Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20508 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. II, 29/09/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 29/09/2020), n.20508

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 14535/2018 R.G. proposto da:

MINISTERO della GIUSTIZIA, c.f. (OMISSIS), in persona del Ministro

pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

domicilia per legge.

– ricorrente –

contro

G.C., c.f. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI, elettivamente

domiciliati in Roma, alla via Barnaba Tortolini, n. 30, presso lo

studio dell’avvocato Alessandro Ferrara, che disgiuntamente e

congiuntamente all’avvocato Massimo Ferraro, li rappresenta e

difende in virtù di procure speciali in calce al controricorso.

– controricorrenti –

e

Avvocato D.D.G., c.f. (OMISSIS), D.D.F.,

c.f. (OMISSIS), D.D.L.M., c.f. (OMISSIS), rappresentati

e difesi, il primo, da se medesimo ai sensi dell’art. 86 c.p.c., il

secondo e la terza, dall’avvocato Giancarlo Di Donato, in virtù di

procura speciale in calce al controricorso; tutti elettivamente

domiciliati in Roma, alla via Alessandro Malladra, n. 31, presso lo

studio dell’avvocato Giovanni Iaria.

– controricorrenti –

e

R.C., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso il decreto dei 17.7/29.11.2017 della Corte d’Appello di Roma;

udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 29

gennaio 2020 dal Consigliere Dott. Luigi Abete;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. DE RENZIS Luisa, che ha concluso per l’accoglimento

del terzo e del quarto motivo e per il rigetto del primo e del

secondo motivo;

udito l’avvocato Alessandro Ferrara per i controricorrenti G.C.

ed altri.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con separati ricorsi ex lege n. 89 del 2001, alla Corte d’Appello di Roma depositati in data 22.6.2012, 26.6.2012, 20.7.2012 e 7.8.2012, poi riuniti, i controricorrenti indicati in epigrafe si dolevano per l’eccessiva durata del fallimento della “(OMISSIS)” s.p.a., fallimento dichiarato dal tribunale di Napoli con sentenza del 18/19.12.1991, non ancora chiuso alla data di proposizione dei ricorsi per equa riparazione ed al cui passivo, dichiarato esecutivo in data 17.7.1995, erano stati ammessi.

Chiedevano condannarsi il Ministero della Giustizia a corrisponder loro per l’irragionevole durata del fallimento “presupposto” un equo indennizzo; con il favore delle spese di lite.

2. Resisteva il Ministero della Giustizia.

3. Con decreto dei 17.7/29.11.2017 la Corte d’Appello di Roma dava atto che dalla documentazione prodotta si evinceva che la procedura fallimentare “presupposta” era ancora pendente alla data del 28.12.2016 e che all’udienza del 22.5.2017 il procuratore dei ricorrenti aveva chiesto l’estensione della domanda sino al 28.12.2016.

Indi evidenziava che nulla ostava al computo sino a tal ultima data della durata della procedura fallimentare “presupposta”; che, a far data dall’epoca, coincidente con gli anni 1993 – 1995, in cui i ricorrenti erano stati ammessi al passivo e sino al 28.12.2016, la durata complessiva del fallimento “presupposto” si specificava in circa 21 – 23 anni; che al contempo la durata ragionevole, attesa l’elevata complessità della procedura, era da determinare in sette anni e conseguentemente la durata irragionevole in 14 – 16 anni; che il “moltiplicatore” per ciascun anno di irragionevole durata era da quantificare in Euro 500,00.

3.1. La Corte di Roma rigettava dunque il ricorso proposto da M.C., T., R. e P. in qualità di eredi di M.G., il ricorso proposto da M.T. in proprio, il ricorso proposto da C.M.C. e da Ri.Or., Ro., Ma. e Si. in proprio ed in qualità di eredi di Ri.Br., il ricorso proposto da P.E. e da Me.Nu., Fr. e Be. in qualità di eredi di Me.An., il ricorso proposto da P.G. e da Ce.Ci. e Lu. in qualità di eredi di Ce.Do..

Accoglieva viceversa il ricorso limitatamente agli ulteriori ricorrenti e condannava il Ministero della Giustizia a pagare a costoro l’equo indennizzo, computato alla stregua del “moltiplicatore” annuo di Euro 500,00.

4. Avverso tale decreto ha proposto ricorso il Ministero della Giustizia; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese.

5. I controricorrenti G.C. ed altri hanno depositato controricorso; hanno chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese da distrarsi a vantaggio dell’avvocato Alessandro Ferrara.

5.1. I controricorrenti D.D.F., D.D.L.M. e D.D.G. hanno depositato separato controricorso; hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con vittoria delle spese.

6. R.C., + ALTRI OMESSI non hanno svolto difese.

7. All’esito dell’adunanza camerale del 24.9.2019 è stata disposta la trattazione in pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

8. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c..

Deduce che è stato violato il contraddittorio in dipendenza dell’estensione – vera e propria mutatio libelli e non già mera emendatio – dell’avversa domanda sino alla data del 28.12.2016.

Deduce segnatamente che del tutto insufficiente è l’unilaterale richiesta di controparte di modifica dell’originaria domanda, ancorata al certificato di perdurante pendenza della procedura “presupposta”.

Deduce dunque che si è trovato nell’assoluta impossibilità di controdedurre, sicchè ne è scaturita la nullità di tutti gli atti processuali.

9. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, artt. 2 e 4.

Deduce che la corte d’appello ha dato seguito all’avversa richiesta di estensione temporale dell’iniziale domanda senza motivazione alcuna, il che rileva viepiù in considerazione dell’operatività a partire da settembre 2012 di parametri differenti ai fini della liquidazione dell’indennizzo.

Deduce al contempo che il giudice non può tener conto del ritardo, del tutto incerto, suscettibile di maturazione nel corso del procedimento “presupposto”.

Deduce quindi che la corte di merito con riferimento all’antecedente data di deposito dei ricorsi ex lege “Pinto” avrebbe dovuto computare in dieci anni il periodo di irragionevole durata del fallimento “presupposto”.

10. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2.

Deduce che la corte distrettuale, in sede di determinazione della durata ragionevole, non ha tenuto conto del comportamento delle parti.

Deduce, segnatamente, che la corte territoriale non ha tenuto conto del giudizio di responsabilità intrapreso nei confronti degli amministratori e dei sindaci, dell’esecuzione immobiliare che ne è scaturita, delle procedure fallimentari connesse, riguardanti società dello stesso “gruppo”, procedure connesse al cui passivo il curatore della procedura fallimentare “presupposta” ha insinuato crediti della “(OMISSIS)”.

Deduce altresì che la corte capitolina, pur avendo dato atto dell’elevato numero dei creditori insinuati al passivo, non ne ha tratto le debite conseguenze ai fini della determinazione della durata ragionevole.

11. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il vizio di motivazione apparente in relazione all’art. 111 Cost., comma 2.

Deduce che l’impugnato decreto ha del tutto immotivatamente, senza tener conto del comportamento delle parti, dei giudizi esterni alla procedura “presupposta” e degli interessi in gioco, determinato in sette anni la durata ragionevole e quantificato in Euro 500,00 il “moltiplicatore” annuo.

Deduce che l’applicazione automatica dei parametri di riferimento è viepiù ingiustificata in relazione ai ricorrenti ammessi al passivo in chirografo per importi pari o inferiori ad Euro 5.000,00.

12. Il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso sono strettamente connessi; il che ne giustifica la disamina contestuale; ambedue i motivi vanno comunque respinti.

13. Vanno evidentemente ribaditi gli insegnamenti di questa Corte.

Ossia, non solo, l’insegnamento a tenor del quale, ove la domanda di equa riparazione sia proposta durante la pendenza del processo “presupposto”, è vero, sì, che il giudice deve prendere in considerazione il solo periodo decorso sino alla proposizione del ricorso per equa riparazione e non anche l’ulteriore ritardo, futuro ed incerto, suscettibile di maturazione nel prosieguo del processo “presupposto”; e tuttavia, qualora si prospetti una protrazione della addotta violazione, costituente oggetto di specifica allegazione ad integrazione della originaria domanda, ben potrà il giudice tener conto dell’ulteriore ritardo (cfr. Cass. (ord.) 21.1.2019, n. 1521; cfr. Cass. (ord.) 16.4.2019, n. 10582, secondo cui la data di pubblicazione della sentenza di appello del giudizio “presupposto”, intervenuta nel corso del giudizio di equa riparazione, ove la decisione stessa sia stata oggetto di allegazione e prova nel procedimento, costituisce evento certo in base al quale potersi calcolare il ritardo processuale ulteriormente maturato dopo la proposizione dell’azione ex lege n. 89 del 2001).

Sibbene, altresì, l’insegnamento a tenor del quale, in tema di irragionevole durata del processo, nel sistema anteriore alle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012 e sostanzialmente ripristinato dalla sentenza n. 88/2018 della Corte costituzionale – sistema cui ratione temporis è da riferire l’ipotesi de qua agitur – in caso di proposizione della domanda di indennizzo durante la pendenza del giudizio “presupposto” è consentita e non costituisce “mutatio libelli” l’estensione della domanda al periodo di ulteriore durata del processo “presupposto”, venendo in rilievo una protrazione della medesima violazione, oggetto di specifica integrazione dell’originaria domanda ed insuscettibile di ledere il principio del contraddittorio (cfr. Cass. (ord.) 5.9.2019, n. 22300, ove si soggiunge che, qualora tale estensione sia stata formulata dopo l’entrata in vigore della L. n. 134 del 2012, il rito da applicare al giudizio ex lege “Pinto” resta quello vigente all’epoca della sua originaria introduzione, in ragione del carattere unitario del procedimento).

14. Su tale scorta ineccepibilmente la Corte di Roma ha tenuto conto dell’ulteriore irragionevole durata della procedura fallimentare “presupposta” limitatamente al lasso temporale compreso tra le date di deposito degli iniziali ricorsi ex lege “Pinto” e la data – 28.12.2016 – con riferimento alla quale è stata documentata la perdurante pendenza della stessa procedura fallimentare.

Difatti, da un canto, è stato acquisito – con la documentazione all’uopo prodotta – inconfutabile riscontro della protrazione della violazione inizialmente prospettata, dall’altro e prim’ancora, con l’istanza formulata nel corpo del verbale dell’udienza del 22.5.2017 (cfr. decreto impugnato, pag. 3), la protrazione della violazione è stata, ad integrazione della originaria domanda, oggetto di specifica allegazione.

In questo quadro non solo non si configura l’addotta mutatio libelli, ma neppure sussistono l’asserita violazione del contraddittorio e la pretesa nullità degli atti processuali conseguenti.

In questo quadro inoltre a nulla rileva la sopravvenuta operatività di parametri differenti ai fini della liquidazione dell’indennizzo.

15. Ovviamente il disconoscimento del supposto error in procedendo importa, ex se, il disconoscimento di qualsivoglia vizio, di qualsivoglia lacuna motivazionale.

Ciò viepiù chè, quando, con il ricorso per cassazione, venga dedotto un error in procedendo, il sindacato del Giudice di legittimità investe direttamente l’invalidità denunciata, indipendentemente dalla sufficienza e logicità della eventuale motivazione esibita al riguardo, posto che, in tali casi, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto (cfr. Cass. (ord.) 13.8.2018, n. 20716).

16. Il terzo motivo e il quarto motivo di ricorso del pari sono strettamente connessi; il che analogamente ne suggerisce l’esame simultaneo; i medesimi motivi vanno in ogni caso respinti.

17. Si premette che con i mezzi di impugnazione in disamina il Ministero ricorrente censura, essenzialmente, il giudizio “di fatto” sulla cui scorta la corte d’appello ha provveduto a determinare in sette anni la durata ragionevole del fallimento della “(OMISSIS)” s.p.a. ed a quantificare nella misura di Euro 500,00 il “moltiplicatore” annuo (“non sembra che la procedura (…) avrebbe potuto essere definita prima di 10 anni circa”: così ricorso, pag. 46; “la stessa valutazione circa il quantum dello indennizzo appare condotta secondo criterio standard”: così ricorso, pag. 49).

In tal guisa i motivi de quibus si qualificano alla stregua della previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Del resto è propriamente la previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054).

18. Negli esposti termini i motivi in esame sono, evidentemente, da vagliare, oltre che nel solco dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel segno della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.

In quest’ottica si reputa quanto segue.

Per un verso, è da escludere che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia delle sezioni unite testè menzionata – figure tra le quali non è annoverabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione – possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte distrettuale ha ancorato il suo dictum (la corte ha puntualizzato peraltro che “le relazioni del curatore (in atti) attestano che non sono avvenuti riparti parziali dell’attivo: cfr. decreto impugnato, pag. 3).

Per altro verso, è da ritenere che la corte di merito per nulla ha omesso la disamina dei profili rilevanti ai fini della determinazione della durata ragionevole del fallimento “presupposto” ed ai fini della quantificazione del “moltiplicatore”.

19. In ogni caso l’iter motivazionale che sorregge il dictum della corte territoriale, risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo ed esaustivo.

20. Con riferimento al profilo della correttezza giuridica si rimarca quanto segue.

In primo luogo, in tema di equa riparazione per la violazione del termine di durata ragionevole del processo, della L. n. 89 del 2001, ex art. 2, comma 2, la durata delle procedure fallimentari, secondo lo standard ricavabile dalle pronunce della Corte Europea dei diritti dell’uomo, è di cinque anni nel caso di media complessità ed, in ogni caso, per quelle notevolmente complesse – a causa del numero dei creditori, della particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare (partecipazioni societarie, beni indivisi, ecc.), della proliferazione di giudizi connessi o della pluralità di procedure concorsuali interdipendenti – è al più di sette anni (cfr. Cass. (ord.) 12.10.2017, n. 23982; Cass. 28.5.2012, n. 8468).

In secondo luogo, in tema di equa riparazione da irragionevole durata del processo fallimentare, questa Corte da tempo ha spiegato – e quindi anche in relazione all’assetto normativo anteriore alle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012 – e pur di recente ha ribadito che, qualora il creditore non abbia dimostrato di aver manifestato agli organi della procedura uno specifico interesse alla pronta definizione della stessa, è congrua la liquidazione dell’indennizzo nella misura solitamente riconosciuta per i giudizi amministrativi protrattisi oltre dieci anni, rapportata su base annua a circa Euro 500,00 (cfr. Cass. 16.7.2014, n. 16311; Cass. (ord.) 14.1.2020, n. 462).

21. Con riferimento al profilo della congruenza ed esaustività della motivazione si rimarca quanto segue.

Allorquando il ricorrente prospetta l’omessa considerazione della “rilevanza dei giudizi esterni” (cfr. ricorso, pag. 52), in realtà si duole per l’asserito mancato esame delle argomentazioni difensive all’uopo svolte. E nondimeno siffatta doglianza neppure è riconducibile al paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass. 14.6.2017, n. 14802; Cass. (ord.) 13.8.2018, n. 20718).

22. Un rilievo finale si impone, ben vero pur a prescindere dalla ultraventennale irragionevole durata della procedura fallimentare “presupposta”, che, inevitabilmente, giustifica ex se la generalizzata quantificazione del “moltiplicatore” annuo operata dalla corte romana.

Il quarto motivo di ricorso non si conforma, a rigore, nè al canone della “specificità” nè al canone dell'”autosufficienza” – rispettivamente prefigurati al n. 4 ed al n. 6 dell’art. 366 c.p.c., comma 1 – nella parte in cui si adduce che l’indennizzo liquidato è eccessivo in relazione al quantum, pari o addirittura inferiore ad Euro 5.000,00, di talune ragioni di credito ammesse in chirografo al passivo del fallimento della “(OMISSIS)” s.p.a..

Più esattamente ben avrebbe dovuto il Ministero ricorrente, onde consentire a questa Corte il compiuto vaglio dei suoi assunti, non già dedurre genericamente, ma riprodurre più o meno testualmente nel corpo del ricorso lo “stato passivo” del fallimento “presupposto” dichiarato esecutivo in data 17.7.1995, quanto meno nella parte in cui sono menzionati i crediti delle persone fisiche indicate alle pagine 50 e 51 del ricorso (non soccorre a tal fine la relazione del curatore fallimentare datata 1.7.2015 riprodotta alle pagg. 19 – 24 del ricorso).

Questo Giudice del diritto spiega infatti, in tema di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, che il ricorso per cassazione avverso il decreto della corte d’appello deve essere “autosufficiente”, non potendosi fondare sul mero e generico rinvio al ricorso introduttivo, senza neppure alcuna trascrizione del contenuto di quest’ultimo; nè può essere affidato a deduzioni meramente generali, astratte ed apodittiche, tese più ad assodare affermazioni di principio che a prendere concretamente posizione compiuta – traducendola in specifiche censure esaminabili dal giudice di legittimità – sulle singole conclusioni tratte dalla corte territoriale in relazione alla fattispecie portata al suo esame (cfr. Cass. 14.11.2003, n. 17183).

E spiega, più in generale, che il ricorrente per cassazione, che intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere di produrlo agli atti (indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione) e di indicarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso; la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile (cfr. Cass. (ord.) 28.9.2016, n. 19048; Cass. 12.12.2014, n. 26174; Cass. sez. lav. 7.2.2011, n. 2966; Cass. (ord.) 3.7.2009, n. 15628, ove si soggiunge che l’inammissibilità prevista dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in caso di violazione di tale duplice onere, non può ritenersi superabile qualora le predette indicazioni siano contenute in altri atti).

23. In dipendenza del rigetto del ricorso il Ministero ricorrente va condannato – come da dispositivo – al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

Limitatamente ai controricorrenti G.C. ed altri la condanna segue a vantaggio del loro difensore, avvocato Alessandro Ferrara, che ha dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.

23.1. R.C., + ALTRI OMESSI non hanno svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese va, pertanto, nei loro confronti assunta.

24. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex Lege n. 89 del 2001. Il che rende in ogni caso inapplicabile il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il Ministero della Giustizia a rimborsare all’avvocato Alessandro Ferrara, difensore anticipatario dei controricorrenti G.C. ed altri, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 3.800,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; condanna il Ministero della Giustizia a rimborsare ai controricorrenti D.D.F., D.D.L.M. e D.D.G. le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 3.800,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

 

 

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