Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20516 del 30/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 30/07/2019, (ud. 17/07/2018, dep. 30/07/2019), n.20516

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12168/2014 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

EUROPA 190, presso l’AREA LEGALE TERRITORIALE CENTRO DI POSTE

ITALIANE, rappresentata e difesa dall’avvocato ROSSANA CLAVELLI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NAPOLEONE III

28, presso lo studio dell’avvocato DANIELE LEPPE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO ROSARIO BONGARZONE, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6230/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/11/2013 R.G.N. 21/2011.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza pubblicata in data 7.7.2010, il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione proposta da Poste Italiane S.p.A. al decreto ingiuntivo n. 8372 del 2009, emesso dallo stesso Tribunale, in favore di G.S., con il quale era stato ordinato alla società datrice di lavoro di corrispondere a quest’ultimo la somma di Euro 2.000,00, oltre accessori, dovuta in ragione della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale per due anni;

che, con sentenza depositata il 18.11.2013, la Corte di Appello di Roma respingeva il gravame interposto dalla società, avverso la sentenza di prima istanza;

che per la cassazione di tale pronunzia Poste Italiane S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi;

che G.S. ha resistito con controricorso;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso per cassazione, si censura: 1) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la erroneità della sentenza per omessa e/o insufficiente motivazione su un fatto decisivo per il giudizio con riferimento all’intervenuto verbale di conciliazione sottoscritto dal G. il 9.10.2008, nonchè violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e segg., in relazione al predetto verbale, perchè, a parere della società, la Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto che il medesimo non avesse comportato la rinuncia del lavoratore all’incentivo previsto per effetto dell’accordo di trasformazione del lavoro da full time in part time; 2) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, erronea e/o insufficiente motivazione su un fatto decisivo per il giudizio con riferimento alla natura dell’incentivo di cui si tratta, non avendo i giudici di seconda istanza considerato che tale incentivo ha, a parere della società ricorrente, natura di liberalità; 3) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la erronea ed insufficiente motivazione su un fatto decisivo per il giudizio con riferimento alla documentazione prodotta relativamente al quantum dell’incentivo in questione ed altresì, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.p.c. e segg., in relazione alle “linee guida” per la diffusione del part time del 2004 e si lamenta che la Corte distrettuale abbia erroneamente ritenuto che “poichè l’accordo è per 24 mesi e quindi un biennio, è evidente che l’erogazione annuale dovuta è di Euro 1.000,00 ogni 12 mesi”, ponendo a base della decisione esclusivamente il documento del marzo 2004, relativo alle “linee guida per la diffusione del part time”, senza considerare che la trasformazione del rapporto è avvenuta nel 2007 e senza dare rilievo alla nota di Poste Italiane S.p.a. alle OO.SS. del 27.11.2008, allegata da parte avversa, nè alla nota della società alle OO.SS. del 25.11.2009, versata in atti, nonostante questi documenti fossero più recenti e più chiari ed univoci nello stabilire che, in caso di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale per una durata di 24 mesi, viene corrisposta la somma lorda di Euro 1.000,00 una tantum;

che il primo motivo è inammissibile relativamente alla prima censura, in quanto, come sottolineato dalle Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 2014), per effetto della riforma del 2012, per un verso, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione); per l’altro verso, è stato introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Orbene, poichè la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata depositata, come riferito in narrativa, il 18.11.2013, nella fattispecie si applica, ratione temporis, il nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5), come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, a norma del quale la sentenza può essere impugnata con ricorso per cassazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ma nel caso in esame, il motivo di ricorso che denuncia il vizio motivazionale non indica il fatto storico (Cass. n. 21152 del 2014), con carattere di decisività, che sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti e che la Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare; nè, tanto meno, fa riferimento, alla stregua della pronunzia delle Sezioni Unite, ad un vizio della sentenza “così radicale da comportare” in linea con “quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione”. E, dunque, non potendosi più censurare, dopo la riforma del 2012, la motivazione relativamente al parametro della sufficienza, rimane il controllo di legittimità sulla esistenza e sulla coerenza del percorso motivazionale dei giudici di merito (cfr., tra le molte, Cass. n. 25229 del 2015), che, nella specie, è stato condotto dalla Corte territoriale con argomentazioni logico-giuridiche del tutto congrue poste a fondamento della parte della sentenza oggetto di censura con il primo mezzo di impugnazione;

che il motivo non è fondato relativamente alla dedotta violazione di legge, poichè, alla stregua dei consolidati arresti giurisprudenziali della Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass. n. 4564/2014), il verbale di conciliazione è, ad ogni effetto, un atto negoziale, la cui interpretazione si risolve in un accertamento di fatto di esclusiva spettanza del giudice di merito. Tale interpretazione va operata ai sensi dell’art. 1362 c.c. e segg.. Per la qual cosa, il sindacato di legittimità può avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, ma solo l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (v. tra le molte, Cass. nn. 7557/2011, 2109/2012, 2962/2013). Il mezzo di impugnazione articolato omette, invece, la necessaria specificazione dei canoni che, in concreto, si assumono violati e del modo attraverso il quale i giudici di merito si sarebbero discostati dai medesimi;

che neppure il secondo motivo può essere accolto: al riguardo, valgano le osservazioni esplicitate relativamente alla prima censura del primo mezzo di impugnazione;

che, invece, il terzo motivo è fondato; correttamente, infatti, la società ricorrente sottolinea che dalla lettura delle “linee guida” per la diffusione del part time anche dell’anno 2004, si evince, all’evidenza, che, nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale di durata pari a 24 mesi (come è avvenuto nella fattispecie), la società si era impegnata ad erogare, in un’unica soluzione, un importo annuo a titolo di una tantum pari ad Euro 1.000,00 lordi. La bontà di tale interpretazione è sostenuta, altresì, dalla nota successiva della società alle OO.SS. del 25.11.2009, di conferma, anche per il 2010, dell’incentivo di cui si tratta, nella quale si sottolinea che lo stesso sarà erogato in un’unica soluzione, e per un importo pari ad Euro 1.000,00, nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro in part time per due anni. Non si tratta, quindi, di una erogazione annua e, pertanto, ai lavoratori che hanno scelto di aderire alla predetta trasformazione per un biennio, verrà erogata una tantum la predetta indennità, pari – lo si ribadisce – ad Euro 1.000,00. Pertanto, non avendo i giudici di merito correttamente interpretato le predette “linee guida” in ordine al quantum dell’indennità che Poste Italiane S.p.A. avrebbe dovuto erogare, la sentenza va cassata, relativamente al motivo in esame;

che, per le considerazioni svolte, va accolto il terzo motivo di ricorso e vanno rigettati gli altri, con cassazione della sentenza, in relazione al motivo accolto, e rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che si atterrà alle considerazioni che precedono, provvedendo, altresì, alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso; rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 17 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2019

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