Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20511 del 30/07/2019

Cassazione civile sez. II, 30/07/2019, (ud. 19/03/2019, dep. 30/07/2019), n.20511

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

(art. 380-bis.1 c.p.c.)

sul ricorso (iscritto al N. R.G. 13112/15) proposto da:

F.S., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, in forza

di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Giovanni

Minestroni e elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.

Massimiliano Zuccaro, in Roma, via G. Benvenuti, n. 19;

– ricorrente –

contro

M.A., (C.F: (OMISSIS)), rappresentata e difesa, in

virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv.

Lucio Terenzio ed elettivamente domiciliata presso lo studio

dell’Avv. Maria Chiara Morabito, in Roma, v. Benaco, n. 5/7;

– controricorrente –

e

S.R.L. MAYA FINANCE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a in

calce al controricorso, dall’Avv. Arturo Massignani ed elettivamente

domiciliata presso lo studio dell’Avv. Luca De Simone, in Roma, v.

V. Colonna, n. 27;

– altra controricorrente –

nonchè

FA.SE., e S.N.C. D.P.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila n. 8/2015,

depositata il 5 gennaio 2015 (notificata l’11 marzo 2015).

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. F.S. conveniva in giudizio nel 2002, dinanzi al Tribunale di Pescara, il proprio genitore Fa.Se., deducendo che alcuni immobili ubicati in (OMISSIS) – ancorchè catastalmente intestati al padre – erano in realtà di sua proprietà, sia perchè li aveva usucapiti sia in quanto detto genitore glieli aveva alienati con scrittura privata del 28 febbraio 1972; per tali ragioni chiedeva che venisse accertato il suo diritto di proprietà sugli immobili oggetto di controversia.

Il convenuto si costituiva in giudizio e, oltre al rigetto della domanda principale, proponeva, a sua volta, domanda riconvenzionale per l’ottenimento della condanna dell’attore al pagamento di una somma che adeguasse il prezzo a suo tempo pattuito al valore attuale degli immobili.

Nell’incardinato giudizio intervenivano M.A., la s.n.c. D.P. e c. (poi trasformatasi in s.a.s. D.P. e c.) e la s.p.a. Caripe (poi cedente in favore della s.r.l. Maja Finance), le quali chiedevano tutte il rigetto della domanda attorea siccome tesa a sottrarre beni dal patrimonio del genitore che da esse erano stati sottoposti a procedura esecutiva.

In prosieguo di causa l’avv. Donatella Capitani – figurante quale difensore dell’attore – disconosceva la firma a lei apparentemente riconducibile apposta in calce alla procura “ad litem” e, a seguito di c.t.u. calligrafica, rimaneva accertata la falsità della disconosciuta sottoscrizione del predetto legale e, per l’effetto, il Tribunale adito dichiarava, con sentenza n. 1174/2007, la nullità dell’atto di citazione per doversi considerare la domanda proposta personalmente dalla parte in un giudizio in cui era obbligatorio il patrocinio del difensore.

2. Interposto appello da parte del F.S. e nella costituzione delle parti appellate (salvo il Fa.Se., che rimaneva contumace), la Corte di appello di L’Aquila rigettava il gravame.

3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il F.S., affidandolo a cinque motivi, resistito, con distinti controricorsi, da M.A. e dalla s.r.l. Maya Finance, mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. I difensori di entrambe le controricorrenti hanno anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo risulta dedotta un’omessa ed erronea valutazione – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5) – di una prova per aver la Corte territoriale effettuato una confusa ricostruzione fattuale in ordine alla lettera pervenuta dall’avv. Capitanti contenente il disconoscimento della sua sottoscrizione in calce alla procura dell’atto di citazione in giudizio in primo grado.

1.1. Con il secondo motivo è stata denunciata – in virtù dell’art. 360 c.p.c., n. 3) – la violazione e falsa applicazione degli artt. 156,157 e 221 c.p.c., avuto riguardo all’asserita intempestività dell’intervenuto disconoscimento della suddetta sottoscrizione.

1.2. Con il terzo motivo il ricorrente ha prospettato l’asserita violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., congiuntamente ad assunti vizi motivazionali relativi all’acritico recepimento delle conclusioni del c.t.u..

1.3. Con il quarto motivo il F.S. ha dedotto un asserito vizio di motivazione correlato all’omesso esame del fatto decisivo e controverso costituito dalla carenza di legittimazione attiva e carenza di interesse della Maja Finance s.r.l. e, con il quinto motivo, degli interventori M.A. e s.n.c. D.P..

2. I primi tre motivi sono esaminabili congiuntamente perchè riguardano la stessa questione – riportata in narrativa – relativa all’avvenuto disconoscimento della sottoscrizione in calce alla procura da parte dell’avv. Capitani e l’esito dell’effettuata c.t.u. al fine di verificare la dedotta apocrificità di detta sottoscrizione.

Rileva il collegio che il primo ed il terzo sono da ritenersi inammissibili in quanto complessivamente generici e, comunque, perchè orientati a confutare il libero convincimento – adeguatamente motivato – della Corte aquilana circa la ricostruzione fattuale riguardante la lettera pervenuta all’avv. Capitani e con riferimento all’esito della c.t.u. grafologica.

E’ infondato, invece, il secondo motivo riguardante l’asserita necessità del rispetto delle modalità e della tempistica previste dal codice di rito per la formalizzazione del disconoscimento della sottoscrizione operata dall’avv. Capitani.

Osserva il collegio che deve ritenersi giuridicamente condivisibile – e, perciò, non incorsa nelle violazioni asserite dal ricorrente – la decisione del giudice di appello, con cui è stata ritenuta inapplicabile la disciplina processuale di cui agli artt. 215 c.p.c. e segg. (dovendosi, invero, propriamente escludere che si fosse ritualmente instaurato il contraddittorio a monte per effetto dell’invalidità della citazione e dell’inerente procura), versandosi, infatti, in tema di disconoscimento dell’autenticità della sottoscrizione apposta in calce alla procura operata direttamente da parte del difensore apparentemente costituito nell’interesse dell’originario attore (ancorchè effettuato dinanzi al cancelliere), l’accertamento della cui (eventuale) falsità avrebbe comportato l’inesistenza della procura e, quindi, il difetto assoluto di “ius postulandi” (invece necessario per l’introduzione del giudizio in questione, avuto riguardo all’art. 82 c.p.c.), falsità poi rimasta effettivamente comprovata e, quindi, giudizialmente accertata.

Pertanto, legittimamente, la Corte di appello, in conformità alla sentenza di primo grado, ha rilevato che – per effetto dell’intervenuta deduzione della falsità della sottoscrizione della suddetta procura da parte dell’avv. Capitani, accertata, infatti, essere in realtà apocrifa in virtù delle risultanze dell’esperita c.t.u. grafologica – si era venuta configurare una ipotesi di nullità insanabile della citazione a causa della falsità della sottoscrizione del difensore concernente la procura ad essa afferente, come tale comportante la conseguenza che il giudizio non poteva considerarsi mai validamente instaurato.

A tal proposito deve, invero, affermarsi che la sottoscrizione della procura da parte del difensore certificante la firma della parte che ha conferito il mandato è elemento indispensabile per la formazione fenomenica dell’atto stesso, sicchè il suo difetto – cui è equiparabile la sua accertata falsità – determina addirittura l’inesistenza di questo e non già soltanto la sua nullità (cfr., ancorchè con riferimento alle ipotesi analoghe di accertata mancanza della sottoscrizione del difensore dell’originale dell’atto introduttivo del giudizio, Cass. n. 4116/2001 e Cass. n. 1275/2011). La giurisprudenza di questa Corte ha, perciò, specificamente statuito che l’invalidità della procura (rilevabile anche d’ufficio)

incide sulla validità stessa dell’instaurazione del rapporto processuale, impedendone la produzione di qualsiasi effetto da potersi ritenere giuridicamente valido (v., in particolare, Cass. n. 14843/2007 e, in via più generale, Cass. n. 13204/2012).

3. Il quarto e il quinto motivo sono manifestamente infondati poichè è incontestabile che i terzi interventori (Maja Finance s.r.l., M.A. e s.n.c. D.P.) avevano un diretto interesse a partecipare al giudizio per effetto del pregiudizio patrimoniale che essi avrebbero subito (quali creditori dell’originario convenuto, padre dell’attore) in caso di accoglimento della domanda dedotta con l’atto di citazione, essendo pertanto titolari di tale interesse anche al fine di far dichiarare l’inesistenza dell’atto introduttivo per difetto di “ius postulandi” derivante dall’accertamento della falsità della sottoscrizione apparentemente apposta dal difensore in calce alla procura rilasciata dal F.S..

4. In definitiva, il ricorso deve essere integralmente rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo, mentre alcuna statuizione sulle spese va adottata in ordine al rapporto processuale instauratosi tra il ricorrente e gli altri due intimati, non avendo questi ultimi svolto attività difensiva in questa sede di legittimità.

Ricorrono, infine, le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del medesimo ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, liquidate, per ognuna, in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario nella misura del 15% ed accessori (Iva e Cpa) come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 19 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2019

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