Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2051 del 25/01/2022

Cassazione civile sez. trib., 25/01/2022, (ud. 02/12/2021, dep. 25/01/2022), n.2051

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 243/2016 R.G. proposto da:

Bassa Bresciana Servizi S.r.l., in liquidazione, in persona del suo

liquidatore, rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo Lombardi,

con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t.,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis

domicilia;

– controricorrente –

e

Bluenergy Group s.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3580/15, depositata il 10 agosto 2015, della

Commissione tributaria regionale della Lombardia;

udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del

2 dicembre 2021, dal Consigliere Dott. Liberato Paolitto.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 3580/15, depositata il 10 agosto 2015, la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che, per suo conto, aveva annullato un avviso di liquidazione emesso, ai fini dell’imposta di registro, dietro riqualificazione, quale cessione di azienda, della fattispecie impositiva;

– il giudice del gravame ha rilevato che:

– la Bassa Bresciana Servizi Gas S.r.l., dopo aver conferito (con atto del 19 maggio 2009), nella neocostituita S.V.G. S.r.l. unipersonale, il ramo di azienda relativo alla vendita di gas metano, con successivo atto del 3 giugno 2009 aveva ceduto la sua intera partecipazione sociale in favore di Bluenergy Group S.p.a.;

– detti atti, – che l’agenzia delle Entrate aveva riqualificato come cessione di azienda, – risultavano, in effetti, “funzionalmente collegati alla produzione dell’effetto finale di trasferimento del ramo di azienda relativo alla commercializzazione del gas dalla originaria società conferente B.B.S. Gas srl alla società finale acquirente Bluenergy spa”;

– l’operata riqualificazione trovava, pertanto, fondamento nella disposizione di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, disposizione che, – legittimando la “valutazione unitaria di una pluralità di atti negoziali”, – andava intesa quale disposizione di natura interpretativa, e non antielusiva, così che non era necessario il contraddittorio preventivo prescritto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis;

2. – Bassa Bresciana Servizi S.r.l., in liquidazione, ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di quattro complessi motivi, illustrati con memoria;

– l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;

– Bluenergy Group S.p.a. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, espone la denuncia di violazione degli artt. 112,115 e 345 c.p.c., sull’assunto che, – avendo l’amministrazione prefigurato un’operazione di natura elusiva, esclusivamente volta, in quanto tale, ad un indebito risparmio fiscale, – la gravata sentenza aveva immutato i fatti costitutivi della pretesa riqualificando le operazioni negoziali in termini unitari quale cessione di ramo aziendale;

– il secondo complesso motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, reca la denuncia di violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, dell’art. 6 CEDU, dell’art. 6 del TUE, degli artt. 53, 97 e 111 Cost., dell’art. 2697 c.c., assumendo la ricorrente che, – in qualsiasi modo qualificati gli atti negoziali in contestazione, l’amministrazione avrebbe dovuto assicurare previamente il contraddittorio endoprocedimentale con essa esponente; e, ancora, che, nella fattispecie, l’amministrazione non aveva offerto riscontro alla pretesa natura elusiva delle operazioni negoziali che, diversamente, trovavano fondamento in valide ragioni extrafiscali;

– col terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la ricorrente denuncia omesso esame di fatti decisivi, oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alla stessa procedura pubblica che aveva preceduto l’acquisizione del capitale sociale di S.V.G. s.r.l., alla cui stregua emergeva il (mero) acquisto di quote in relazione allo stato patrimoniale di detta società, la ricorrenza di valide ragioni di natura extrafiscale e, ad ogni modo, la stessa inconfigurabilità, nei beni del patrimonio sociale, di un ramo di azienda;

– il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 20, 51 e 52, al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, al D.Lgs. n. 474 del 1997, art. 14, agli artt. 1362,2555,2558,2559 e 2560 c.c., sull’assunto che, – posta anche la liceità delle operazioni realizzate (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 176, comma 3), – nella fattispecie difettavano gli elementi identificativi di una cessione di azienda né potevano a tal fine assimilarsi il conferimento aziendale con successiva cessione delle quote della società conferitaria;

2. – in via pregiudiziale, va rilevato che, tra le parti, è cessata la materia del contendere in ragione dell’annullamento dell’avviso di liquidazione impugnato, adottato in autotutela dall’amministrazione;

– difatti, come in più occasioni rimarcato dalla Corte, l’annullamento in autotutela dell’atto recante la pretesa fiscale è causa di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46; v. Cass., 3 marzo 2021, n. 5757; Cass., 18 aprile 2017, n. 9753; Cass., 23 settembre 2011, n. 19533), risultando, così, venuta meno la posizione di contrasto tra le parti in ragione del sopravvenire, nel corso del giudizio, di fatti sostanziali incidenti sul petitum e sulla causa petendi della lite contestata e idonei, perciò, a far venir meno l’interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia (Cass., 27 febbraio 2020, n. 5351);

3. – in considerazione del sovrapporsi in corso di causa, sull’orientamento di legittimità, di interventi normativi (L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 87; L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 1084), e di conseguenti pronunce del Giudice delle Leggi (Corte Cost., 21 luglio 2020, n. 158; Corte Cost., 16 marzo 2021, n. 39), che hanno conferito alla res controversa profili di novità con mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti in contestazione tra le parti, le spese dell’intero giudizio vanno compensate tra le parti;

– non ricorrono i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente, tra le parti, le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta da remoto, il 2 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2022

 

 

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