Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20509 del 29/08/2017
Cassazione civile, sez. VI, 29/08/2017, (ud. 30/03/2017, dep.29/08/2017), n. 20509
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 18834-2015 proposto da:
AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARSALA 8 C/O
AVVOCATURA ACI, rappresentato e difeso dagli Avvocati FRANCESCO
GUARINO, AURELIANA PERA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA SARA ASSICURAZIONI DI R.D. E M.F. SNC IN
LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAZIO 9, presso lo studio
dell’avvocato MARCO CIAPPONI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1753/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 22/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 30/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.
Fatto
RITENUTO
che:
l’Automobile Club d’Italia (d’ora innanzi indicato, per brevità, come ACI) ha proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi e illustrato da memoria, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano depositata il 22 aprile 2015, con cui è stata dichiarata l’inammissibilità per tardività dell’appello proposto dall’attuale ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. 544/2014 che, accogliendo la domanda avanzata dall’Agenzia Sara Assicurazioni di R.D. e M.F. s.n.c. nei confronti dell’ACI, aveva condannato la parte convenuta, a titolo di risarcimento dei danni subiti dall’attrice a seguito dell’allagamento dei propri uffici, al pagamento di Euro 9.365,28, oltre interessi, nonchè alle spese di lite;
l’ACI ha resistito con controricorso illustrato da memoria;
entrambe le parti hanno dedotto che la sentenza impugnata in questa sede sarebbe stata notificata in data 26 maggio 2015 ma la parte ricorrente non ha depositato tempestivamente copia autentica di tale sentenza con la relazione della notificazione che si assume avvenuta, mentre copia di tale sentenza, corredata della relata di notifica, risulta depositata dalla parte controricorrente.
Diritto
CONSIDERATO
che:
il Primo Presidente, in base all’ordinanza interlocutoria n. 1081 del 21 gennaio 2016 della Prima Sezione Civile di questa Corte, ha rimesso all’esame delle Sezioni Unite, tra l’altro, anche la questione di massima di particolare importanza relativa alla procedibilità del ricorso per cassazione quando la copia notificata della sentenza impugnata, non prodotta dal ricorrente che pur abbia dichiarato l’esistenza di tale evento, sia stata depositata da un’altra parte nel giudizio di legittimità;
alla data di questa camera di consiglio non risulta pubblicata la decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulla questione sopra evidenziata;
appare, pertanto, necessario rinviare la decisione della presente causa all’esito della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte.
PQM
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulle questioni di cui all’ordinanza interlocutoria n. 1081 del 21 gennaio 2016.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, il 30 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2017