Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2051 del 29/01/2010

Cassazione civile sez. III, 29/01/2010, (ud. 26/11/2009, dep. 29/01/2010), n.2051

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25298-2005 proposto da:

B.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato CARLETTI

FIORAVANTE, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Z.M., REALE MUTUA ASSICURAZIONI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 239/2005 del TRIBUNALE di VERONA, 4^ SEZIONE

CIVILE, emessa il 7/12/2004, depositata il 27/01/2005, R.G.N.

5938/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/11/2009 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato FIORAVANTE CARLETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Iter processuale può così essere ricostruito sulla base della sentenza impugnata.

Con atto di citazione ritualmente notificato B.M. conveniva in giudizio innanzi al Giudice di pace di Verona Z. M. e Reale Mutua Assicurazioni, chiedendone la condanna in solido al pagamento di L. 13.500.000, a titolo di risarcimento del danno per temporanea incapacità lavorativa asseritamente sofferta a seguito di un sinistro stradale del quale era rimasto vittima il (OMISSIS).

I convenuti, costituitisi in giudizio, contestavano l’avversa pretesa.

Con sentenza del 5 marzo 2002 il giudice adito rigettava la domanda, compensando integralmente tra le parti le spese di causa.

Proposto appello principale dal B., e incidentale dai convenuti, il Tribunale, in data 27 gennaio 2005 respingeva il primo e, in accoglimento del secondo, condannava il B. a rifondere le spese processuali alle controparti.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione B. M., articolando un unico motivo e notificando l’atto a Z. M. e a Reale Mutua di Assicurazioni.

Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva.

Il ricorrente ha altresì depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Con l’unico motivo di ricorso l’impugnante denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 39 del 1977, art. 4, in relazione all’art. 2728 cod. civ..

Rileva che erroneamente il giudice di merito ha escluso, per asserita mancanza di prova, che, in conseguenza del sinistro, egli avesse subito una flessione dei redditi, negandogli il risarcimento. Cosi argomentando il decidente avrebbe fatto malgoverno del disposto del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, art. 4 convertito nella L. 26 febbraio 1977, n. 39, norma la cui trasparente finalità sarebbe proprio l’introduzione di un criterio legale di determinazione del reddito, con attribuzione del valore di presunzione alle dichiarazioni fiscali e rovesciamento sulla controparte dell’onere di dimostrarne la non corrispondenza alla realtà.

Ribadisce quindi che la Corte territoriale avrebbe potuto e dovuto determinare l’entità del danno da inabilità lavorativa specifica da lui subito, facendo applicazione della predetta disposizione.

1.2 Il ricorso è inammissibile.

Il giudice di merito ha motivato il suo convincimento evidenziando che l’attore, pur avendo lamentato di avere patito una contrazione del reddito a causa della invalidità (biologica) temporanea, totale e parziale, pacificamente riportata a seguito del sinistro stradale, non aveva provato, nè offerto di provare: a) la sussistenza di una incapacità lavorativa specifica, a seguito dell’evento traumatico;

b) la verificazione di una effettiva contrazione dei redditi, nell’arco di tempo successivo all’incidente; c) il necessario nesso di causalità tra le lesioni patite e la pretesa perdita subita, specificamente evidenziando l’assoluta insufficienza, ai predetti fini, della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 1998, in un contesto probatorio in cui non era stato dimostrato che nell’anno successivo vi era stata una effettiva contrazione delle entrate professionali dell’appellante e che la stessa fosse stata determinata dalle conseguenze lesive del sinistro.

A fronte di tale impianto motivazionale, incentrato non tanto e non solo sulla mancanza di prova dell’entità della contrazione dei redditi, ma sulla stessa insussistenza di un’incapacità lavorativa specifica e dell’allegato pregiudizio economico, le censure formulate in ricorso ruotano intorno ai criteri di determinazione del quantum del danno subito dall’infortunato, lasciando esenti da critiche tutti gli altri, più radicali, aspetti delle ragioni della decisione. Del resto il ricorrente sembra partire dall’assunto che, a seguito di un incidente, e in presenza di un evento traumatico prodotto dallo stesso, l’incapacità lavorativa specifica, e il danno economico conseguente, siano, per così dire, in re ipsa, laddove, al contrario, il risarcimento del danno patrimoniale per invalidità temporanea non è dovuto se la lesione conseguente all’evento dannoso non ha prodotto una contrazione del reddito del danneggiato la quale deve sempre essere da quest’ultimo adeguatamente provata (Cass. civ., 3, 10 luglio 2008, n. 18866).

L’aberratio in cui è caduto il ricorrente, per non avere le sue critiche attinto la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, rende il ricorso inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2010

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