Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20511 del 29/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 29/08/2017, (ud. 25/05/2017, dep.29/08/2017),  n. 20511

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 3356/2017

R.G., sollevato dal Giudice di pace di Lecce con ordinanza del

27/01/2017 nel procedimento vertente tra D.C.C. ed EQUITALIA

SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., ed iscritto al n. 338/2017 R.G. di

quell’Ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/05/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Celentano Carmelo, che, visto l’art.

380 ter c.p.c., ha chiesto che la Corte di Cassazione rinvii a nuovo

ruolo, riservandosi questo Ufficio di formulare le proprie motivate

conclusioni all’esisto della decisione delle Sezioni Unite.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che D.C.C., con atto di citazione notificato ad Equitalia Sud s.p.a., Prefettura di Lecce, Provincia di Lecce e Comune di Lecce ha proposto “opposizione” avverso il “sollecito di pagamento” degli importi per complessivi Euro 15.895,59 relativi ad iscrizioni a ruolo di sanzioni pecuniarie irrogate per violazioni delle norme del Codice della strada, limitando tuttavia la contestazione al minore importo di Euro 12.780,32

– che il Tribunale Ordinario di Lecce con ordinanza 12.4.2016 declinava la propria competenza in quanto il credito opposto era ricompreso nei limiti di materia-valore della competenza attribuita al Giudice di Pace per le controversie relative ad opposizione ad ordinanze ingiunzione ex lege n. 689 del 1981;

– che la causa è stata ritualmente riassunta avanti il Giudice di Pace di Lecce che, con ordinanza in data 26.1.2017, ha sollevato “ex officio”, ai sensi dell’art. 45 c.p.c., conflitto negativo di competenza sostenendo: a) che il “thema decidendum” era costituito dall’accertamento della debenza o meno di somme rivendicate dall’ente esattore per conto delle Amministrazioni creditrici; b) che la domanda avente ad oggetto, pertanto, una azione di accertamento negativo, esulava dal limite di valore di Euro 5.000,00 previsto dall’art. 7 c.p.c., comma 1 per le “cause relative a beni mobili”; c) che anche a configurare la domanda come opposizione ex art. 615 c.p.c., trovava applicazione il limite di valore dell’art. 7 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 27 c.p.c., non potendosi ravvisare nel aso di specie una opposizione a VAV, nè una opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex lege n. 689 del 1981 per la quale soltanto operava il limite di valore di Euro 15.493,71; d) in ogni caso doveva ravvisarsi una incompetenza “per materia” in quanto i predetti limiti di valore venivano a specificare la “materia” devoluta alla competenza del Giudice di Pace;

che il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo disporsi rinvio del procedimento a nuovo ruolo in attesa della risoluzione della questione rimessa alle Sezioni Unite della Corte concernente la qualificazione “per materia” della competenza del Giudice di Pace in materia di controversie relative a sanzioni amministrative irrogate per violazioni del Codice della strada.

Diritto

RITENUTO

– che, non rinvenendosi agli atti del fascicolo di ufficio le attestazioni di Cancelleria relative alla comunicazione alle parti della ordinanza del Giudice di Pace di Lecce in data 26.1.2017, occorre verificare se il contraddittorio è stato ritualmente integrato nei confronti delle parti costituite nel giudizio di merito ( D.C.C. – avv. Colonna -; Equitalia Sud s.p.a. – avv. Refolo -; Prefettura Lecce – Avv. Distr. Stato -; Provincia di Lecce – avv. Amato -; Comune Lecce – avv. Novembre -), dovendo disporsi l’acquisizione presso la Cancelleria del Giudice a quo della attestazione della comunicazione, prescritta dall’art. 47 c.p.c., comma 5, della ordinanza del Giudice di Pace di Lecce che ha sollevato il conflitto negativo di competenza, ed – in difetto – dovendo provvedere detta Cancelleria ad eseguire le relative comunicazioni;

– che con ordinanza della Sezione 6-3 in data 31.1.2017 n. 2567 e 2568 ed in data 16.2.2017 n. 4176 è stata disposta la rimessione al Primo Presidente della questione di massima importanza in ordine alla esatta qualificazione della competenza, per valore o per materia, del Giudice di Pace in ordine alla opposizione proposta avverso il preavviso di fermo o le misure del fermo amministrativo e della ipoteca adottati dall’Agente per la riscossione, con la quale vengono dedotti vizi inerenti agli atti presupposti (cartella di pagamento; atto irrogativo della sanzione pecuniaria) concernenti sanzioni pecuniarie per violazione delle norme del Codice della Strada;

– che la decisione delle Sezione Unite assume carattere dirimente rispetto alla decisione sulla questione di competenza sollevata con regolamento ex officio dal Giudice di Pace di Lecce.

PQM

 

Dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo avanti la 6-3 sezione, per la trasmissione da parte della Cancelleria del Giudice di Pace di Lecce della attestazione di eseguita comunicazione o in difetto per provvedere alla comunicazione alle parti costituite nel giudizio di merito della ordinanza 26.1.2017 che solleva il conflitto negativo di competenza, ed in attesa della sentenza delle Sezioni Unite in ordine alla questione della natura della competenza del Giudice di Pace individuata dalla L. n. 150 del 2011, artt. 6 e 7.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2017

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