Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20510 del 29/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 29/08/2017, (ud. 25/05/2017, dep.29/08/2017),  n. 20510

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso principale 26064-2016 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI

BETTOLO 9, presso lo studio dell’avvocato MAURO BOTTONI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

DIRECT LINE INSURANCE S.P.A., C.E.;

– intimati –

su ricorso successivo proposto da:

C.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RUBICONE 42,

presso lo studio dell’avvocato ALESSIA MARIA BASSANI TERENZIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ILARIA DI PUNZIO;

– ricorrente –

contro

F.A., DIRECT LINE INSURANCE S.P.A., SOLUZIONE

AUTONOLEGGIO S.R.L.;

– intimati –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 1774/2016 del

TRIBUNALE di TIVOLI, depositata il 04/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/05/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore generale Dott. Basile Tommaso, che chiede

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che il Tribunale Ordinario di Tivoli decidendo, con sentenza in data 4.10.2016 n. 1774, sulle impugnazioni principale ed incidentale, rispettivamente, proposte – avverso la ordinanza dichiarativa di incompetenza territoriale emessa il 22.10.2012 dal Giudice di Pace di Tivoli – da C.E. e da Soluzione Autonoleggio s.r.l. (cui succedeva, nella titolarità del diritto sostanziale, F.A.), il primo cedente e la seconda cessionaria “pro quota” del credito per risarcimento dei danni derivati da sinistro stradale vantato, ai sensi dell’art. 149 Cod. Ass. Private., nei confronti di Direct Line Insurance s.p.a. (cessione effettuata “pro solvendo” nei limiti degli importi di Euro 796,00 e di Euro 226,84 dovuti dal C. alla società indicata, per canone “noleggio di auto sostitutiva e spese di visura ed assistenza nella fase stragiudiziale”), ha rigettato entrambe le impugnazioni, confermando il diniego della competenza territoriale del Giudice di Pace di Tivoli, ritenendo completa ed efficace la eccezione di incompetenza territoriale proposta in primo grado da Direct Line Insurance s.p.a., in relazione ai diversi criteri di collegamento ex artt. 18,19 e 20 c.p.c.;

– che la sentenza di appello depositata in data 4.10.2016 è stata impugnata con regolamento necessario di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., sia da C.E. che da F.A. con ricorsi consegnati all’Ufficiale giudiziario per la notifica in data 3.11.2016, ma entrambi notificati invalidamente a Direct Line Insurance s.p.a. presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Tivoli;

– che Direct Line Insurance s.p.a. risultava contumace in grado di appello (come da intestazione della sentenza di appello del Tribunale di Tivoli, impugnata con i regolamenti necessari di competenza) mentre non riveste efficacia ultrattiva oltre il grado di giudizio per il quale è stata conferita (art. 83co4 c.p.c: cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 1429 del 01/02/2012) la procura conferita dalla società per la costituzione avanti il Giudice di Pace all’avv. Pietro Mazzei del Foro di Roma con elezione di domicilio – in difetto di altra indicazione – presso la Cancelleria di quel Giudice ai sensi del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82;

– che l’indicato vizio del procedimento notificatorio deve qualificarsi come vizio di nullità, come tale sanabile, atteso che l’iter seguito per portare a conoscenza della società destinataria l’atto di impugnazione risponde ad entrambi i requisiti strutturali individuati da questa Corte per ravvisare un’attività riconoscibile nello schema legale della notificazione, tali essendo la legittimazione, in base alle norme di legge attributive della competenza, della autorità richiesta di eseguire la notifica (nella specie l’Ufficiale giudiziario, che ha proceduto nelle forme dell’art. 149 c.p.c.) e la fase di consegna “intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento, in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita: restano, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notifica meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa…” (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016);

che, in conseguenza in presenza di notifiche affette da vizio di nullità che le parti non hanno provveduto spontaneamente ad emendare-occorre disporre, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., la rinnovazione della notificazione di entrambi i regolamenti necessari, fissando a tal fine un termine perentorio, con rinvio della causa a nuovo ruolo.

PQM

 

Dichiara la nullità della notifica dei regolamenti necessari di competenza proposti da C.E. e da F.A.. Dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo, assegnando, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., ai ricorrenti, termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per rinnovare la notifica degli atti di impugnazione a Direct Line Insurance s.p.a..

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2017

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