Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20513 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. II, 29/09/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 29/09/2020), n.20513

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26760/2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

G.P., BRINDISI IMBARCHI SBARCHI – B.I.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 333/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 07/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/02/2020 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale PEPE

Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Oggetto del ricorso è la sentenza della Corte d’appello di Lecce, pubblicata il 7 aprile 2017, che ha accolto l’appello principale proposto da G.P. e dalla s.r.l. B.I.S. (Brindisi Imbarchi Sbarchi) ed ha rigettato l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Brindisi, avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 229 del 2015.

1.1. Il Tribunale aveva parzialmente accolto l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione n. 27523 del 4 giugno 2013 con la quale l’Agenzia delle entrate aveva irrogato al G. e alla BIS s.r.l. la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 17.179,68, per violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, commi 9 e 11, per avere conferito due incarichi all’ing. Z., dipendente della M.T.C.T. di (OMISSIS), senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza, e per aver omesso di comunicare alla stessa Amministrazione i compensi erogati.

1.2. L’accoglimento parziale – cui era seguita la riduzione della sanzione ad Euro 11.508,08 – aveva riguardato la sanzione irrogata per violazione dell’art. 53, comma 9 citato, ed era fondato sul rilievo che l’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza dopo il conferimento dell’incarico aveva sanato la situazione.

2. La Corte d’appello ha confermato il giudizio del Tribunale riguardo all’efficacia sanante dell’autorizzazione “ora per allora” rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza dell’ing. Z., previo annullamento dell’ordinanza-ingiunzione nella parte relativa alla violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 11, norma dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza n. 98 del 2015 della Corte costituzionale.

3. L’Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un motivo. Non hanno svolto difese in questa sede gli intimati G.P. e B.I.S. srl.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, commi 7 e 9, in comb. disp. con gli artt. 97 e 98 Cost..

1.1. Dopo avere riportato il testo integrale dell’appello incidentale, la ricorrente censura l’interpretazione che la Corte d’appello ha dato della norma contenuta dell’art. 53, comma 9, ed osserva che, diversamente da quanto affermato dalla stessa Corte, la ratio della norma non è di natura prettamente economica, essendo invece funzionale all’attuazione del principio di buon andamento dell’amministrazione, all’interno del sistema di esclusività del rapporto di lavoro pubblico, sancito dall’art. 98 Cost..

2. Il motivo è inammissibile, in quanto la ricorrente non ha censurato la ratio aggiuntiva, costituita dal riconoscimento dell’esimente della buona fede in capo ai soggetti sanzionati.

2.1. La Corte d’appello ha dato atto (pag. 7 della sentenza) che gli appellanti principali avevano reiterato le eccezioni e deduzioni formulate in primo grado, non esaminate dal Tribunale, e tra esse la richiesta di annullare l’ordinanza-ingiunzione opposta per carenza dell’elemento psicologico.

Esaminata la questione, la Corte territoriale ha ritenuto che dagli atti non era emerso “alcun elemento che avrebbe potuto o dovuto in concreto indurre la committente a ritenere di star conferendo un incarico ad un professionista a tempo pieno”.

L’apprezzamento integra una ragione autonoma di accoglimento dell’opposizione, giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, e l’omessa impugnazione di tale ratio rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa all’altra ratio, concernente la legittimità del provvedimento di autorizzazione “ora per allora”, censura che in nessun caso potrebbe produrre l’annullamento della sentenza una volta che sia divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata (ex plurimis, Cass. 18/04/2017, n. 9752; Cass. Sez. U. 29/03/2013, n. 7931).

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non fa seguito pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva delle parti rimaste intimate. Non sussitono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, poichè l’impugnazione proviene dall’Agenzia delle entrate, parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (Cass. 29/01/2016, n. 1778; per un’applicazione all’Agenzia delle entrate, tra le molte, Cass. n. 7909/20).

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

 

 

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