Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2051 del 30/01/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 2051 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: VENUTI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 9346-2011 proposto da:
CO.ME.NA . S.C.A.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. 04714530633,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO
18, presso lo studio dell’avvocato RIZZO NUNZIO, che
la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

3103

ASSICURAZIONI GENERALI
persona

del

legale

S.P.A.

P.I.00079760328,

rappresentante pro

elettivamente domiciliata

in

tempore,

in ROMA, VIA GIUSEPPE

Data pubblicazione: 30/01/2014

FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato VINCENTI
MARCO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato GIUSEPPE AVITABILE, giusta delega in
atti;
– controricorrente –

NUOVA TIRRENA S.P.A., QUARTARARO SALVATORE;
– intimati –

avverso la sentenza n. 2515/2010 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 05/05/2010 r.g.n. 8329/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/11/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO
VENUTI;
udito l’Avvocato VINCENTI MARCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

nonchè contro

R.G. n. 9346/11
Ud. 5 nov. 2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

maggio 2010, in riforma della decisione di primo grado, ha
dichiarato illegittimo il licenziamento intimato dalla società
CO.ME.NA , soc. coop. a r.1., a Quartararo Salvatore,
condannando tale società al pagamento a favore di quest’ultimo
delle retribuzioni globali di fatto a decorrere dalla data del
licenziamento sino al compimento del 65° anno d’età, con gli
accessori di legge, nonché al versamento dei contributi
previdenziali; ha condannato la società al pagamento, a favore
del lavoratore, della somma di € 38.000 a titolo di danni
conseguenti all’infortunio sul lavoro subito il 29 maggio 2000,
con gli accessori di legge; ha rigettato la domanda di chiamata in
garanzia proposta dalla stessa società nei confronti di
Assicurazioni Generali S.p.A. e Nuova Tirrenia S.p.A. per essere
manlevata dai danni conseguenti alinfortunio.
Ha osservato la Corte di merito, per quanto ancora rileva in
questa sede, che la società CO.ME.NA , vittoriosa in primo grado
per essere stata rigettata la domanda del lavoratore, avrebbe
dovuto proporre appello incidentale condizionato e non già come aveva fatto – riproporre in sede di appello la domanda di
garanzia non esaminata dal primo giudice, perché assorbita dal
rigetto delle domande proposte dal lavoratore.
Per la cassazione di questa sentenza propone ricorso per
cassazione la società anzidetta sulla base di un solo motivo,
illustrato da successiva memoria.
Assicurazioni Generali S.p.A. ha resistito con controricorso.
Nuova Tirrenia S.p.A. è rimasta intimata.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 24 marzo – 5

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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo del ricorso è denunziata violazione e falsa
applicazione degli artt. 100, 323, 333, 334, 343 cod. proc. civ.
Si deduce che la domanda di risarcimento dei danni
conseguenti all’infortunio sul lavoro era stata respinta dal
giudice di primo grado, sicché alcuna pronuncia era stata

ricorrente nei confronti delle due compagnie assicuratrici, in
quanto assorbita dal rigetto della domanda principale.
Proposta impugnazione dal lavoratore, la società appellata,
odierna ricorrente, nel chiedere il rigetto del gravame, aveva
riproposto la domanda di garanzia ex art. 346 cod. proc. civ. per
l’ipotesi in cui tale domanda fosse stata accolta.
La Corte di merito, assumendo che la società CO.ME.NA .
avrebbe dovuto proporre appello incidentale condizionato, ha
rigettato tale domanda.
Tale statuizione, ad avviso della ricorrente, è errata.
Essendo infatti la ricorrente vittoriosa in primo grado e non
essendosi quel giudice pronunciato sulla domanda di garanzia,
alcun interesse aveva ad impugnare la sentenza, sia pure sotto
la forma dell’appello incidentale condizionato, essendo sufficiente
la mera riproposizione della predetta domanda non decisa.
La censura è fondata.
A norma dell’art. 346 cod. proc. civ., le domande e le
eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non
sono espressamente riproposte in appello, si intendono
rinunciate.
In virtù di tale disposizione la parte vittoriosa in primo
grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha
l’onere di proporre appello incidentale per porre in discussione le
domande, eccezioni e questioni che risultino superate o
assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto
tenuta a riproporle espressamente nel nuovo giudizio in modo
chiaro e preciso, tale da manifestare in forma non equivoca la

emessa sulla domanda di garanzia proposta dall’odierna

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sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la
presunzione di rinuncia derivante da un comportamento
omissivo.
Al riguardo è ricorrente nella giurisprudenza di questa
Corte l’affermazione secondo cui “Soltanto la parte vittoriosa in

primo grado non ha l’onere di proporre appello incidentale per far
presunzione di rinuncia ex art. 346 cod. proc. civ., può limitarsi a
riproporle; per contro, la parte rimasta parzialmente soccombente
in relazione ad una domanda o eccezione, di cui intende ottenere
l’accoglimento, ha l’onere di proporre appello incidentale, pena il
formarsi del giudicato sul rigetto della stessa” (cfr., tra le altre,
Cass. 14 marzo 2013 n. 6550; Cass. 24 maggio 2007 n. 12067;
Cass. 6 maggio 2005 n. 9400; Cass. 23 settembre 2004 n.
19126).
La stessa situazione si verifica nell’ipotesi in cui si tratti di
domande, eccezioni o questioni ritenute assorbite o comunque
non esaminate con la sentenza impugnata: anche in questo caso
è sufficiente che la parte vittoriosa le riproponga specificamente
nell’atto di costituzione in secondo grado per superare la
presunzione di rinuncia derivante da un suo comportamento
omissivo (cfr. Cass. 12 giugno 2001 n. 7879; Cass. 19 novembre
2001 n. 14458; Cass. 27 gennaio 2003 n. 2469; Cass. 11 giugno
2010 n. 14086 nonché Cass. 6 settembre 2007 n. 18691,
secondo cui non può addossarsi alla parte vittoriosa in primo
grado l’onere di proporre appello incidentale per far valere una
sua domanda riconvenzionale, subordinata all’accoglimento della
domanda proposta dall’attore, che il giudice non abbia
esaminato per essersi pronunciato soltanto sul rigetto della
domanda attore a).
Con specifico riguardo alla domanda di garanzia proposta
in primo grado dalla parte nei cui confronti era stata proposta la
domanda principale, non esaminata per essere stata respinta
tale ultima domanda, ad un primo orientamento che ha ritenuto

valere le domande e le eccezioni non accolte e, per sottrarsi alla

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sufficiente la riproposizione ex art. 346 cod. proc. civ. di detta
domanda di garanzia in sede d’appello (cfr. Cass. 26 novembre
1988 n. 6375; Cass. 5 luglio 2000 n. 8973) si è contrapposto
altro indirizzo, più recente, secondo cui è necessaria la
proposizione di appello incidentale condizionato (cfr. Cass. 10
marzo 2006 n. 5249; Cass. 22 aprile 2010 n. 9535; Cass. 17

A sostegno di tale ultimo indirizzo si assume, in sintesi, che
nell’ipotesi di chiamata in garanzia la richiesta dell’appellato non
mira alla conferma della sentenza per ragioni diverse da quelle
poste a fondamento della decisione, ma tende alla riforma della
pronuncia concernente un rapporto diverso, non dedotto in
giudizio con l’appello principale.
Senonchè, appare preferibile ad avviso di questo Collegio il
primo orientamento. Ed infatti per la proposizione di una valida
impugnazione in appello è necessario che le doglianze si
concretino in specifici motivi, con argomenti contrapposti a quelli
della sentenza impugnata. Alla parte volitiva deve
necessariamente accompagnarsi quella argomentativa, che è
necessariamente legata ad una motivazione, che solo ove
esistente può essere censurata con l’appello incidentale.
Non vi è ragione di discostarsi da tali argomenti nell’ipotesi
in cui la parte appellata, vittoriosa in primo grado, chieda
l’accoglimento della propria domanda nei confronti del chiamato
in garanzia, per l’ipotesi in cui venga accolta la domanda
principale originariamente proposta nei suoi confronti.
Anche qui la parte vittoriosa non ha motivo di dolersi
dell’impugnata sentenza né dispone di elementi sui quali fondare
le proprie censure. Non può pertanto che limitarsi, per superare
la presunzione di rinunzia, a riproporre la domanda di garanzia
non esaminata, ancorchè il rapporto dedotto in giudizio con
l’appello principale sia diverso da quello concernente la domanda
proposta nei confronti dei chiamati in causa ( v. già Cass. Sez.
Un. 25 luglio 2002 n. 11202).

giugno 2013 n. 15107).

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Discende da tutto quanto precede che la sentenza
impugnata, che ha ritenuto necessaria la proposizione
dell’appello incidentale condizionato, deve essere cassata e
rinviata, per il riesame, al giudice indicato in dispositivo il quale
provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P. Q . M .

rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Napoli, in
diversa composizione.
Così deciso in Roma in data 5 novembre 2013.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e

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