marzo 2005, n. 6519 e, a riprova della continuità di orientamento, di recente, Cass. 11 gennaio 2016, n. 232; Cass. 31 ottobre 2018, n. 27909).

5. In conseguenza, il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, alla luce del valore e della natura detla causa nonchè delle questioni trattate.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA