Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20514 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. II, 29/09/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 29/09/2020), n.20514

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2782/2016 proposto da:

P.S., rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONINO

CAMPISI, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI SIRACUSA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1934/2015 del TRIBUNALE di SIRACUSA,

depositata il 14/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/02/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;

udito il Procuratore Generale nella persona del Sostituto Dott. PEPE

Alessandro, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22, P.S. proponeva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti dal Prefetto di Siracusa in data 27.4.2012 per violazione della L. n. 386 del 1990, art. 1, per aver emesso due assegni senza autorizzazione del trattario. Si costituiva la Prefettura per resistere all’opposizione.

Con sentenza n. 1638/2012 il Giudice di Pace di Siracusa rigettava l’opposizione compensando le spese del grado.

Interponeva appello P.S. e si costituiva in seconde cure la Prefettura di Siracusa, resistendo al gravame.

Con la sentenza oggi impugnata, n. 1934/2015, il Tribunale di Siracusa rigettava l’impugnazione condannando l’appellante alle spese.

Propone ricorso per la cassazione di detta pronuncia P.S. affidandosi a quattro motivi. La Prefettura di Siracusa, intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Il ricorso, originariamente chiamato all’adunanza camerale del 12.9.2017 dinanzi alla sesta sezione civile di questa Corte, è stato rinviato all’udienza pubblica con ordinanza interlocutoria n. 27726/2017, con onere a parte ricorrente di provvedere alla notificazione del ricorso all’Avvocatura Generale dello Stato nel termine di 40 giorni dalla comunicazione.

Con atto depositato in cancelleria in data 6.2.2018 il ricorrente documentava l’adempimento dell’incombente, mediante produzione di ricorso in rinnovazione notificato all’Avvocatura Generale dello Stato e la causa veniva nuovamente chiamata alla pubblica udienza dell’11.2.2020.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. 15 dicembre 1990, n. 386, art. 9-bis e dell’art. 139 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il Tribunale avrebbe ritenuto valida la notificazione del preavviso di revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni notificata al P., senza considerare che la notifica era avvenuta nell’indirizzo di residenza dello stesso, ma a mani della suocera, abitante in altro piano dello stabile. Di conseguenza, si sarebbe dovuto seguire il procedimento per la notifica al vicino, e quindi inviare al P. anche l’avviso di avvenuta consegna del plico alla suocera, che non poteva essere considerata come convivente.

La censura è inammissibile. La sentenza impugnata afferma infatti che il P. “… non ha non solo documentato, ma neanche allegato una eventuale mancata conoscenza per causa non imputabile, limitandosi semplicemente ad affermare che “nella specie mancava la prova che il preavviso di revoca fosse stato portato a conoscenza del P.” (cfr. pag. 3). Il ricorrente non indica il momento processuale in cui, nel corso del giudizio di merito, aveva dedotto la censura che oggi formula, e dalla sentenza non emerge che egli avesse contestato in modo specifico la circostanza relativa alla convivenza della suocera, ma piuttosto allegato, genericamente, di non aver ricevuto il preavviso di revoca.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione della L. 15 dicembre 1990, n. 386, art. 9-bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè il Tribunale non si sarebbe pronunciato sul terzo motivo di appello, con il quale il P. aveva lamentato la tardività della notificazione del preavviso di revoca, che per legge deve avvenire entro 10 giorni dalla presentazione all’incasso dell’assegno senza provvista cui si riferisce.

La doglianza è infondata. La circostanza che il preavviso di revoca sia stato notificato al traente oltre il termine di dieci giorni dalla presentazione al pagamento del titolo, previsto della L. n. 386 del 1990, art. 9-bis, comma 2, non produce alcun effetto ai fini dell’iscrizione del nominativo del traente nell’archivio di cui all’art. 10 della stessa Legge. Tale iscrizione non può aver luogo se non dopo il decorso di almeno dieci giorni dalla data di ricevimento del preavviso di revoca (dello stesso art. 9-bis, comma 3) ma l’unica conseguenza del fatto che la notifica del preavviso di revoca sia avvenuta oltre il termine di dieci giorni dalla presentazione del titolo al pagamento è quello, previsto del medesimo art. 9-bis, comma 5, che “il trattario è obbligato a pagare gli assegni emessi dal traente dopo tale data e fino al giorno successivo alla comunicazione, anche se manca o è insufficiente la provvista, nel limite di Euro 10.329,14 per ogni assegno”.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione della L. 15 dicembre 1990, n. 386, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il Tribunale avrebbe dovuto rilevare che egli aveva fornito la prova di aver saldato i due assegni emessi il 13 ed il 25 agosto 2007 mediante produzione di quietanza emessa dal loro prenditore entro il termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione dei titoli previsto dalla L. n. 386 del 1990, art. 8, con conseguente estinzione della sanzione.

La censura è infondata. La L. n. 386 del 1990, art. 8, si riferisce infatti alle sanzioni di cui all’art. 2 della stessa Legge, che si riferiscono alla fattispecie dell’emissione di assegni senza la necessaria provvista; nel caso di specie vengono invece in rilievo le sanzioni di cui all’art. 1, che riguardano la diversa fattispecie dell’emissione di assegni senza autorizzazione. Il giudice di merito ha correttamente esaminato l’eccezione proposta dal P. in relazione al primo assegno (emesso il 10 maggio 2007) poichè esso era stato tratto senza provvista e, quindi, avrebbe potuto essere regolarizzato mediante il pagamento a mani del prenditore nel termine di cui all’art. 8 (sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione del titolo). Rispetto ai successivi assegni emessi ad agosto 2007, invece, non era possibile alcuna regolarizzazione, poichè essi non erano stati tratti senza provvista, ma senza autorizzazione. Peraltro va osservato che il motivo in esame non contiene alcuna specifica contestazione dell’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui “… nè è stata fornita (ma, neanche, affermata) dimostrazione di adempimento dell’assegno emesso nel maggio 2007 ai sensi della L. n. 386 del 1990, art. 8”. Il ricorrente si limita infatti a ribadire di aver documentato il pagamento, nel termine di cui all’art. 8, dei due assegni emessi ad agosto 2007, ma non anche di quello precedente, emesso il 10 maggio 2007. Ne consegue anche una carenza di specificità della censura, che non coglie pienamente la ratio della sentenza impugnata.

Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 96 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il Tribunale avrebbe erroneamente configurato la responsabilità aggravata del ricorrente, condannandolo al risarcimento del relativo danno.

La censura è infondata. Il Tribunale ha infatti ritenuto che il ricorrente aveva “agito in giudizio almeno con colpa grave” (cfr. pag. 3 della sentenza), dando rilievo, nella motivazione, al fatto che lo stesso avesse emesso assegni nel mese di agosto 2007, con comportamento ritenuto “gravemente colposo (se non addirittura doloso)”. In proposito, va ribadito che “La condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, applicabile d’ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., commi 1 e 2 e con queste cumulabile, volta alla repressione dell’abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo, quale l’avere agito o resistito pretestuosamente” (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 29812 del 18/11/2019, Rv.656160; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27623 del 21/11/2017, Rv.646080). Spetta quindi al giudice di merito, nel rispetto delle regole di diritto stabilite dal legislatore, accertare se in una determinata fattispecie processuale siano ravvisabili o meno, nella condotta di una parte, i profili di colpa grave, o di abuso dello strumento processuale, necessari per sostenere la condanna dello stesso ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3. Detta valutazione risulta, nel caso specifico, debitamente eseguita, avendo – come detto – il giudice di merito ravvisato la colpa grave dell’odierno ricorrente, sia quanto alla sua condotta anteriore al processo (con riferimento all’emissione di assegni ad agosto 2007) sia quanto al suo comportamento processuale (quanto alla riscontrata colpa grave nell’azione).

Nè si configurano profili di contrasto tra la disposizione dell’art. 96 c.p.c., ed i principi costituzionali, come sembrerebbe adombrare parte ricorrente, essendo stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma in commento tanto in relazione tanto agli artt. 3,24 e 111 Cost. (Corte Cost., Sentenza 1 – 23 giugno 2016, n. 152) quanto in riferimento agli artt. 23 e 25 Cost. (Corte Cost., Sentenza 8 maggio – 6 giugno 2019, n. 139).

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte della Prefettura intimata nel presente giudizio di legittimità.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dei presupposti processuali per l’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

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