Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20515 del 03/08/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 1 Num. 20515 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: TRICOMI LAURA

sul ricorso 18728/2016 proposto da:
Sieni Giuseppe, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Tre
Orologi n. 10/E, presso lo studio dell’avvocato Ranieri Massimo, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Serra Antonio,

giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente contro
1
R.G.N. 18728/2016
Cons. est. Laura Tricorni

Data pubblicazione: 03/08/2018

Credit Suisse AG. – Filiale di Milano, in persona dei legali
rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via
XXIV Maggio n.43, presso lo studio dell’avvocato Vinci Gerolamo,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Cicconi Ennio,
giusta procura in calce al controricorso;

avverso la sentenza n. 217/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 21/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/03/2018 dal cons. TRICOMI LAURA.

RITENUTO CHE:
1. Giuseppe Sieni propone ricorso per cassazione con due mezzi,
corredato da memoria, avverso la sentenza della Corte di appello di
Milano, in epigrafe indicata. La Credit Suisse AG replica con
controricorso e memoria.
La controversia, per quanto interessa il presente giudizio,
concerne una domanda risarcitoria per danni patrimoniali e non
patrimoniali, conseguenti alla illegittima segnalazione del nominativo
del ricorrente alla Centrale Rischi della Banca d’Italia a seguito del
mancato rientro dalla apertura di credito.
2.

Giova precisare che detta apertura di credito era stata

costituita mediante un contratto stipulato con atto pubblico del
22.02.1994, dal Sieni con la Credit Suisse a medio termine della
durata di cinque anni, ottenendo la disponibilità massima di lire sei

R.G.N. 18728/2016
Cons. est. Lauro Tricorni

-controricorrente –

miliardi, utilizzabile mediante l’erogazione di singole

tranches,

denominate “utilizzi”, da richiedere volta per volta, di durata mensile,
trimestrale o semestrale, per l’importo di lire cinquecento milioni,
rinnovabili anche parzialmente; a garanzia della restituzione delle
somme erogate dalla banca veniva accesa dal Sieni ipoteca fino alla
concorrenza di lire dodici miliardi su un proprio terreno in Tivoli.

miliardi seicentottanta milioni prelevati mediante quattro “utilizzi”:
lire ottocento milioni, lire settecentotrenta milioni, lire cinquecento
milioni e lire seicentotrenta milioni, con originarie scadenze
rispettivamente al 25 agosto, 2 settembre, 8 agosto 1994 e 9
febbraio 1995: detti “utilizzi” erano più volte rinnovati fino alle
scadenze di agosto e settembre 1995.
Con lettera del 23/03/1995 la Credit Suisse era receduta
irrevocabilmente dal contratto di apertura di credito per grave
inadempimento del cliente, ed aveva richiesto l’immediato rientro
degli “utilizzi” in essere; a seguito di un lungo contenzioso giudiziario,
tuttavia, la Corte di appello di Milano, con la sentenza n.506/2009,
passata in giudicato, aveva accertato che tale recesso aveva
costituito un illecito contrattuale per violazione dell’obbligo di buona
fede da parte della banca.
3.

Tornando all’azione risarcitoria, per quanto oggetto del

presente giudizio, va rimarcato che ha avuto esito sfavorevole sia in
primo che in secondo grado.
4. Il Tribunale, dopo aver preso atto del passaggio in giudicato
della ricordata sentenza n.506/2009 della Corte milanese, ha respinto
le domande attoree.

3
R.G.N. 18728/2016
Cons. est. Laura Tricorni

L’apertura di credito era stata utilizzata dal Sieni per lire due

5. La Corte territoriale, nel confermare la prima decisione ha
respinto i seguenti motivi di appello proposti dal Sieni: il primo, svolto
sulla considerazione che il recesso della Banca, avvenuto il
23.03.1995, aveva fatto venire meno l’obbligo di restituzione degli
utilizzi con scadenza agosto-settembre 1995, impedendo inoltre al
Sieni di prorogare le scadenze – a suo dire – a seguito di mera

più tenuto a pagare per i quattro utilizzi, in ragione
dell’inadempimento della Banca che era illegittimamente receduta dal
rapporto.
Quanto al primo punto la Corte territoriale ha affermato che si
trattava di un “argomento nuovo” in quanto, in primo grado, il cliente
aveva sostenuto – al contrario – che il rapporto non era ancora
scaduto al momento della segnalazione alla Centrale Rischi, posto che
la scadenza contrattuale era al febbraio 1999, e fondato su tale dato
la pretesa illegittimità della segnalazione; ha, inoltre, affermato che il
rinnovo degli utilizzi non conseguiva automaticamente alla richiesta
del Sieni, dovendo ricorrere anche i requisiti previsti dall’art.3.03 del
contratto e che, comunque, non era stata registrata una domanda di
rinnovo.
Quanto al secondo punto ha affermato che il recesso non esimeva
il Sieni dal pagare entro i termini previsti per i quattro utilizzi che,
comunque venivano a scadenza nel mese di agosto 1995, e che
questi non vi aveva provveduto; ha puntualizzato che segnalazione “a
sofferenza” della Banca alla Centrale Rischi, per cui è causa, era
avvenuta nel dicembre 1996, oltre un anno dalla scadenza dell’ultimo
“utilizzo” e non nel febbraio 1995, come sostenuto dal Sieni.
CONSIDERATO CHE:
4
R.G.N. 18728/2016
Cons. est. Laura Tricorni

richiesta; il secondo focalizzato sul fatto che il Sieni non sarebbe stato

1. Il ricorrente ha precisato che il ricorso riguarda il capo della
sentenza che ha rigettato la domanda risarcitoria connessa alla
segnalazione alla Centrale Rischi (fol. 13).
2.1. Il primo motivo è articolato in plurimi profili sotto la rubrica
«Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1370,

civ. (art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.) – Nullità della
sentenza per difetto di motivazione in violazione degli artt. 111, sesto
comma, Cost., 132, secondo comma, n.4, cod. proc. civ. e 118 disp.
att. cod. proc. civ. – Omesso esame di un fatto decisivo oggetto di
discussione tra le parti (art.360, primo comma, nn. 4 e 5, cod. proc.
civ.)».
Secondo il ricorrente l’argomento definito nuovo dalla Corte di
appello, e cioè il richiamo all’illegittimo recesso della Banca in data
23.03.1995, non può definirsi tale, avendo lo stesso sin dall’atto
introduttivo sostenuto ( e questo sarebbe il cuore della questione)
che la segnalazione a sofferenza era illegittima posto che non era
ancora decorso il termine ultimo di scadenza contrattuale per la
restituzione (22 febbraio 1999) e che ciò implicava la ricorrenza di un
diritto a rinnovare gli “utilizzi” in scadenza nell’agosto-settembre
1995 il cui esercizio gli era stato impedito dall’illegittimo recesso.
Sostiene ancora il ricorrente che contrariamente a quanto
affermato dalla Corte di appello, la Banca ai sensi dell’art.3.03 del
contratto aveva (non la facoltà, ma) l’obbligo di rinnovare gli “utilizzi”
alla ricorrenza di determinate condizioni, potendo addirittura
procedere al rinnovo anche in mancanza delle alcuna delle previste
condizioni e deduce la violazione delle norme sull’interpretazione del
contratto. Con riferimento al medesimo tema, lamentando la
5
R.G.N. 18728/2016
Cons. est. Laura Tricorni

1371, 2909 e 2043 cod. civ., nonché degli artt.115 e 116 cod. proc.

violazione della valutazione delle prove (artt.115 e 116 cod. proc.
civ.), sostiene che dalla lettera di recesso della Banca del 23.03.1995
si poteva evincere che il ricorrente aveva avanzato anteriormente alla
stessa una richiesta di “utilizzo” e che, con altra lettera, aveva
richiesto il ripristino dell’ammontare originario della linea di credito,
osservando che tali richieste erano state respinte dalla Banca, di

tale comportamento aveva indotto il ricorrente a ritenere inutile
avanzare una richiesta di rinnovo che sarebbe stata certamente
respinta.
Sostiene che la Corte di appello ha violato il giudicato
conseguente alla sentenza della Corte di appello n. 506/2009 che ha
accertato l’inadempimento della Banca, poiché ha attribuito effetti
positivi ad un atto illecito per la parte che lo ha commesso
(l’anticipata scadenza del debito di restituzione e l’esclusione il diritto
del beneficiario a chiedere il rinnovo).
Si duole che la Corte di appello non abbia chiarito per quale
ragione non avrebbe potuto essere riconosciuto il rinnovo, a parte
l’illecito recesso dichiarato nel marzo 1995, con motivazione errata in
diritto e contraddittoria.
2.2. Il motivo è fondato e va accolto.
2.3. Innanzi tutto va rilevato che la deduzione d’appello non è
connotata da novità, trattandosi di un mero argomento difensivo e
non di una nuova causa petendi, in quanto il contratto obbligava la
banca a rinnovare l’utilizzo alle scadenze dietro richiesta del Sieni.
Inoltre in primo grado il ricorrente aveva dedotto che alla data della
segnalazione (febbraio ’96) non era ancora scaduto il termine ultimo

6
R.G.N. 18728/2016
Cons. est. Laura Tricorni

guisa che la Corte di appello avrebbe potuto logicamente ritenere che

di restituzione (febbraio ’99) e in questo tema – ampio – rientra
anche quello concernente il diritto ad ottenere il rinnovo.
2.4. Ciò posto, va rilevato che la censura coglie nel segno ove
denuncia la contraddittorietà della decisione impugnata, così grave da
comportare la nullità della sentenza.
La Corte di appello non ha compiuto alcuna interpretazione del

“utilizzi” non dipendeva dalla mera richiesta dell’appellante, ma era
subordinato alle condizioni di cui al punto 3.03. Sennonché tale
affermazione – che implicitamente riconosce che, in presenza di
quelle condizioni, il rinnovo era automatico, come del resto emerge
chiaramente dalla lettura della clausola: 3.01.”// beneficiario potrà
utilizzare l’apertura di credito in ogni momento fino alla data di
scadenza (febbraio ’99) per l’erogazione (o il rinnovo, anche parziale)
di utilizzi di durata mensile, trimestrale o semestrale” e 3.03 :” La
finanziatrice provvederà ad erogare o, secondo il caso, a rinnovare
(anche parzialmente) gli utilizzi secondo quanto di volta in volta
richiesto dal beneficiario, a condizione che (unica che interessa): (iv)
non si sia verificato e non sussistano le condizioni perché possa
verificarsi un caso di inadempienza) –

avrebbe reso necessario

verificare se ricorrevano i presupposti perché la banca non
concedesse il rinnovo. Verifica che non è stata in alcun modo
compiuta: peraltro la banca non ha mai dedotto che l’inadempienza si
fosse verificata o che fossero sussistenti le condizioni per il suo
verificarsi, evidentemente connesse al peggioramento delle condizioni
economiche del finanziato. Ne consegue che, se la banca non fosse
illegittimamente receduta dal contratto, il rinnovo delle scadenze
avrebbe potuto essere richiesto. Né si vede come, a fronte del
7
R.G.N. 18728/2016
Cons. est. Laura Tricorni

contratto, limitandosi ad affermare che il rinnovo alle scadenze degli

recesso esercitato da Credit Suisse, Sieni avrebbe potuto richiedere il
rinnovo. La conclusione secondo cui la banca avrebbe
illegittimamente esercitato il recesso ma legittimamente compiuto la
segnalazione risulta criptica ed illogica.
3. Il secondo motivo, proposto come istanza in merito alla
quantificazione del danno ai sensi dell’art.384, secondo comma,

del primo motivo, atteso che la causa necessita del riesame in sede di
merito.
4.

Conclusivamente va accolto il primo motivo di ricorso,

assorbito il secondo; la sentenza impugnata va cassata e la
controversia va rinviata alla Corte di appello di Milano in diversa
composizione per il riesame e la liquidazione delle spese del giudizio
di legittimità.
P.Q.M.

– Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;
– Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di
Milano in diversa composizione per il riesame e la liquidazione delle
spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il giorno 29 marzo 2018.

ultima parte, cod. proc. civ. (fol. 24), è assorbito dall’accoglimento

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA