Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20516 del 03/08/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 20516 Anno 2018
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA
Relatore: CENICCOLA ALDO

sul ricorso n. 28877\2013 proposto da

Ud.27.4.2018

BANCA CARIGE s.p.a. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia – (CF
03285880104) in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso per
procura in calce al ricorso dall’avv. Giorgio Guerello, con il quale
elettivamente domicilia in Roma alla via Arno n. 88 presso lo studio
dell’avv. Camillo Ungari
– ricorrente contro
FALLIMENTO FABRORUM s.r.I., in persona del curatore
– intimato –

avverso la sentenza n.

1016 depositata il 13.8.2013 della Corte di

Appello di Genova del 31 ottobre 2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno
27 aprile 2018 dal relatore dr. Aldo Ceniccola.

Rilevato che:

Data pubblicazione: 03/08/2018

con sentenza n. 1016 del 2013 la Corte di Appello di Genova
respingeva il gravame proposto dalla Banca Carige s.p.a. avverso la
sentenza con la quale il Tribunale di Genova aveva rigettato la domanda
volta ad ottenere l’ammissione al passivo del credito di C 51.891,09
derivante da un contratto di locazione finanziaria, escluso dal giudice
delegato in quanto fondato su un documento privo di data certa; per le

oggetto del contratto;
osservava la Corte che correttamente il Tribunale aveva ritenuto
inopponibili al fallimento i documenti prodotti dalla banca a sostegno del
proprio credito, costituiti da contratti di leasing con sottoscrizioni non
autenticate, da un prospetto contabile proveniente dalla stessa
creditrice e da alcuni documenti relativi alla consegna dei beni oggetto
del contratto;
osservava poi che se le lettere di fideiussione, provenienti da terzi
a garanzia del pagamento dei canoni, possedevano data certa, tale
circostanza non era idonea a conferire data certa al contratto di leasing,
in quanto quest’ultimo era stato stipulato successivamente al rilascio di
dette garanzie;
avverso tale sentenza Banca Carige s.p.a. propone ricorso per
cassazione affidato a tre motivi; la curatela è rimasta intimata.

Considerato che:
con atto del 23.3.2018 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al
ricorso;
nulla va deciso in ordine alle spese in quanto la curatela non ha svolto
difese;
è escluso il raddoppio del contributo, dovuto solo in caso di rigetto o
declaratoria di inammissibilità.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

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stesse ragioni era stata rigettata anche la domanda di rivendica dei beni

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 aprile 2018.

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