Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2051 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. III, 28/01/2021, (ud. 30/09/2020, dep. 28/01/2021), n.2051

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29515-2019 proposto da:

O.J., rappresentata e difesa da Valentina Sassano, con studio

in Torino, Piazza Brunelleschi 129

(valentinasassano.pec.ordineavvocatitorino.it) elettivamente

domiciliato in Roma piazza Cavour presso la Cancelleria civile della

Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO n. 6735/2019 depositato il

21/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/09/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. O.G., proveniente dalla Nigeria, ricorre affidandosi ad un unico motivo per la cassazione del decreto del Tribunale di Milano che aveva respinto la sua domanda di protezione internazionale, declinata nelle varie forme gradate.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di aver abbandonato il proprio paese a causa della povertà estrema della sua famiglia e dietro promessa di un lavoro (che gli avrebbe consentito di studiare e fare una vita migliore) che si era poi rivelato un ingaggio per spaccio di marijuana. Ha aggiunto di aver rifiutato la proposta e di temere, in caso di rimpatrio, di essere ucciso.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35bis, comma 11, lett. a) in quanto il Tribunale non aveva ammesso la sua audizione, nonostante che non fosse disponibile la videoregistrazione di quella da lui resa dinanzi alla commissione territoriale. Assume, al riguardo, che il Tribunale aveva escluso la sua credibilità e che, proprio in ragione di ciò avrebbe dovuto ottemperare all’incombente istruttorio.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. Questa Corte ha affermato il principio secondo cui “nel giudizio d’impugnazione, innanzi all’autorità giudiziaria, della decisione della Commissione territoriale, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, all’obbligo del giudice di fissare l’udienza non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purchè sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale se risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione dello straniero” (cfr. al riguardo la pertinente nota n. 1 pag. 2 del provvedimento impugnato nonchè Cass. 2917/2019; Cass. 3029/2019; Cass. 5973/019; Cass. 17076/2019; Cass. 1088/2020).

1.3. Ed è stato anche precisato che “nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinnanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda; b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) quest’ultimo nel ricorso non ne faccia istanza, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire i predetti chiarimenti, e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile” (cfr. Cass. 22049/2020)

Tale principio è pienamente condiviso dal Collegio: nel caso in esame la sentenza impugnata dà atto che era stato acquisito il verbale della Commissione Territoriale di cui sono stati trascritti i contenuti (cfr. pag. 2,3 e 4 del decreto) e che dalle dichiarazioni in quella sede rese dal ricorrente doveva escludersi che “il racconto potesse essere credibile in relazione all’esistenza di presupposti per la persecuzione ovvero di gravi timori in caso di rientro nel paese”.

1.4. E, vale solo la pena di precisare che tale statuizione, riguardante il vaglio della credibilità del richiedente, è stata resa in modo argomentato, visto che il Tribunale ha evidenziato contraddizioni della narrazione con motivazione al di sopra della sufficienza costituzionale: trattasi di una valutazione di merito, coerente con le prescrizioni del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e, pertanto, incensurabile in sede di legittimità (cfr. Cass. 11925/2020; Cass. 13578/2020), a fronte della quale il Collegio rileva che il ricorrente ha del tutto omesso di dedurre la circostanza che egli aveva domandato di essere ascoltato personalmente, senza alcun esito.

In assenza di tale allegazione, la censura risulta dunque non decisiva in quanto lo stesso ricorrente, non sollecitando la propria audizione personale non può in questa sede, dolersene in quanto pretesa nullità riconducibile all’art. 157 c.p.c., comma 2 doveva essere fatta valere nella prima difesa successiva alla relativa decisione di diniego del Tribunale.

1.5. Non vi sono, pertanto, motivi per discostarsi dal principio riportato al punto 1.2, al quale la Corte territoriale si è correttamente attenuta, ragione per cui il ricorso deve essere rigettato.

2. Non sono dovute spese, atteso che la decisione viene assunta in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

3. In ragione dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato non ricorrono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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