Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20510 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. II, 29/09/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 29/09/2020), n.20510

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 8838/2018 R.G. proposto da:

MINISTERO della GIUSTIZIA, c.f. (OMISSIS), in persona del Ministro

pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

domicilia per legge.

– ricorrente –

contro

V.B., c.f. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI, elettivamente

domiciliati in Roma, alla via Barnaba Tortolini, n. 30, presso lo

studio dell’avvocato Alessandro Ferrara, che disgiuntamente e

congiuntamente all’avvocato Massimo Ferraro, li rappresenta e

difende in virtù di procure speciali in calce al controricorso.

– controricorrenti –

avverso il decreto dei 17.7/17.10.2017 della Corte d’Appello di Roma;

udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 29

gennaio 2020 dal Consigliere Dott. Luigi Abete;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. DE RENZIS Luisa, che ha concluso per l’accoglimento

del terzo e del quarto motivo e per il rigetto del primo e del

secondo motivo;

udito l’avvocato Alessandro Ferrara per i controricorrenti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con separati ricorsi ex lege n. 89 del 2001, alla Corte d’Appello di Roma depositati in data 7.1.2011 ed in data 17.2.2012, poi riuniti, i controricorrenti indicati in epigrafe si dolevano per l’eccessiva durata del fallimento della “(OMISSIS)” s.p.a. – alle cui dipendenze avevano lavorato – fallimento dichiarato dal tribunale di Napoli con sentenza del 4.2.1987 ed al cui passivo, dichiarato esecutivo in data 3.2.1989, erano stati ammessi.

Chiedevano condannarsi il Ministero della Giustizia a corrisponder loro per l’irragionevole durata del fallimento “presupposto” un equo indennizzo; con il favore delle spese di lite.

2. Resisteva il Ministero della Giustizia.

3. Con decreto dei 17.7/17.10.2017 la Corte d’Appello di Roma così provvedeva:

accoglieva il ricorso proposto da V.B., + ALTRI OMESSI e condannava il Ministero della Giustizia a pagare a ciascun ricorrente la somma di Euro 8.400,00;

accoglieva il ricorso proposto, iure hereditatis, da N.A., N.L. e N.F., quali eredi di D.S.G., e condannava il Ministero della Giustizia a pagare a costoro la somma di Euro 4.000,00, pro quota ereditaria;

rigettava il ricorso proposto, iure proprio, da N.A., N.L. e N.F.;

condannava il Ministero della Giustizia a rimborsare all’avvocato Massimo Ferraro, difensore anticipatario dei ricorrenti, le spese del giudizio.

3.1. Evidenziava – tra l’altro – la corte che la procedura fallimentare “presupposta”, alla stregua della certificazione in data 3.7.2017 allegata dai ricorrenti, non risultava ancora chiusa alla data del 17.7.2017, di decisione del ricorso; che il periodo di ragionevole durata era da determinare in sette anni, sicchè il periodo di irragionevole durata, a far data dal di – 3.2.1989 – di esecutività dello stato passivo e sino al 17.7.2017, si specificava, a sua volta, in ventuno anni e cinque mesi, quindi in ventuno anni; che, in considerazione della limitata entità dei crediti residui ammessi al passivo all’esito dell’intervento – ai fini del pagamento del t.f.r. e delle ultime tre mensilità – del Fondo di Garanzia dell’I.N.P.S., il “moltiplicatore” annuo ben poteva esser quantificato in via equitativa nella misura di Euro 400,00.

4. Avverso tale decreto ha proposto ricorso il Ministero della Giustizia; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese.

5. I controricorrenti indicati in epigrafe hanno depositato controricorso; hanno chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con vittoria delle spese da distrarsi in favore dell’avvocato Alessandro Ferrara.

6. All’esito dell’adunanza camerale del 24.9.2019 è stata disposta la trattazione in pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

7. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c..

Deduce che è stato violato il contraddittorio in dipendenza dell’estensione – vera e propria mutatio libelli e non già mera emendatio – dell’avversa domanda sino alla data del 17.7.2017.

Deduce segnatamente che del tutto insufficiente è l’unilaterale richiesta di controparte di modifica dell’originaria domanda, ancorata al certificato di perdurante pendenza della procedura “presupposta”.

Deduce quindi che si è trovato nell’assoluta impossibilità di controdedurre, sicchè ne è scaturita la nullità di tutti gli atti processuali.

8. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, artt. 2 e 4.

Deduce che la corte d’appello ha dato seguito all’avversa richiesta di estensione temporale dell’iniziale domanda senza motivazione alcuna, il che rileva viepiù in considerazione dell’operatività a partire da settembre 2012 di parametri differenti ai fini della liquidazione dell’indennizzo.

Deduce al contempo che il giudice non può tener conto del ritardo, del tutto incerto, suscettibile di maturazione nel corso del procedimento “presupposto”.

Deduce dunque che la corte di merito con riferimento all’antecedente data di deposito dei ricorsi ex lege “Pinto” avrebbe dovuto computare in quindici anni il periodo di irragionevole durata del fallimento “presupposto”.

9. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 111 Cost., comma 2, il vizio di motivazione apparente.

Deduce che la corte distrettuale ha immotivatamente quantificato il “moltiplicatore” annuo in Euro 400,00.

Deduce segnatamente che la corte territoriale, per un verso, non ha tenuto conto della rilevanza della “posta in gioco”, ovvero della significativa riduzione delle pretese creditorie ammesse al passivo a seguito dell’intervento del Fondo di Garanzia dell’I.N.P.S.; per altro verso, non ha indicato la residua entità dei crediti insinuati.

Deduce inoltre che ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di taluni ricorrenti, siccome non figuranti nell’elenco dei creditori ammessi al passivo.

10. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

Deduce che la corte capitolina ha omesso l’esame dell’eccezione concernente il difetto di legittimazione di buona parte degli istanti, siccome non figuranti nell’elenco dei creditori ammessi, e dell’eccezione concernente la ridotta rilevanza degli interessi in gioco, tale da non giustificare l’operata quantificazione del “moltiplicatore” annuo.

Deduce che la corte capitolina al contempo non ha tenuto conto nè del comportamento delle parti nè della cospicua serie di giudizi “esterni” alla procedura “presupposta”.

11. Il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso sono strettamente connessi; il che ne giustifica la disamina contestuale; ambedue i motivi vanno comunque respinti.

12. Vanno evidentemente ribaditi gli insegnamenti di questa Corte.

Ossia, non solo, l’insegnamento a tenor del quale, ove la domanda di equa riparazione sia proposta durante la pendenza del processo “presupposto”, è vero, sì, che il giudice deve prendere in considerazione il solo periodo decorso sino alla proposizione del ricorso per equa riparazione e non anche l’ulteriore ritardo, futuro ed incerto, suscettibile di maturazione nel prosieguo del processo “presupposto”; e tuttavia, qualora si prospetti una protrazione della addotta violazione, costituente oggetto di specifica allegazione ad integrazione della originaria domanda, ben potrà il giudice tener conto dell’ulteriore ritardo (cfr. Cass. (ord.) 21.1.2019, n. 1521; cfr. Cass. (ord.) 16.4.2019, n. 10582, secondo cui la data di pubblicazione della sentenza di appello del giudizio “presupposto”, intervenuta nel corso del giudizio di equa riparazione, ove la decisione stessa sia stata oggetto di allegazione e prova nel procedimento, costituisce evento certo in base al quale potersi calcolare il ritardo processuale ulteriormente maturato dopo la proposizione dell’azione ex lege n. 89 del 2001).

Sibbene, altresì, l’insegnamento a tenor del quale, in tema di irragionevole durata del processo, nel sistema anteriore alle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, e sostanzialmente ripristinato dalla sentenza n. 88/2018 della Corte costituzionale – sistema cui ratione temporis è da riferire l’ipotesi de qua agitur – in caso di proposizione della domanda di indennizzo durante la pendenza del giudizio “presupposto” è consentita e non costituisce “mutatio libelli” l’estensione della domanda al periodo di ulteriore durata del processo “presupposto”, venendo in rilievo una protrazione della medesima violazione, oggetto di specifica integrazione dell’originaria domanda ed insuscettibile di ledere il principio del contraddittorio (cfr. Cass. (ord.) 5.9.2019, n. 22300, ove si soggiunge che, qualora tale estensione sia stata formulata dopo l’entrata in vigore della L. n. 134 del 2012, il rito da applicare al giudizio ex lege “Pinto” resta quello vigente all’epoca della sua originaria introduzione, in ragione del carattere unitario del procedimento).

13. Su tale scorta ineccepibilmente la corte d’appello ha tenuto conto dell’ulteriore irragionevole durata della procedura fallimentare “presupposta” limitatamente al lasso temporale compreso tra le date di deposito degli iniziali ricorsi ex lege “Pinto” e la data – 17.7.2017 – di decisione degli stessi ricorsi, in correlazione con la data – 3.7.2017 – del certificato attestante la perdurante pendenza della medesima procedura fallimentare.

Difatti, da un canto, è stato acquisito – con il certificato anzidetto – inconfutabile riscontro della protrazione della violazione inizialmente prospettata, dall’altro e prim’ancora, la protrazione della violazione è stata, ad integrazione della originaria domanda, oggetto di specifica allegazione (cfr. decreto impugnato, pag. 2).

In questo quadro non solo non si configura l’addotta mutatio libelli, ma neppure sussistono l’asserita violazione del contraddittorio e la pretesa nullità degli atti processuali conseguenti.

In questo quadro inoltre a nulla rileva la sopravvenuta operatività di parametri differenti ai fini della liquidazione dell’indennizzo.

14. Ovviamente il disconoscimento del supposto error in procedendo importa, ex se, il disconoscimento di qualsivoglia vizio, di qualsivoglia lacuna motivazionale.

Ciò viepiù chè, quando, con il ricorso per cassazione, venga dedotto un error in procedendo, il sindacato del Giudice di legittimità investe direttamente l’invalidità denunciata, indipendentemente dalla sufficienza e logicità della eventuale motivazione esibita al riguardo, posto che, in tali casi, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto (cfr. Cass. (ord.) 13.8.2018, n. 20716).

15. Il terzo motivo ed il quarto motivo di ricorso del pari sono strettamente connessi; il che analogamente ne suggerisce l’esame simultaneo; i medesimi motivi vanno in ogni caso respinti.

16. Si premette che con i mezzi di impugnazione in disamina il Ministero ricorrente censura, essenzialmente, il giudizio “di fatto” sulla cui scorta la corte distrettuale, da un lato, ha opinato per la “legittimazione attiva” di taluni ricorrenti, dall’altro, ha provveduto alla quantificazione – nella misura di Euro 400,00 – del “moltiplicatore” annuo.

In tal guisa i motivi de quibus – non solo il quarto, dunque – si qualificano essenzialmente alla stregua della previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Del resto è propriamente la previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054).

Ed ulteriormente, circa il preteso “difetto di legittimazione attiva di buona parte degli istanti” (così ricorso, pag. 28), non attiene alla “legitimatio ad causam”, ma al “merito” della lite la questione relativa alla titolarità, attiva o passiva, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, risolvendosi nell’accertamento di una situazione di fatto favorevole all’accoglimento o al rigetto della pretesa azionata (cfr. Cass. 23.5.2012, n. 8175).

17. Negli esposti termini i motivi in esame sono – evidentemente – da vagliare, oltre che nel solco dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel segno della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.

In quest’ottica si reputa quanto segue.

Per un verso, è da escludere che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla luce della pronuncia delle sezioni unite testè menzionata – figure tra le quali non è annoverabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione – possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte di merito ha ancorato il suo dictum.

In particolare, in ordine all’asserito difetto di “legittimazione attiva”, la corte territoriale ha respinto l’eccezione che in tal senso era stata sollevata dal Ministero, alla stregua delle risultanze della documentazione all’uopo allegata ovvero della “relazione (del) curatore in data 12.10.2016 e (delle) copie delle istanze di ammissione al passivo fallimentare” (così decreto impugnato, pag. 3).

In particolare, in ordine all’operata quantificazione del “moltiplicatore annuo”, la corte territoriale ha puntualizzato che trattavasi di crediti da “lavoro subordinato” e che gli importi rimasti insoddisfatti all’esito dell’intervento del Fondo di Garanzia dell’I.N.P.S. erano pari al 40% dell’ammontare originario per il quale era stata disposta l’ammissione al passivo (cfr. decreto impugnato, pag. 4).

Per altro verso, è da ritenere che, contrariamente agli assunti del Ministero, la corte territoriale non ha per nulla omesso la disamina dei profili rilevanti ai fini del riscontro della “legittimazione attiva” degli iniziali ricorrenti e dei profili aventi valenza – sub specie di “posta in gioco” – ai fini della quantificazione del “moltiplicatore”.

18. In ogni caso l’iter motivazionale che sorregge il dictum della corte romana, risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo ed esaustivo.

19. Con riferimento al profilo della correttezza giuridica si rimarca quanto segue.

In primo luogo, in tema di equa riparazione da irragionevole durata del processo fallimentare, questa Corte da tempo ha spiegato – e quindi anche in relazione all’assetto normativo, operante ratione temporis nel caso di specie, anteriore alle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 83 del 2012 (convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012) – e pur di recente ha ribadito che, qualora il creditore non abbia dimostrato di aver manifestato agli organi della procedura uno specifico interesse alla pronta definizione della stessa, è congrua la liquidazione dell’indennizzo nella misura solitamente riconosciuta per i giudizi amministrativi protrattisi oltre dieci anni, rapportata su base annua a circa Euro 500,00 (cfr. Cass. 16.7.2014, n. 16311; Cass. (ord.) 14.1.2020, n. 462).

In questo quadro l’operata quantificazione del “moltiplicatore” annuo nella minor misura di Euro 400,00, in considerazione delle “specificità” del caso de quo debitamente poste in risalto dalla corte capitolina, ben lungi dal “risolversi in una mera operazione aritmetica (…) condotta sulla scorta di parametri standards opportunamente ridotti” (così ricorso, pag. 26), è in toto inappuntabile.

In secondo luogo i motivi de quibus per nulla si conformano e al canone della “specificità” e al canone dell'”autosufficienza” – rispettivamente prefigurati al n. 4 ed al n. 6 dell’art. 366 c.p.c., comma 1 – allorquando si adduce che l’impugnato decreto è omissivo “con riguardo all’eccezione di difetto di legittimazione attiva di buona parte degli istanti (…) non essendo i nominativi degli stessi stati riscontrati nell’elenco dei creditori ammessi al passivo” (così ricorso, pag. 28. Cfr. Cass. 14.11.2003, n. 17183, secondo cui, in tema di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, che il ricorso per cassazione avverso il decreto della corte d’appello deve essere “autosufficiente”, non potendosi fondare sul mero e generico rinvio al ricorso introduttivo, senza neppure alcuna trascrizione del contenuto di quest’ultimo; nè può essere affidato a deduzioni meramente generali, astratte ed apodittiche, tese più ad assodare affermazioni di principio che a prendere concretamente posizione compiuta – traducendola in specifiche censure esaminabili dal giudice di legittimità – sulle singole conclusioni tratte dalla corte territoriale in relazione alla fattispecie portata al suo esame).

20. Con riferimento al profilo della congruenza ed esaustività della motivazione si rimarca quanto segue.

In primo luogo, allorquando il ricorrente prospetta l’omessa considerazione del comportamento delle parti, tradottosi nella proposizione di giudizi di opposizione a stato passivo e di domande tardive di ammissione al passivo, nonchè l’omessa considerazione della cospicua serie di giudizi “esterni” alla procedura “presupposta”, intrapresi ai fini del recupero di “attivo” (cfr. ricorso, pag. 29), in realtà si duole per l’asserito mancato esame delle argomentazioni difensive in tal senso svolte.

E nondimeno una doglianza siffatta neppure è riconducibile al paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass. 14.6.2017, n. 14802; Cass. (ord.) 13.8.2018, n. 20718).

In secondo luogo del tutto ingiustificatamente il ricorrente prospetta che la corte d’appello immotivatamente non ha dato corso alla richiesta di informazione all’I.N.P.S. ed agli organi del fallimento “presupposto” (cfr. ricorso, pag. 27).

La corte di merito viceversa ha debitamente ed esaustivamente tenuto conto delle risultanze della relazione del curatore in data 12.10.2016 (cfr. decreto impugnato, pag. 3).

21. In dipendenza del rigetto del ricorso il Ministero ricorrente va condannato come da dispositivo – al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità. La condanna segue a vantaggio dell’avvocato Alessandro Ferrara, difensore dei controricorrenti, che ha dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.

22. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001. Il che rende in ogni caso inapplicabile il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il Ministero della Giustizia a rimborsare all’avvocato Alessandro Ferrara, difensore anticipatario dei controricorrenti, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 3.800,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

 

 

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