Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20516 del 06/10/2011

Cassazione civile sez. I, 06/10/2011, (ud. 07/06/2011, dep. 06/10/2011), n.20516

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Fallimento Siciltrading, in persona del curatore avv.to D.P.

G., elettivamente domiciliato in Roma via Capodistria 18,

presso lo studio dell’avv.to Serena Miceli, rappresentato e difeso

dagli avv.ti SIRAGUSA Vincenzo e Salvatore, giusta procura in calce

al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Assessorato Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca della

Regione Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso

i suoi uffici domiciliato in Roma via dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 106/2004 della Corte di Appello di Palermo,

sezione prima civile, emessa il 4 giugno 2004, depositata il 29

settembre 2004, R.G. n. 355/2001;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 7 giugno 2011

dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola, che ha concluso per l’accoglimento del secondo

motivo del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Fallimento della s.p.a. Siciltrading proponeva ricorso al Presidente del Tribunale di Palermo chiedendo l’emissione di decreto ingiuntivo nei confronti dell’Assessorato Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca della Regione Sicilia. Deduceva che: a) la Società Siciltrading era stata costituita con capitale pubblico dalla Regione Sicilia, ex L.R. n. 96 del 1981, per la promozione e commercializzazione dei prodotti siciliani; b) con una convenzione stipulata dall’Assessorato regionale con Siciltrading il 12 maggio 1989 era stato previsto l’obbligo per Siciltrading di eseguire i progetti di attuazione, da essa stessa predisposti sulla base dei programmi di promozione annuali formulati dall’Assessorato, e l’obbligo per quest’ultimo di provvedere al pagamento della spesa prevista per l’esecuzione dei predetti progetti; c) nel 1991 Siciltrading aveva svolto, in esecuzione di quanto previsto nel piano predisposto dall’Assessorato e relativo all’attività promozionale in favore dei prodotti siciliani da svolgere nell’esercizio finanziario 1991, una attività promozionale in favore del vino Marsala; d) in particolare la Siciltrading aveva commissionato alla SIPRA la trasmissione sui canali RAI di ventotto spot pubblicitari che erano stati mandati in onda dal 22 dicembre al 31 dicembre 1991; e) a seguito del mancato pagamento, imputabile alla Regione Sicilia, la SIPRA aveva ottenuto decreto ingiuntivo dal Presidente del Tribunale di Torino per la stessa somma di L. 358.982.183 nei confronti di Siciltrading. Di qui la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo per lo stesso importo di L. 358.982.183.

Il ricorso veniva accolto dal Presidente del Tribunale di Palermo in data 23 marzo 1995.

Il decreto ingiuntivo veniva opposto dall’Assessorato ma confermato dal Tribunale di Palermo con sentenza del 22 aprile – 4 maggio 2000.

A fronte della riproposizione, davanti alla Corte di appello, delle eccezioni di difetto di giurisdizione e di improponibilità dell’azione di adempimento ex art. 1453 c.c., la curatela fallimentare eccepiva a sua volta il giudicato esterno costituito dalle pronunce del Tribunale di Palermo n. 2575/1998 e n. 1599/2004 emesse in controversie relative all’adempimento delle prestazioni spettanti a Siciltrading in base alla stessa convenzione generale stipulata il 12 maggio 1989. Tali sentenze avevano respinto le predette eccezioni di difetto di giurisdizione e di improponibilità dell’azione di adempimento.

La Corte di appello di Palermo dopo aver respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione ha invece accolto l’eccezione di improponibilità della domanda di adempimento in relazione alla proposizione da parte della curatela del fallimento Siciltrading di una pregressa domanda di risoluzione della convenzione del 12 maggio 1989 per colpa dell’Assessorato. Ha quindi revocato il decreto ingiuntivo e compensato le spese dei due gradi di giudizio.

Ricorre per cassazione il Fallimento Siciltrading s.p.a. affidandosi a tre motivi di ricorso.

Si difende con controricorso l’Assessorato Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca della Regione Sicilia.

La curatela del fallimento Siciltrading deposita memoria difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la curatela fallimentare deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c., nonchè dei principi in tema di elementi costitutivi della cosa giudicata e di rilevabilità di ufficio della stessa e la omessa insufficiente o contraddittoria motivazione.

Secondo la curatela ricorrente la Corte di appello non ha erroneamente rilevato l’esistenza del giudicato esterno sulla questione di inammissibilità o improponibilità della domanda di pagamento. Si è infatti richiamata alla giurisprudenza di legittimità secondo cui è denunciatale con ricorso per cassazione il contrasto nei confronti di un giudicato esterno formatosi successivamente alla emanazione della sentenza impugnata ed è producibile nel giudizio di cassazione la sentenza passata in giudicato dopo l’esaurimento dei gradi di merito.

Con il secondo motivo di ricorso il fallimento deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1453 c.c., commi 2 e 3, e dell’art. 1458 c.c.. Secondo la curatela ricorrente la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento non influisce sulle prestazioni già eseguite dalla parte che chiede la risoluzione e acquisite nel patrimonio della controparte che è tenuta al pagamento del corrispettivo. Ne discende che per i contratti ad esecuzione continuata il valore abdicativo della domanda di risoluzione per inadempimento, rispetto alla domanda di adempimento, secondo le previsioni dell’art. 1453 c.c., va circoscritto a quella parte del rapporto per la quale è logicamente configurabile una scelta.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce l’omessa insufficiente o contraddittoria motivazione, la mancata valutazione delle risultanze probatorie e la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c..

Secondo la ricorrente la decisione impugnata non ha tenuto in alcun conto le risultanze istruttorie e ha omesso ogni esame delle richieste di esibizione di documenti e di valutazione di prove testimoniali già assunte che invece avrebbero condotto a una decisione favorevole per il fallimento.

Il primo motivo di ricorso appare fondato ed assorbente. Deve ritenersi infatti che il Tribunale di Palermo, con le sentenze n. 2575/1998 e 1599/2004, ha risolto in senso affermativo, e con efficacia di giudicato che investe anche il presente giudizio, la questione della proponibilità della domanda di adempimento della convenzione del 12 maggio 1989 di cui in altro giudizio la Siciltrading aveva chiesto la risoluzione. In particolare è fondato quanto ritenuto da parte ricorrente e cioè che l’accertamento della proponibilità della domanda di adempimento in presenza di domanda di risoluzione della stessa convenzione costituisce, in questo e nei giudizi definiti dal Tribunale di Palermo, identico presupposto del diritto dedotto in giudizio e ha valore di antecedente logico- giuridico necessario della pronuncia. La giurisprudenza di legittimità è infatti propensa a ritenere l’efficacia del giudicato esterno nel caso in cui due o più giudizi fra le stesse parti abbiano ad oggetto lo stesso rapporto giuridico e uno di essi sia stato deciso con sentenza passata in giudicato in merito alla risoluzione di una questione di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato (Cass. civ. sez. 1^, n. 7891 del 20 luglio 1995 e Cass. sez. lav. n. 8650 del 12 aprile 2010 e n. 25862 del 21 dicembre 2010).

Nella specie le decisioni definitive del giudice palermitano consistono infatti nell’accertamento della proponibilità della domanda di Siciltrading intesa a richiedere il pagamento delle prestazioni eseguite anche in presenza di domanda di risoluzione della convenzione generale per ciò che concerne la sua vincolatività futura. Tale decisione è del resto conforme alla giurisprudenza di legittimità secondo cui il valore abdicativo della domanda di risoluzione rispetto alla domanda di adempimento, ex art. 1453, comma 2, va circoscritto a quella parte di rapporto per la quale è logicamente configurabile una scelta, su un piano di alternatività fra risoluzione e adempimento, cioè a quella parte che veda i contraenti ancora su una posizione di parità, a fronte di prestazioni e controprestazioni ineseguite, mentre non è estensibile a quella parte che rimane insensibile alla vicenda risolutiva perchè adempimento, sia pure da parte di uno dei contraenti vi è stato (Cass. civ. sez. 3^i n. 12823 del 3 settembre 2003, Cass. civ. sez. 1^ n. 6034 del 4 luglio 1997 e n. 7556 del 18 giugno 1992).

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione dell’Assessorato al decreto ingiuntivo. Compensa le spese processuali dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2011

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