Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20509 del 12/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 12/10/2016, (ud. 20/09/2016, dep. 12/10/2016), n.20509

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21796/2011 proposto da:

L.A., L.A.M., LU.AS., LU.AN.,

l.a., L.F., L.M.R., lu.an.,

L.C., LU.AG., L.R., elettivamente domiciliati in ROMA

VIA MARIO RAPISARDI 10, presso lo studio dell’avvocato MARIA

D’ALESSIO, rappresentati e difesi dagli avvocati PASQUALE D’ALESSIO,

FRANCESCO ANZALONE giusta delega a margine;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIPARTIMENTO ENTRATE UFFICIO REGISTRO SEDE DI

SALERNO, MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;

– intimati –

avverso la decisione n. 949/2011 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

NAPOLI, depositata il 28/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

udito per i ricorrenti l’Avvocato GRECO ANTONIO per delega

dell’Avvocato D’ALESSIO PASQUALE che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato PISANA che ha chiesto

l’inammissibilità in subordine rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto del 23 aprile 1987 lu.an. ed altri vendevano alla “Costruzioni P. & V. s.r.l.” un suolo di circa mq 5000, comprese le aree di risulta dei vecchi fabbricati esistenti in (OMISSIS), per il valore dichiarato di Lire 170.000.000. L’Ufficio del Registro di Salerno, con avviso di accertamento ai fini della determinazione dell’imposta di registro e dell’INVIM, elevava il valore del terreno a Lire 360.000.000 e fissava in Lire 1.500.000.000 il valore degli immobili realizzati su di esso; riduceva il valore iniziale dei beni da Lire 117.000.000 a Lire 47.000.000. Avverso il predetto atto proponevano ricorso al giudice tributario sia l’acquirente società che i venditori, sul presupposto della esosità del valore accertato per il suolo e della necessità di escludere dalla valutazione l’accessione degli immobili su di esso edificati perchè di proprietà esclusiva della società acquirente, rilevando che la vendita del terreno era avvenuta verbalmente già nel (OMISSIS) mentre l’atto notarile era stato redatto nel (OMISSIS).

2. La Commissione Tributaria di primo grado di Salerno accolse parzialmente il ricorso, riducendo il valore del suolo e confermando nel resto l’atto impugnato. La commissione di secondo grado, accogliendo parzialmente l’appello, escluse dal valore del trasferimento quello dell’accessione, in adesione alla tesi del contribuente secondo la quale il fabbricato sarebbe stato costruito dalla società acquirente sul suolo dei contraenti. Adita dall’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Centrale di Napoli, con sentenza depositata il 20 febbraio 2011, accolse l’impugnazione con riferimento all’accessione dei fabbricati, in ragione della mancanza di cessioni riferibili alle opere edificate consacrate in atti pubblici sottoposti a registrazione, condizione necessaria per l’opponibilità dei medesimi ai terzi e, quindi, anche all’Erario. Rilevò, altresì, che gli eventi e i documenti risultanti dagli atti facevano emergere un rapporto tra contraenti diverso da quello dagli stessi rappresentato.

3. Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione i contribuenti sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione delle norme sul regime della prova e della loro inscindibilità artt. 2704, 2709, 2729, 2721 e 2722 c.c. e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 24, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Rilevano la non operatività nel caso di specie del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 24, essendo la stessa esclusa dal tenore dell’atto pubblico, nel quale non è richiamata la vendita del fabbricato, e dalle prove offerte (ordinanza del Sindaco emanata nei confronti della società “Costruzioni P. & V. s.r.l.”, fatture del materiale, tutte relative alla predetta società, bilanci), idonee a provare in maniera inconfutabile che la costruzione fu effettuata dalla società, che si era qualificata proprietaria alienando gli immobili costruiti prima dell’atto pubblico di trasferimento, e ciò in forza di un negozio intercorso con gli eredi L. già nel (OMISSIS), ben prima dell’atto oggetto di accertamento intervenuto nell'(OMISSIS).

1.2. La censura è infondata. Poichè si versa in materia di diritti reali, deve ritenersi operante la presunzione di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 24, riconducibile al principio generale enunciato dall’art. 818 c.p.c., talchè, ove le pertinenze non abbiano costituito oggetto di separati atti giuridici opponibili ai terzi, deve intendersi che l’atto di vendita avente per oggetto la cosa principale comprenda le stesse, se non diversamente disposto. In tal senso si è espressa in casi analoghi la giurisprudenza di questa Corte (“In tema di I.N.V.I.M. relativa alla cessione di un suolo, la presunzione di accessione all’immobile trasferito dei manufatti sullo stesso insistenti, posta dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 24, è certamente una presunzione “iuris tantum”, che può essere vinta, però, esclusivamente dalla prova che il fatto materiale dell’incorporazione ha avuto luogo successivamente al negozio traslativo del diritto reale relativo al suolo, ovvero, se ha avuto luogo anteriormente, dalla prova che l’edificazione è stata preceduta o accompagnata da un altro negozio, contenuto in un atto scritto fornito di data certa, avente ad oggetto l’attribuzione da parte del cedente in favore del cessionario di un diritto di superficie sul suolo. Ai fini del superamento della presunzione, non è pertanto sufficiente la prova dell’intestazione della concessione edilizia in favore dell’acquirente o delle spese da quest’ultimo sostenute per l’edificazione, in quanto, ai sensi dell’art. 934 c.c., le costruzioni realizzate con materiali propri su suolo altrui, in difetto di un’espressa disposizione di legge o di una specifica pattuizione, sono acquistate “ipso iure” dal proprietario del fondo al momento dell’incorporazione; è parimenti irrilevante la prova dell’esenzione venticinquennale accordata ai sensi della L. 2 luglio 1949, n. 408, che, in quanto relativa ad un’altra imposta, non produce effetti in ordine al rapporto tributario in questione.” Cass. Sez. 5, n. 10580 del 09/05/2007, Rv. 59732, conforme Cass. Sez. 5, n. 21585 del 07/11/2005, Rv. 584491).

2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3. Violazione dei criteri di valutazione imposti dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, avendo l’ufficio stimato il terreno compravenduto senza porre in essere alcuna considerazione in ordine ai criteri tassativi di valutazione richiamati dalla detta norma e dal D.P.R. n. 643 del 1971, art. 6, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4, 5. Motivazione contraddittoria sul punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

3. Con la terza censura deducono omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Error in procedendo art. 112 c.p.c.. Omessa motivazione della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Violazione di legge D.P.R. n. 643 del 1972, artt. 6, 11, 12 e 13, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

4. I motivi possono essere trattati unitariamente in ragione dell’intima connessione. Rilevano i ricorrenti che, con riferimento alla stima, la Commissione Tributaria Centrale ha ritenuto la relazione UTE idonea ai fini dell’attribuzione del valore del suolo e del fabbricato; che, pur avendo gli stessi contestato la relazione di stima mediante specifiche argomentazioni critiche, IP Commissione non aveva emesso alcuna pronuncia, neppure implicita, sulle doglianze devolute alla sua cognizione; che neppure aveva utilizzato i criteri indicati dal D.P.R. n. 643 del 1972, art. 6, comma 6 o detratto dal valore stimato i costi di cui al D.P.R. n. 643 del 1972, artt. 11, 12 e 13.

4.2.Le censure peccano di genericità e, pertanto, vanno disattese. Difetta, infatti, l’allegazione della relazione di stima UTE, o quanto meno e la sua riproduzione nelle argomentazioni fondanti, nonchè l’esplicazione delle critiche specificamente riferite alle argomentazioni poste a fondamento della stima medesima, elementi indispensabili ai fini della valutazione dell’adeguatezza della decisione dei giudici del merito sul punto, nonchè della congruità delle doglianze svolte con il ricorso. Allo stesso modo le spese di cui si lamenta l’omessa detrazione non risultano specificamente indicate e corredate di allegazione documentale.

5. In base alle svolte argomentazioni il ricorso va integralmente rigettato. Le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico delle parti soccombenti e liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle Entrate, che liquida in complessivi Euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2016

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