Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20509 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. II, 29/09/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 29/09/2020), n.20509

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 14460/2018 R.G. proposto da:

T.G., c.f. (OMISSIS), C.V., c.f. (OMISSIS),

elettivamente domiciliate in Roma, alla via Crescenzio, n. 20,

presso lo studio dell’avvocato Nicola Staniscia, che le rappresenta

e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso.

– ricorrenti –

contro

MINISTERO della GIUSTIZIA, c.f. (OMISSIS), in persona del Ministro

pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

domicilia per legge.

– controricorrente –

avverso il decreto n. 6476 dei 3.4/14.11.2017 della Corte d’Appello

di Perugia;

udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 29

gennaio 2020 dal Consigliere Dott. Luigi Abete.

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. DE RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto del

ricorso;

udito l’avvocato Nicola Staniscia per le ricorrenti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso ex lege n. 89/2001 alla Corte d’Appello di Perugia depositato in data 10.9.2012 T.G. e C.V. si dolevano per l’irragionevole durata di un giudizio introdotto innanzi al Giudice di Pace di Roma con atto di opposizione del 17.12.2004 ed ancora pendente in grado d’appello alla data di proposizione del ricorso per equa riparazione.

Chiedevano condannarsi il Ministero della Giustizia al pagamento di un equo indennizzo.

2. Resisteva il Ministero della Giustizia.

3. Con decreto n. 6476/2017 la Corte d’Appello di Perugia dichiarava l’estinzione del giudizio.

3.1. Evidenziava la corte che il giudizio, interrotto a seguito del provvedimento disciplinare del 18.7.2013 di sospensione dall’albo dell’avvocato Nicola Staniscia, difensore costituito delle ricorrenti, era stato proseguito tardivamente, allorchè il termine perentorio di tre mesi di cui all’art. 305 c.p.c., era già giunto a compimento.

Evidenziava in particolare che il termine perentorio ex art. 305 c.p.c., doveva reputarsi decorrente dal 15.2.2016, di in cui l’avvocato Nicola Staniscia – nell’ambito del giudizio disciplinare innanzi a questa Corte di legittimità – aveva acquisito la certezza di essere nuovamente in possesso dello ius postulandi; ciò viepiù chè nel ricorso a questa Corte di legittimità – nell’ambito del medesimo giudizio disciplinare – l’avvocato Staniscia aveva indicato di aver riacquistato lo ius postulandi a decorrere dal 18.7.2014.

4. Avverso tale decreto hanno proposto ricorso T.G. e C.V.; ne hanno chiesto, sulla scorta di un unico articolato motivo, la cassazione con ogni conseguente provvedimento.

Il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

5. All’esito dell’adunanza camerale del 24.9.2019 è stata disposta la trattazione in pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. Con l’unico motivo le ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione degli artt. 83,115,116,301 e 305 c.p.c., art. 2697 c.c., della L. n. 89 del 2001 e dell’art. 24 Cost..

Deducono in primo luogo che la corte distrettuale ha delibato nel merito l’azionata pretesa, il che ha comportato l’implicito superamento della questione pregiudiziale di rito.

Deducono in secondo luogo che la corte territoriale non ha in alcun modo dato conto del requisito, imprescindibile affinchè si determini l’interruzione, del “reale pregiudizio” al diritto di difesa della parte rimasta priva di difensore.

Deducono in ogni caso che, alla luce del concreto iter processuale, nessuna menomazione per il diritto di difesa si è verificata.

Deducono invero che il periodo di sospensione disciplinare dall’albo dell’avvocato Staniscia ha avuto inizio in concomitanza con l’assegnazione del procedimento di equa riparazione e la designazione del giudice ed ha avuto cessazione antecedentemente alla prima udienza ed alla costituzione del Ministero.

Deducono in terzo luogo che l’irrituale prosecuzione del giudizio, nonostante il verificarsi dell’evento interruttivo, non può essere rilevata d’ufficio e può essere eccepita unicamente dalla parte colpita dallo stesso evento, eccezione che, viceversa, esse ricorrenti giammai hanno sollevato.

Deducono in quarto luogo che la declaratoria in data 19.1.2015 dell’interruzione è stata revocata dalla Corte di Perugia, con effetti ex tunc, in data 9.9.2016, di talchè, in assenza di interruzione, non avevano alcun onere di riassunzione.

7. Il motivo di ricorso è infondato e va respinto.

8. Non merita seguito il profilo di censura in primo luogo addotto dalle ricorrenti.

E’ innegabile che la “ratio decidendi” dell’impugnato dictum è da individuare nei rilievi alla cui stregua la Corte di Perugia ha reputato che il giudizio di equa riparazione, interrotto a seguito del provvedimento disciplinare di sospensione dall’albo dell’avvocato Nicola Staniscia, non è stato proseguito nel termine perentorio di tre mesi (cfr. decreto impugnato, pagg. 5 – 6).

Su tale scorta l’affermazione della corte di merito, secondo cui il giudizio “presupposto” aveva avuto una durata irragionevole di due anni e tre mesi (cfr. decreto impugnato, pag. 5), ben lungi dal comportare l’implicito superamento della questione pregiudiziale di rito, si risolve – viepiù in quanto preceduta da un complesso di rilievi di valenza generale – in una mera argomentazione ad abundantiam, insuscettibile in questa sede di censura per difetto di interesse (cfr. Cass. sez. lav. 22.10.2014, n. 22380; Cass. sez. lav. 22.11.2010, n. 23635).

9. Non merita seguito il profilo di censura in secondo luogo addotto dalle ricorrenti.

Questo Collegio, ben vero, non ignora l’insegnamento di questa Corte n. 14520 del 10.7.2015.

E tuttavia vi è da ritenere che siffatto insegnamento correla propriamente alla sussistenza di un concreto pregiudizio al diritto di difesa della parte colpita dell’evento interruttivo la nullità degli atti processuali compiuti successivamente al verificarsi dell’automatica interruzione del processo, interruzione automatica, a sua volta, cagionata – così come nella fattispecie – dalla sospensione dall’esercizio della professione dell’unico difensore costituto.

Più esattamente, qualora il processo, nonostante il verificarsi dell’evento cui consegue l’automatica interruzione, prosegua, gli atti processuali eventualmente posti in essere sono nulli e la relativa nullità va dedotta con l’indicazione del pregiudizio effettivo che ne è derivato per il diritto di difesa.

La questione in secondo luogo prefigurata dalle ricorrenti, dunque, assume rilevanza in ipotesi di denunzia di nullità degli atti processuali, non già allorquando sia stata dichiarata la estinzione del processo per la mancata tempestiva prosecuzione o riassunzione.

10. Questa Corte evidentemente non può che ribadire i propri insegnamenti.

Innanzitutto l’insegnamento a tenor del quale la morte, la radiazione o la sospensione dall’albo dell’unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito, determinano automaticamente l’interruzione del processo anche se il giudice e le altri parti non ne abbiano avuto conoscenza (e senza, quindi, che occorra, perchè si perfezioni la fattispecie interruttiva, la dichiarazione o la notificazione dell’evento), con preclusione di ogni ulteriore attività processuale, che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza (cfr. Cass. (ord.) 15.1.2018, n. 790).

Altresì l’insegnamento a tenor del quale, in ipotesi di interruzione del processo a seguito di provvedimento di sospensione del procuratore dall’esercizio della professione, per la prosecuzione del processo, una volta terminato il periodo di sospensione, non sono necessarie nè una nuova procura alla lite nè una nuova costituzione in giudizio, essendo sufficiente, invece, che il procuratore, già regolarmente costituito, riprenda a svolgere le proprie funzioni in base alla precedente procura ed alla già esperita costituzione, entrambe divenute nuovamente valide ed efficaci in seguito alla cessazione della sospensione; pertanto, da tale data, senza che abbia rilievo, per il procuratore, la conoscenza legale della ordinanza d’interruzione del processo, che ha natura meramente dichiarativa, e, per la parte, la conoscenza legale dell’accadimento interruttivo, il procuratore stesso, che non sia stato revocato o che non abbia rinunciato alla procura, ha l’onere di provvedere alla prosecuzione del giudizio nel termine decadenziale, ai sensi degli artt. 301 e 305 c.p.c. (cfr. Cass. 10.12.2010, n. 24997; Cass. (ord.) 11.11.2019, n. 29144, secondo cui, in ipotesi di interruzione del processo a seguito di provvedimento di sospensione del procuratore dall’esercizio della professione, il termine per la riassunzione decorre, per quanto concerne la parte colpita dall’evento, dalla cessazione del periodo di sospensione, atteso che il procuratore, ben a conoscenza, sia dell’accadimento interruttivo dipendente dalla subita sanzione, sia della relativa durata, ha l’obbligo, alla scadenza di tale periodo, di provvedere alla prosecuzione del giudizio nel termine di cui all’art. 305 c.p.c.; Cass. (ord.) 8.8.2019, n. 21186).

11. Va soggiunto che, ai sensi dell’art. 307 c.p.c., comma 4, nella formulazione introdotta dalla L. n. 69 del 2009, ed applicabile alla fattispecie ratione temporis (si è premesso che il ricorso ex Lege n. 89 del 2001, alla Corte d’Appello di Perugia depositato in data 10.9.2012), l’estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d’ufficio.

12. Nel quadro legislativo e giurisprudenziale così delineato va dato atto che le stesse ricorrenti hanno, alle pagine 6 – 8 del ricorso, riprodotto stralcio della sentenza n. 22358/2017 delle sezioni unite di questa Corte, che, nell’accogliere il primo motivo del ricorso nell’occasione esperito dall’avvocato Staniscia, hanno, da un canto, annullato la Delib. (9 luglio 2015) che aveva fissato al 10.7.2015 il dies a quo della cessazione della sospensione cautelare ed hanno, d’altro canto, ribadito il principio, affermato “in complanare contenzioso sulla vicenda” (il riferimento è a Cass. sez. un. 6957/2017), secondo cui “il provvedimento dell’organo disciplinare perugino è stato emesso il 18 luglio del 2013 ed ha, ipso facto, cessato i suoi effetti proprio alla data oggi indicata dai ricorrenti”, ovverosia “al 18 luglio del 2014” (del resto le ricorrenti hanno addotto che, alla stregua della sentenza n. 22358/2017 delle sezioni unite, si ha riscontro della cessazione in data 18.7.2014 della sospensione dall’albo iniziata il 18.7.2013 (cfr. ricorso, pag. 6) e che l’interruzione è stata inutilmente dichiarata in data 19.1.2015, allorquando il provvedimento disciplinare di sospensione dall’albo dell’avvocato Staniscia era già venuto meno (cfr. ricorso, pag. 10)).

13. Negli esposti termini non può che argomentarsi come di seguito e, si aggiunge, alla stregua delle argomentazioni che seguono, deve intendersi emendata in diritto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., la parte motiva del decreto in questa sede impugnato, pur ineccepibile nella parte dispositiva.

Deve argomentarsi, ossia, nel senso che, a norma dell’art. 305 c.p.c., nel termine perentorio di tre mesi a far data dal 18.7.2014 (dies ad quem della sospensione cautelare dall’albo) l’avvocato Staniscia – cui, di certo, la procura non era stata revocata e che, di certo, alla procura non aveva rinunciato – avrebbe dovuto attivarsi ai fini della prosecuzione del giudizio di equa riparazione intrapreso dinanzi alla Corte di Perugia con il ricorso depositato in data 10.9.2012.

La circostanza per cui a tanto l’avvocato Staniscia non ha provveduto, appieno legittima la declaratoria di estinzione del giudizio ex lege “Pinto” cui la corte distrettuale ha fatto luogo.

Ciò tanto più che, nel costituirsi in giudizio, il Ministero della Giustizia aveva formulato “richiesta di declaratoria di estinzione del procedimento (…) atteso che la causa non sarebbe stata riassunta entro tre mesi (…) a decorrere dal momento in cui lo ius postulandi era stato riacquisito dal già sospeso difensore” (così decreto impugnato, pag. 2).

14. Ovviamente nel solco delle surriferite enunciazioni legislative e delle surriferite indicazioni giurisprudenziali (il riferimento è a Cass. n. 24997/2010, a Cass. (ord.) n. 2911/2019 e a Cass. (ord.) n. 21186/2019) per nulla si giustificano gli ulteriori profili di censura veicolati dall’esperito mezzo di impugnazione.

Innanzitutto l’assunto secondo cui l’irrituale prosecuzione del giudizio non può essere rilevata d’ufficio (cfr. ricorso, pag. 10).

Dipoi l’assunto secondo cui la declaratoria in data 19.1.2015 dell’interruzione è stata revocata dalla Corte di Perugia, con effetti ex tunc, in data 9.9.2016, di talchè, in assenza di interruzione, esse ricorrenti non avevano alcun onere di riassunzione.

Invero ambedue i summenzionati provvedimenti sono stati inutilmente adottati dalla corte territoriale, atteso che da epoca significativamente precedente, a far data dal 18.7.2014, era già giunto a compimento il termine perentorio di tre mesi ex art. 305 c.p.c., per la prosecuzione del giudizio.

Infine l’assunto secondo cui parte ricorrente “non ha mai avuto legale conoscenza dell’ordinanza di interruzione con la conseguenza che non è mai decorso il termine per la riassunzione” (così ricorso, pag. 11).

15. In dipendenza del rigetto del ricorso le ricorrenti vanno in solido condannate a rimborsare al Ministero controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

16. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex Lege n. 89 del 2001. Il che rende inapplicabile il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna in solido le ricorrenti, T.G. e C.V., a rimborsare al controricorrente, Ministero della Giustizia, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 2.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

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