Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2051 del 27/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 27/01/2011, (ud. 21/12/2010, dep. 27/01/2011), n.2051

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3826-2010 proposto da:

B.O. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio legale GERARDO VESCI

&

PARTNERS, rappresentato e difeso dall’avvocato GERARDO VESCI, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 851/2009 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

9/07/09, depositata il 06/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO STILE;

udito l’Avvocato Pazienza Michele (delega avv. Vesci Gerardo),

difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dr. UMBERTO APICE che ha concluso

per la trattazione in P.U..

La Corte, letta la relazione del relazione del Cons. Paolo Stile;

udite le richieste del P.M., dott. Apice Umberto.

esaminati gli atti.

Fatto

OSSERVA

Con il proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, ulteriormente illustrato da memoria, B.O., denunciando violazione/o falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 130, L. n. 326 del 2003, art. 42 e della L. n. 118 del 1971 e L. n. 18 del 1980, nonchè omessa e/o insufficiente motivazione, censura la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 9 luglio-6 agosto 2009 per avere dichiarato inammissibile la domanda dallo stesso proposta, in quanto volta al mero accertamento del requisito sanitario per la concessione dell’indennità di accompagnamento.

Diritto

Il ricorso, nei cui confronti l’intimato Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto attività difensiva, è manifestamente infondato.

La giurisprudenza di legittimità assolutamente prevalente, muovendo dal condivisibile presupposto che la tutela giurisdizionale è tutela di diritti, ritiene che il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sè, per gli effetti possibili e futuri. Pertanto non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza (Cass, S.U. n. 27187/2006); con l’ulteriore precisazione che l’interesse ad agire richiede non solo l’accertamento di una situazione giuridica ma anche che la parte prospetti l’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, poichè il processo non può essere utilizzato solo in previsione della soluzione in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche Cass. 27151/2009; in senso conforme, tra le tante, Cass. 9117/2003; Cass. n. 3905/2003; Cass. n. 10039/2002).

Per le considerazioni sopra svolte il ricorso va rigettato per manifesta infondatezza.

Nulla per le spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011

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