Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20514 del 12/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 12/10/2016, (ud. 20/09/2016, dep. 12/10/2016), n.20514

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23165/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.R., A.E., elettivamente domiciliate in ROMA

VIA COLAMETTO 2, presso lo studio dell’avvocato SERGIO BUCALO, che

le rappresenta e difende giusta delega a margine;

– controricorrenti –

sul ricorso 23176/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.E., R.R., elettivamente domiciliate in ROMA

VIA GOLAMETTO 2, presso lo studio dell’avvocato SERGIO BUCALO, che

le rappresenta e difende giusta delega a margine;

ACI VALLELUNGA SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. GALIANI 68, presso lo

studio dell’avvocato PIETRO SELICATO, che lo rappresenta e difende

giusta delega a margine;

– controricorrenti –

avverso le sentenze n. 170/2010 e n. 171/2010 della COMM.TRIB.REG. di

ROMA, depositate il 23/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2016 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;

udito per il ricorrente l’Avvocato PISANA che si riporta agli atti;

udito per il n. r.g. 23165/11 controricorrente l’Avvocato ANTINORI

per delega dell’Avvocato BUCALO che si riporta agli scritti

depositati;

udito per il n. r.g. 23176/11 controricorrente l’Avvocato SELICATO

SABINO per delega dell’Avvocato SELICATO PIETRO e l’Avvocato

ANTINORI per delega dell’Avvocato BUCALO che si riportano agli

scritti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nei due procedimenti in epigrafe, la controversia è identica e concerne l’impugnazione dell’avviso di rettifica e liquidazione emesso con riferimento all’imposta di registro, conseguente alla stima di maggior valore del terreno oggetto di compravendita. I ricorrenti lamentavano il vizio di motivazione dell’atto impositivo, e ribadivano la congruità del valore dichiarato, tenendo conto della destinazione agricola e della soggezione a vincolo paesaggistico e archeologico dell’area.

La CTP respingeva i ricorsi riuniti, a suo tempo proposti separatamente dalla società acquirente A.C.I. Vallelunga SpA da una parte e dalle venditrici Sigg.re R.R. e A.E., dall’altra. Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello – di cui all’odierno R.G. n. 23176/11 – la sola parte acquirente, notificando l’atto alla sola Agenzia delle Entrate; l’ufficio contestava l’inammissibilità dell’appello, poichè non notificato anche alle altre parti del giudizio, attesa la riunione operata in primo grado; l’appellante chiedeva, pertanto, l’autorizzazione all’integrazione del contraddittorio e si costituiva, pertanto, in giudizio anche la parte venditrice nelle persone di R.R. e A.E.; tale giudizio sfociava nella sentenza 170/38/10 della CTR di Roma.

Contro la stessa sentenza della CTP di Roma la n. 111/27/2008 è stato incardinato altro giudizio d’appello, tra l’ufficio e la sola parte venditrice, che sfociava in distinta sentenza n. 171/38/10 (con lo stesso collegio e lo stesso estensore).

La CTR, dal canto suo ha accolto entrambi gli appelli delle contribuenti nei due diversi giudizi (concernenti, come detto, l’identico rapporto giuridico tributario), ritenendo che la vicinanza all’autodromo rendesse i terreni “piuttosto deprezzati sul mercato, a tacere, poi, dei vincoli paesaggistici ed archeologici pure esistenti”; inoltre, la CTR ha ritenuto che per la parte del terreno dove era possibile realizzare strutture turistico-alberghiere, l’indice di edificabilità fosse troppo ridotto per qualunque tipo di costruzione; infine, i giudici d’appello hanno disatteso la perizia dell’ufficio, alla luce delle perizie di parte, in quanto gli immobili in comparazione avevano un superiore indice di edificabilità, rispetto a quello oggetto di tassazione ed erano più lontani dall’autodromo.

Avverso le due distinte sentenze, l’ufficio ha proposto due distinti ricorsi davanti a questa Corte, sulla base, ognuno, di tre identici motivi, ai quali hanno resistito, nell’R.G. 23165/11 solo la parte venditrice con memoria, mentre nell’R.G.23176/11 si sono costituite in giudizio sia la parte venditrice, con memoria, che la parte acquirente dell’atto di compravendita oggetto di controversia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, preliminarmente, dispone, ai sensi dell’art. 274 c.p.c., la riunione al ricorso n. 23165/11 del ricorso n. 23176/11 in base al principio generale secondo cui il giudice può ordinare la riunione in un solo processo di impugnazioni diverse, oltre che nei casi espressamente previsti, anche ove ravvisi in concreto come nella specie appare del tutto evidente – elementi di connessione tali da rendere opportuno, per ragioni di economia processuale, il loro esame congiunto (da ult., Cass. Sez. un., n. 18050 del 2010). Infatti, avuto riguardo alla presente vicenda, secondo questa Corte “L’inosservanza da parte del giudice di appello dell’obbligo di riunire in un unico procedimento tutti i gravami separatamente proposti contro la medesima sentenza non spiega effetti quando, nonostante la mancanza di un formale provvedimento di riunione, dette impugnazioni abbiano sostanzialmente avuto uno svolgimento unitario, in quanto chiamate alle stesse udienze, nonchè contestualmente discusse e decise dallo stesso collegio con il medesimo relatore, sicchè si resti nell’ambito della mera redazione separata di due pronunce per una decisione di tipo unitario (salva poi la facoltà di riunione dei

ricorsi che siano stati proposti contro tali pronunce) (Cass. 6578/01).

Con il primo motivo di ricorso, l’ufficio denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 49, 61 e 29, e degli artt. 331 e 335 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto il giudice d’appello, anzichè limitarsi ad ammettere l’integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa, avrebbe dovuto fare applicazione del principio della cd. unicità dell’impugnazione, sancito dagli artt. 333 e 335 c.p.c., disponendo la riunione di tutti i gravami in un unico processo; la violazione di tale obbligo di riunione, determinerebbe l’invalidità della sentenza impugnata.

Il motivo va disatteso.

insegnamento, infatti, di questa Corte, quello secondo cui “In caso di mancata riunione di più impugnazioni ritualmente proposte contro la stessa sentenza, la decisione di una delle impugnazioni non determina l’improcedibilità delle altre, sempre che non si venga a formare il giudicato sulle questioni investite da queste ultime, dovendosi attribuire prevalenza – in difetto di previsioni sanzionatorie da parte dell’art. 335 c.p.c. – alle esigenze di tutela del soggetto che ha proposto l’impugnazione rispetto a quelle della economia processuale e della teorica armonia dei giudicati” (Cass. n. 17328/2012, 3870/2010, 5846/2008, 4617/2004); nel caso di specie, attraverso la superiore riunione, non solo si evita, innanzitutto, il bis in idem trattandosi di controversie identiche, e si consente anche il simultaneus processus per evidenti ragioni di economia processuale, ma soprattutto di evita l’indiscriminata proliferazione di impugnazioni, contro distinte sentenze ma attinenti al medesimo ed identico oggetto, a causa della mancata riunione delle distinte impugnazioni nei confronti della sentenza di primo grado, che il giudice d’appello non ha disposto, pur essendo a ciò tenuto, ex art. 335 c.p.c..

Con il secondo e terzo motivo di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente attenendo ad un medesimo profilo di censura, l’ufficio denuncia il vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè violazione dei principi generali del processo tributario, in particolare dell’art. 112 c.p.c., del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 59, comma 1, con riferimento al D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto i giudici d’appello avrebbero desunto una inedificabilità sostanziale del terreno oggetto di tassazione, nonostante che le risultanze del certificato di destinazione urbanistica contemplassero un indice di edificazione di 0,1 mc/mq, e che l’intera area era sufficiente per la realizzazione edificatoria per la quale era stata acquistata, secondo la dichiarazione inserita nell’atto di compravendita, per ottenere i benefici di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3. Inoltre, per aver ritenuto maggiormente attendibili le perizie di parte con riferimento alla valutazione della vicinanza dall’autodromo (un nocumento e non, invece, una valorizzazione), nonchè per la non adeguata riferibilità dei terreni assunti a parametro rispetto a quello oggetto di tassazione e per non aver, infine, la CTR provveduto, in via sostitutiva, a rideterminare il valore ritenuto congruo con riferimento a ciascuna delle due parti del terreno in questione.

Il complessivo motivo di censura è infondato.

Infatti, l’ufficio lamenta vizi di valutazione degli elaborati peritali se non addirittura travisamento delle risultanze istruttorie, laddove è insegnamento di questa Corte, quello secondo cui “Il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in un nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità. Ne consegue che, ove la parte abbia dedotto un vizio di motivazione, la Corte di cassazione non può procedere ad un nuovo giudizio di merito, con autonoma valutazione delle risultanze degli atti, nè porre a fondamento della sua decisione un fatto probatorio diverso od ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice di merito” (Cass. ord. n. 91/14, sez. un. 24148/13, ord. n. 3370/12) ed ancora, “In tema di ricorso per cassazione, il riferimento – contenuto nell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2, applicabile “ratione temporis”) – al “fatto controverso e decisivo per il giudizio” implicava che la motivazione della “quaestio facti” fosse affetta non da una mera contraddittorietà, insufficienza o mancata considerazione, ma che fosse tale da determinare la logica insostenibilità della motivazione” (Cass. n. 17037/15). Nel caso di specie, la valutazione dei giudici d’appello, nell’autonoma scelta delle risultanze del processo ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essa sottesi (in presenza di distinti e contrapposti elaborati peritali), si è mantenuta nel perimetro di un ragionamento sufficiente a sostenere il decisum e immune dai vizi denunciati, di talchè è fondato il convincimento che l’ufficio, con i suoi motivi di censura miri a un riesame nel merito della causa, finalità non consentita nel presente giudizio di legittimità. In riferimento, infine, alla censura che la CTR avrebbe violato i principi generali del processo tributario, il motivo è all’evidenza generico e, privo di qualunque specificità, in sostanza una ripetizione delle ragioni spese nel precedente motivo di censura, tenendo conto che nel merito la CTR ha confermato come adeguato il valore del terreno dichiarato dalle parti, nell’atto di compravendita.

Le spese di lite, relative ai due ricorsi riuniti, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta i ricorsi riuniti.

Condanna l’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore in carica a pagare alla società Aci Vallelunga Spa in persona del rappresentante in carica, da una parte, e alle Signore R.R. e A.E., dall’altra, la somma di Euro 2.200,00 cadauno, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA