Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20512 del 30/07/2019

Cassazione civile sez. II, 30/07/2019, (ud. 19/03/2019, dep. 30/07/2019), n.20512

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14697/2015 proposto da:

M.D., rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO

TERNULLO;

– ricorrente –

contro

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATTILIO

FRIGGERI 106, presso lo studio dell’avvocato MICHELE TAMPONI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO DOMENICO SELLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2529/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 12/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/03/2019 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 12 novembre 2014, ha rigettato l’appello proposto da M.D. avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 3483 del 2006, e nei confronti di M.R..

1.1. Il Tribunale aveva rigettato la domanda con cui M.D. aveva chiesto che gli fossero trasferiti, ai sensi dell’art. 2932 c.c., in forza di scrittura privata, beni immobili di cui il germano R. si era reso aggiudicatario nell’ambito di procedura esecutiva in danno dell’attore.

Il Tribunale aveva osservato che, per un verso, l’asserito accordo in esecuzione del quale il convenuto avrebbe dovuto trasferire all’attore gli immobili era nullo ai sensi dell’art. 579 c.c. e, per altro verso, non vi erano elementi a supporto della tesi della perdita incolpevole della scrittura privata nella quale si assumeva consacrato l’accordo.

2. La Corte d’appello ha confermato la decisione.

3. Per la cassazione della sentenza ricorre M.D. sulla base di un motivo, al quale M.R. resiste con controricorso anche illustrato da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso è denunciata violazione dell’art. 579 c.c., e si contesta sotto plurimi profili la ritenuta nullità del patto intercorso tra i germani. La norma indicata, di stretta interpretazione, sarebbe stata erroneamente applicata in via estensiva e in ogni caso nella specie ricorrerebbe una ipotesi di interposizione reale, che sfugge al divieto ivi sancito.

2. La doglianza è inammissibile poichè censura solo una delle ragioni che sorreggono il decisum, e cioè la nullità derivante dalla violazione dell’art. 579 c.c., dell’accordo asseritamente concluso dai germani M., mentre non attinge la ratio autonoma, logicamente prioritaria, della mancanza del documento nel quale sarebbe stato consacrato l’accordo. Ne segue che l’ipotetico accoglimento della doglianza riferita alla violazione dell’art. 579 c.c., non sortirebbe l’effetto dell’annullamento della sentenza impugnata, che rimarrebbe sostenuta dalla ratio non censurata, divenuta definitiva e ciò comporta, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte regolatrice, l’inammissibilità della doglianza per sopravvenuta carenza di interesse (ex plurimis, Cass. 18/04/2017, n. 9752; Cass. 14/02/2012, n. 2108).

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio, nella misura indicata in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controparte le spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2019

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