Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2051 del 27/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/01/2017, (ud. 03/10/2016, dep.27/01/2017),  n. 2051

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. D’ISA Claudio – rel. Consigliere –

Dott. IZZO Fausto – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

Dott. ACETO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P.A., rappresentata e difesa dall’avv. Alberto Varano

ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, Via Ponte di

Tappia, 47, Napoli, in virtù di procura speciale in calce;

– ricorrente –

contro

l’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore Centrale pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato e presso

la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12;

– resistente –

per la cassazione della sentenza n. 246/51/2011 della Commissione

Tributaria Regionale di Napoli, in data 23 settembre 2011.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. P.A. ha proposto ricorso rituale e tempestivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli avverso avviso di liquidazione ed irrogazione sanzioni n. 2531, prot. 41680 emesso l’11 maggio 2007 per la mancata registrazione del contratto di cessione della licenza per l’esercizio del servizio taxi, trasferita con disposizione dirigenziale del Comune di Napoli n. 722 del 23.02.2004 eccependo che il trasferimento in favore del coerede P.P. avvenne per successione e che l’atto impugnato era carente nella motivazione circa la determinazione del valore dell’azienda pervenuta per successione. L’agenzia delle Entrate – 2^ Ufficio provinciale controlli di Napoli – ritualmente costituita in giudizio, ha eccepito che si trattava di trasferimento a titolo oneroso.

1.1 La CTP, con sentenza deposita il 18 giugno 2009, ha accolto il ricorso con la seguente motivazione: illegittimità dei criteri adottati circa il calcolo del valore dell’azienda pervenuta in successione.

Sentenza che veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Napoli con i seguenti motivi: presunzione di trasferimento verbale di azienda e correttezza dei criteri di valutazione adottati fondati sull’articolo della pubblicazione de “(OMISSIS)” del (OMISSIS).

La sentenza oggi impugnata, indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio finanziario, ha respinto il ricorso di primo grado del contribuente.

Avverso tale sentenza, come rappresentato in premessa, la P.A. ha proposto ricorso per cassazione.

1.2 All’odierna udienza, dopo la relazione del consigliere designato, il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso, il difensore della ricorrente, nel riportarsi ai motivi del ricorso ne ha chiesto l’accoglimento.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Il ricorso sottoposto al vaglio di questo Collegio di basa su quattro motivi.

2.1 Con il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 41, 42 e 61, in quanto inesistente il contestato trasferimento di azienda.

A tal fine premette che il 10 febbraio 2004 gli eredi di P.R. hanno presentato al Comune di Napoli – 7^ Direzione Centrale – regolare istanza di trasferimento della licenza taxi n. (OMISSIS), pervenuta in successione, a favore del coerede P.P.. Il Comune di Napoli, con disposizione dirigenziale n. 22 del 23.02.2004, accoglieva l’istanza formalizzando il trasferimento nei confronti del ricorrente.

L’Ufficio, con l’avviso di liquidazione impugnato, ha ritenuto che nel trasferimento della licenza di tassista ci si riferisca alla fattispecie di cessione d’azienda per cui ha accertato l’esatta quantificazione del valore di avviamento, ovvero del valore venale della presunta cessione per applicare la relativa imposta di registro ed irrogare le sanzioni per la mancata registrazione del “contratto verbale”.

L’atto impugnato evidenzia la violazione, tra gli altri, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 3, che impone la registrazione dei contratti verbali anche dei trasferimenti e di affitto di aziende esistenti sul territorio dello Stato.

Si oppone che il trasferimento della licenza de qua è pervenuto in successione da parte di un socio di cooperativa, quindi, da un lavoratore subordinato e per rinuncia all’eredità da parte dei coeredi.

Non è avvenuto alcun trasferimento o cessione di azienda.

Argomenta la ricorrente che l’asserzione della sentenza impugnata secondo cui “il trasferimento della licenza di taxi si configura alla stregua di una cessione di azienda..” è in netto contrasto con la disposizione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41, il quale disciplina l’utilizzo delle presunzioni negli accertamenti, poichè l’Ufficio è obbligato ad esporre sulla base di quali “dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza ” ha formulato tale presunzione. Se l’unico elemento conosciuto dall’Ufficio è l’atto di trasferimento emesso dal Comune di Napoli, non si può prescindere dall’istanza degli eredi di P.R. che lo ha generato, e l’istanza è, appunto, una dichiarazione di responsabilità che l’Ufficio disconosce senza il supporto di alcun elemento.

2.2 Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 58.

Premesso, in fatto, che, a seguito della successione di P.R., chiesero, in data 10.02.2004, l’intestazione della licenza taxi al solo coerede P.P., si deduce che il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 58, che disciplina le plusvalenze di impresa in campo IRPEF, prevede espressamente che “il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell’azienda stessa ” e che, in tale ipotesi, “l’azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa”. Gli stessi criteri sono applicati anche se, a seguito dello scioglimento, entro cinque anni dall’apertura della successione, della società esistente tra gli eredi, l’azienda resta acquisita da un solo erede. Se, invece, l’azienda ereditaria è successivamente ceduta a terzi, le relative plusvalenze sono imponibili in capo agli eredi cedenti come redditi diversi.

Il presupposto per la tassazione (ai fini IRPEF) ricorre, quindi, solo per la cessione successiva, e non anche per l’utilizzo personale dei beni dell’azienda da parte degli eredi; nel settore delle imposte sui redditi, infatti, non è possibile attribuire rilevanza alla destinazione extra-impresa del bene, per mancanza nei confronti degli eredi di “una doppia soggettività tributaria” (di imprenditore e di contribuente comune).

2.3 Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52.

Si argomenta che è palese la carenza di motivazione della sentenza impugnata relativamente alla censura riguardante, a sua volta, l’omessa motivazione dell’avviso di liquidazione impugnato in ordine all’attribuzione del valore accertato della cessione della licenza di taxi. L’Ufficio ha solo citato una pubblicazione del “(OMISSIS)” ed uno studio emesso da un ente non meglio precisato, entrambi non allegati all’atto di accertamento e non presenti nel fascicolo processuale. Non è comprensibile il motivo per il quale la CTR di Napoli abbia deciso che una licenza taxi abbia un valore maggiore a Napoli, pari ad Euro 150.000,00, rispetto a Roma dove è stata accertata per Euro 120.000,00, di cui alla sentenza della CTR di Roma, richiamata in sentenza. Tutto ciò in violazione del richiamato del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, al comma 2 bis che impone all’Ufficio di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la motivazione. Impone, a pena di nullità, dell’atto di rettifica ai fini dell’imposta di registro, di allegare qualunque documento richiamato a meno che l’atto non ne riproponga il contenuto essenziale.

L’atto impugnato, per il ricorrente, ha disatteso in tutto le norme indicate.

2.4 Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 118 disp. att. c.p.c. ed art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si censura la mancanza di motivazione della sentenza impugnata del perchè sia stato valutato l’avviamento della cessione di azienda in Euro 150.000,00 citando unicamente la documentazione a conforto della tesi (quella indicata nel motivo n. 3) ma senza allegarla.

In definitiva si chiede l’annullamento della sentenza impugnata in quanto emerge, incontrovertibilmente dagli atti di causa, che la ricorrente, in qualità di erede del defunto P.R., intestatario della licenza di taxi n. (OMISSIS), ha agito a tutela degli interessi personali e patrimoniale dell’asse ereditario, a mezzo dell’istanza, rivolta al Comune di Napoli del trasferimento della suddetta licenza al coerede P.P.. E’ evidente che la fattispecie è soggetta alla disciplina delle successioni e non a quella dell’imposta di registro come erroneamente, si sostiene in sentenza.

3. Il ricorso non merita accoglimento e di conseguenza va rigettato.

Sia pure in maniera sintetica, la motivazione della sentenza impugnata, con riferimento alle censure poste a base del primo e del secondo motivo del ricorso, che si risolvono in questioni di fatto, come tali sottratte al vaglio di legittimità di questa Corte, ha dato atto che, nel ritenere avvenuto il trasferimento di azienda verbale, e come tale tassabile ai fini dell’imposta di registro ai sensi degli artt. 3, lett. b) e 15 del T.U.I.R., l’Ufficio correttamente si è avvalso di presunzioni semplici fondate su dati e notizie comunque raccolti.

3.1 Preliminarmente il Collegio ricorda il costante indirizzo di questa Corte secondo cui, in tema di interpretazione degli atti ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, il criterio fissato dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, impone di privilegiare l’intrinseca natura e gli effetti giuridici, rispetto al titolo e alla forma apparente degli stessi, con la conseguenza che i concetti privatistici relativi all’autonomia negoziale regrediscono, di fronte alle esigenze antielusive poste dalla norma, a semplici elementi della fattispecie tributaria, per ricostruire la quale dovrà, dunque, darsi preminenza alla causa dei negozi giuridici (cfr. sentt. 23584/12, 6835/13, 17965/13, 3481/14).

Nel caso di specie, la tassazione ad imposta di registro riguarda l’atto di trasferimento della licenza di taxi, comportante, per la natura dell’attività esercitata, essendo il tassista un artigiano, cessione di azienda, ancorchè avvenuta nell’ambito della successione ereditaria di P.R., a favore del coerede P.P. per rinuncia da parte degli altri coeredi. La presunzione di ordine logico – ritenuta ammissibile del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 41, in mancanza di elementi contrastanti il cui onere probatorio incombe sul contribuente (V. tra le tante Sez. 5, Sentenza n. 20708 del 03/10/2007; Rv. 600927), che nel caso di specie si è limitato a fare riferimento all’istanza di trasferimento della licenza presentata al Comune di Napoli – su cui si è basato l’accertamento dell’Ufficio, è che tale rinuncia, formalmente atto a titolo gratuito, era da qualificare negozio indiretto, attraverso il quale è stata ceduta la licenza a titolo oneroso, essendo inverosimile che tutti i coeredi abbiano rinunciato a favore di uno solo senza percepire alcunchè.

3. 2 Anche il terzo motivo è infondato.

La ricorrente denuncia difetto di motivazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro con riferimento alla valutazione dell’importo, in Euro 150.000,00, della cessione di azienda tenendosi conto dell’avviamento commerciale ed in ordine al quale è stata fissata l’imposta di cui trattasi.

Orbene, il Collegio non ignora la giurisprudenza di legittimità secondo cui “Nel regime introdotto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche “per relationem”, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all’atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente – ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale – di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento (di recente Cass. Sez..

Si ritiene che per il caso di specie la Commissione Tributaria regionale abbia fatto buon uso di tale principio nel rilevare che lo stesso ricorrente riferisce di avere appreso dall’atto impugnato innanzi alla CTP che il valore della cessione era stato determinato dall’Ufficio con riferimento ad una pubblicazione del “(OMISSIS)” del (OMISSIS) e ad uno studio emesso da altro Osservatorio di categoria. Trattasi, dunque, di elementi di valutazione, costituiti da specifici documenti e luoghi di informazione, che sono stati valorizzati per paragone; elementi che non hanno precluso alla parte contribuente di potersene avvalere a fini difensivi, ben potendo consultarli e contrastarli con altri elementi di prova.

3.3 Il quarto motivo, per quanto argomentato con riferimento alla trattazione dei primi tre, è infondato, invero, il merito della valutazione dell’avviamento commerciale della azienda ceduta è una questione di mero fatto e come tale sottratto al vaglio di legittimità.

La mancata costituzione dell’Agenzia dell’Entrate esime la Corte dal regolare le spese del giudizio tra le parti.

PQM

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

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