Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2051 del 26/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 2051 Anno 2018
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA

ORD INANZA
sul ricorso 27115-2016 proposto da:
REGIONE SICILIANA (C.F.80012000826), in persona del
Presidente pro tempore, per l’ASSESSORATO TERRITORIO ED
AMBIENTE REGIONALE DELLA REGIONE SICILIA E PER
L’ASSESSORATO REGIONALE BILANCIO E FINANZE,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis

– ricorrenti contro
DI NICOLA GAETANO,FONTANA SANTINA, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIALE OCEANO ATLANTICO N.14, presso
lo studio dell’avvocato CARLO EUSEPI, rappresentati e difesi
dall’avvocato LUIGI CARUSO;

Data pubblicazione: 26/01/2018

- contraticorrenti avverso la sentenza n. 1055/2016 della CORTE D’APPELLO di
CATANIA, depositata il 28/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

PELLECCHIA.

Ric. 2016 n. 27115 sez. M3 – ud. 19-09-2017
-2-

partecipata del 19/09/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA

Rilevato che:
1. Nel settembre 2003, i Sig.ri Di Nicola e Fontana convenivano in giudizio
innanzi al Tribunale di Catania la Regione Sicilia, per ottenerne la condanna al
risarcimento del danno morale e biologico patito dagli attori a causa del decesso
del figlio, in conseguenza di un sinistro, nonché la condanna della Regione al
risarcimento del danno patrimoniale provocato dalla distruzione

A sostegno della domanda, esponevano che, in data 14 marzo 1999, il figlio,
Vincenzo De Nicola, nel percorrere la Strada regionale 11, nel tratto FerlaPantalica, perdeva improvvisamente il controllo della vettura, per cause non
precisate, finendo la propria corsa in un burrone. A causa delle gravi lesioni
riportate, il medesimo decedeva.
Tale evento, ad avviso degli attori, sarebbe stato imputabile unicamente alla
Regione Sicilia, quale ente proprietario della strada regionale in questione, per
l’omessa predisposizione di strutture di protezione lungo il tratto montano
Ferla-Pentalica.
Con comparsa di costituzione e risposta, a seguito della chiamata in causa
disposta dal Giudice, si costituivano in giudizio l’Assessorato regionale del
territorio e dell’ambiente e l’Assessorato regionale bilancio e finanze, i quali
eccepivano, in via preliminare, per quanto ancora interessa il difetto di
legittimazione passiva dell’Amministrazione regionale, in quanto, essendo il
sinistro avvenuto in un tratto di strada comunale, ogni competenza relativa alla
manutenzione, riparazione e sistemazione sarebbe spettata all’Amministrazione
comunale, ai sensi dell’art. 2 del Codice della Strada.
Nel merito, veniva eccepita l’infondatezza della domanda, sul rilievo che
nessuna norma di legge avrebbe imposto di collocare il guard-rail lungo tutte le
strade montane e che il tratto di strada nel quale si era verificato il sinistro
presentava un grado di pericolosità generico, pienamente superabile mediante
una guida improntata all’ordinaria diligenza.

3

dell’autovettura ed al rimborso delle spese funerarie.

Con sentenza n. 3672/2010, il Tribunale di Catania accoglieva la domanda,
condannando le Amministrazioni, ritenendo provata la dinamica del sinistro, sia
mediante l’escussione di testimoni, che attraverso la relazione del CTU, il quale,
in particolare, aveva evidenziato come la mancanza di una protezione atta a
ridurre le conseguenze di un’eventuale uscita di un’auto dalla carreggiata, avesse
cagionato, o almeno agevolato, il verificarsi dell’evento. In sede di liquidazione

curo, a titolo di risarcimento del danno morale da perdita del rapporto
parentale; non veniva invece accolta la richiesta di liquidazione del danno
patrimoniale conseguente alla distruzione dell’autovettura sulla quale viaggiava
la vittima, in assenza di prova della proprietà del suddetto mezzo.
Le Amministrazioni sopra indicate proponevano appello avverso la suddetta
sentenza, sulla base di cinque motivi.
2. La Corte d’Appello di Catania, con la sentenza n. 1055 del 28 giugno 2016,
rigettava l’appello.
In particolare, il Giudice di secondo grado affermava che la responsabilità della
Regione Siciliana non fosse inquadrabile nell’alveo dell’art. 2051 c.c., in quanto,
a seguito della L.R. 35/1977, la gestione del tratto stradale in questione era
passata in capo alla Provincia, con conseguente venir meno di qualsiasi
rapporto di custodia tra la Regione e la suddetta strada.
Ritenuto quindi che la fattispecie in questione fosse sussumibile sotto l’art. 2043
c.c., la Corte territoriale affermava che la colpa dell’Amministrazione regionale
fosse configurabile come culpa in eh:gelido o in vigilando sull’operato dell’ente
gestore, in relazione ai compiti di vigilanza, controllo e coordinamento che, ad
avviso del Giudice di merito, continuavano ad incombere sulla Regione
Siciliana, quale soggetto proprietario.
3. Avverso tale pronunzia la Regione Sicilia, Assessorato Territorio e Ambiente
della Regione Siciliana, Assessorato Regionale Bilancio e Finanze propongono
ricorso per cassazione sulla base di un motivo.
3.1 Resistono con controricorso Gaetano Di Nicola e Santina Fontana.
4

del danno, veniva quindi riconosciuto in favore degli attori la somma di 250.000

Considerato che:
4. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio,
reputa il Collegio con le seguenti precisazioni, di condividere le conclusioni cui
perviene la detta proposta.
4.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa
applicazione degli artt. 1227, 2043 e 2051 c.c., 1 L.R. 35/1977 in relazione

La Corte d’Appello è pervenuta al rigetto dell’impugnazione proposta dalla
Regione Sicilia ritenendo che sebbene quest’ultima avesse provveduto con legge
regionale a trasferire alle amministrazioni provinciali territorialmente
competenti la gestione dei tratti stradali del demanio regionale, la stessa non
poteva comunque ritenersi esente da responsabilità per i danni patiti dalle
controparti. Difatti il giudice del merito dopo aver correttamente escluso che la
responsabilità della regione fosse riconducibile nell’alveo dell’art. 2051 c.c. ha,
tuttavia, ritenuto la stessa responsabile ai sensi del 2043. A tal proposito
l’Amministrazione censura anche che la Corte d’Appello abbia fatto mal
governo dei principi posti alla base della corretta operatività della causalità
nell’ambito dell’art. 2043 c.c. e 40 c.p. avendo omesso di considerare che non è
stata provata la sussistenza del nesso causale tra l’evento lesivo e le condizioni
del tratto stradale sul quale viaggiava la vittima, posto che in merito alle cause
della fuoriuscita del veicolo dalla strada la CTU si era limitata ad avanzare
ipotesi con riferimento al guasto improvviso della macchina ed alla velocità non
adeguata dello stato dei luoghi, rinviando dunque ad clementi non riconducibili
alle caratteristiche morfologiche del tratto stradale. Inoltre il giudice del merito
non avrebbe valutato se il comportamento del soggetto danneggiato fosse stato
idoneo a interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno
stesso, integrando il concorso di colpa ex art. 1227 c.c..
Il motivo è inammissibile.
Per quanto riguarda la prima censura, ovvero il problema dell’attribuzione della
responsabilità ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. alla Regione quale proprietaria, il
5

all’art. 360, n. 3 c.p.c..

giudice del merito con motivazione congrua e scevra dai vizi lamentati ha
ritenuto (tenuto conto anche della puntuale ricostruzione del CTU e rispetto
alla quale l’appellante Regione ha sollevato contestazioni generiche), sulla base
della definizione contenuta dal codice della strada n. 285/92 (art. 2 comma 6
lett. B) la strada in disamina come regionale per le sue caratteristiche oggettive
(v. sentenza pag. 8).

disinteressa. Infatti, insiste sull’argomentare della legge regionale senza fare
alcun riferimento all’evocazione espressa dell’art. 14 del c.d.S., cui fa espresso
riferimento la sentenza. Esso vale ampiamente ad individuare il referente
normativo della culpa in vigilando evocata dalla sentenza. Inoltre, lo stesso
persistente riferimento alla legge regionale è privo di rilevanza, perché la
manutenzione ordinaria e straordinaria — come dicono i resistenti — non è
idoneo a comprendere l’attività, propria del proprietario della strada, di
predisposizione delle condizioni inerenti la segnaletica relativa alle condizioni
oggettive di pericolosità della circolazione in ciascun tratto di strada.
Per quanto riguarda poi la seconda e terza censura concernenti la prova del
nesso causale e del concorso di colpa ex art. 1227 c.c., esse appaiono del tutto
sganciate dalle ampie considerazioni con le quali la sentenza esamina il quarto
motivo di appello (pag. 10 e ss. della sentenza C.A.).
5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
zu;

P.Q.M.
V’
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna laVricorrente al pagamento
osi ex.,,,,L-e-,ju -bu,,h`
csAk
celle spese del presente giudizio di legittimità \fin favore dell’avvocato
antistatario controricorrentt” che liquida in complessivi Euro 3.000,00 per
compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi
liquidati in euro 200, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della non sussistenza dei
6

Tale motivazione non viene censurata adeguatamente dalla ricorrente che se ne

presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorsoipil3 a
norma del comma 1-bis del citato art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA