Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20508 del 29/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 29/08/2017, (ud. 16/02/2017, dep.29/08/2017),  n. 20508

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10413/2016 proposto da:

K.J., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA

EMILIANI, 48, presso lo studio dell’avvocato NICOLA CECI

GINISTRELLI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

DOMEDICA SRL, (C.F. e P.I. (OMISSIS)), in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 259, presso lo studio dell’avvocato

CLAUDIO TESAURO, che la rappresenta e difende unitamente agli

avvocati GIOVANNI GUGLIELMETTI, VITTORIO ALLAVENA, MARIO OLIVIERI;

– controricorrente –

e contro

CAREGIVING ITALIA SRL, B.G., D.L., SHIRE

ITALIA SPA, BAYER SPA, G.E., GU.PI., VARDA

SRL, EQVALUE SRL;

– intimati –

per il regolamento di competenza avverso l’ordinanza 728/2016 del

TRIBUNALE di MILANO, depositata il 04/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/02/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

lette le conclusioni scritte del P.G. in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. De Augustinis, che chiede

l’inammissibilità del ricorso o, in subordine il rigetto.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– Con ordinanza emessa in data 17.12.2015 -ai sensi del D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 16 richiamato dal D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 245, comma 1 – e comunicata dalla Cancelleria in via telematica in data 4.4.2016, il Tribunale di Milano sezione specializzata in materia di imprese, ha ritenuto la propria competenza per materia, rigettando la eccezione di incompetenza formulata dai convenuti K.J. e D.L. – i quali hanno indicato come competete il Giudice del lavoro, rispettivamente, presso il Tribunale di Roma e di Messina -, atteso che dalla domanda di condanna al risarcimento dei danni, proposta da DOMEDICA s.r.l., risultava contestato ai predetti convenuti il concorso – unitamente ad altri soggetti anch’essi convenuti – nell’illecito concorrenziale ex art. 2598 c.c. attribuito a CAREGIVING s.r.l. e sostanziantesi: a) nella illecita condotta di sottrazione dei principali clienti commerciali dell’attrice, realizzata anche in epoca successiva alla cessazione dei rapporti, rispettivamente, di immedesimazione organica ( K., in qualità di amministratore) e di lavoro subordinato ( D.) intrattenuti con la stessa DOMEDICA s.r.l.; b) nella violazione dei diritti sulle informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, qualificate segrete ai sensi dell’art. 98 del Codice della proprietà industriale, con conseguente devoluzione della “intera controversia” alla competenza della sezione specializzata del Tribunale, in quanto la connessione tra le condotte illecite indicate, determinava in ogni caso, ai sensi del D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 134, comma 1, lett. a), l’attrazione della materia concorrenziale (concorso nell’illecito ex art. 2597 c.c.) a quella riservata (in ordine alla violazione dei diritti sulle informazioni aziendali segrete: D.Lgs. n. 30 del 2005, ex art. 134, comma 1, lett. b)) al Tribunale specializzato;

– avverso la predetta ordinanza K.J. ha proposto rituale istanza per regolamento di competenza, instando per la dichiarazione della competenza del Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro;

– ha depositato memoria difensiva DOMEDICA s.r.l. chiedendo il rigetto del ricorso;

– il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte indicando la competenza del Giudice specializzato;

– K. e DOMEDICA s.r.l. hanno depositato anche memorie illustrative ex art. 380 ter c.p.c..

Ritenuto:

– il ricorso è infondato.

La verifica della competenza va attuata alla stregua delle allegazioni contenute nella domanda (nella specie trattasi di domanda di condanna al risarcimento dei danni formulata – anche – nei confronti del K. per avere concorso con CAREGIVING s.r.l. ed altri in atti di concorrenza sleale e di abuso di informazioni segrete in danno di DOMEDICA s.r.l.) e non anche delle contestazioni mosse alla pretesa dalla parte convenuta.

La circostanza che il K., nella comparsa di risposta, abbia reso noto di avere in precedenza instaurato con DOMEDICA s.r.l. solo formalmente un rapporto di immedesimazione organica, mentre in realtà trattavasi di un incarico di consulenza continuativa e coordinata sussumibile in un rapporto di lavoro subordinato ex art. 409 c.p.c., comma 1, n. 1), o comunque in un rapporto di collaborazione di cui all’art. 409 c.p.c., comma 1, n. 3), non vale a fondare la eccezione di incompetenza per materia, laddove dall’atto introduttivo emerge che DOMEDICA s.r.l. non ha inteso svolgere nei confronti del K. azione di inadempimento delle obbligazioni “ex contractu” (e specificamente del dovere di lealtà ex art. 2015 c.c.), ma azione di risarcimento danni per illeciti extracontrattuali ex art. 2043,2055 e 2598 c.c., tenuto conto che le condotte illecite vengono collocate cronologicamente, dalla società attrice, sia prima che dopo la cessazione del rapporto di “collaborazione”, e considerato altresì che qualora uno stesso fatto possa essere qualificato in relazione a diverso titolo giuridico (potendo concorrere la responsabilità aquiliana con quella contrattuale), spetta alla scelta discrezionale della parte attrice la individuazione dell’azione da esperire in giudizio (con la conseguente implicazione dei riflessi sul piano sostanziale – diversa disciplina della prescrizione; limitazione della responsabilità ai danni contrattuali prevedibili – e processuale – diverso riparto dell’onere della prova -), intervenendo il Giudice a qualificare la domanda soltanto nel caso in cui questa presenti elementi di ambiguità non altrimenti risolvibili (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. – 244 del 10/03/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 24197 del 13/11/2014), ipotesi quest’ultima che non ricorre nella specie essendo inequivoca la scelta operata da DOMEDICA s.r.l. nello svolgimento dell’azione aquiliana (cfr. le precisate conclusioni alla udienza 16.9.2015, riportate nella memoria nota 3, pag. 10).

Del tutto inconferente è poi l’argomento speso dal ricorrente in ordine al “patto di non concorrenza” stipulato dalle parti con durata di dodici mesi dalla cessazione del rapporto di collaborazione, sia in considerazione della palese distinzione degli atti di concorrenza lecita oggetto della clausola negoziale, rispetto agli atti illeciti invece oggetto dell’art. 2598 c.c.; sia in quanto l’argomento difensivo presuppone – indimostratamente – che la parte attrice abbia inteso far valere la responsabilità “ex contractu” del K. e più esattamente che il contratto di fornitura di servizi di consulenza stipulato in data 30.5.2008 sottintendesse un rapporto di collaborazione autonoma e continuativa, nella sua caratteristica di “attività parasubordinata”, in quanto condizionata nel suo svolgimento da direttive ed ingerenze di soggetti in posizione di sovraordinazione, sia pure nella minora intensità – rispetto al rapporto gerarchico che si innesta nel lavoro subordinato – del “coordinamento” richiesto dall’art. 409 c.p.c., comma 1, n. 3).

Al riguardo occorre rilevare che le allegazioni del K., volte a sostenere la tesi della parasubordinazione o addirittura subordinazione “di fatto” (ricorso pag. 4), attengono evidentemente al merito della controversia ed alla verifica probatoria, che esula dall’esame della questione di competenza, risultando peraltro per stessa affermazione del ricorrente che il contratto di consulenza in questione venne sottoscritto dal K. con DOMEDICA s.r.l., quando egli rivestiva la carica di “amministratore delegato” della stessa società (cfr. ricorso pag. 2 e 3), e dunque in posizione di titolare di un “rapporto societario” incompatibile con la coesistenza tra i medesimi soggetti di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato concernente l’oggetto sociale (cfr. Corte Cass. Sez. U -, Sentenza n. 154 del 20/01/2017).

Infondato deve, conseguentemente, ritenersi anche l’argomento volto a contestare la “vis attractiva” operata dalla competenza in materia di “violazione delle informazioni aziendali segrete” – attribuita alla sezione specializzata dal D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 134, comma 1, lett. b, – sulla controversia relativa – secondo il Tribunale di Milano – all’illecito concorrenziale semplice (altrimenti spettante al Tribunale ordinario) ovvero – secondo il K. – al rapporto di lavoro (spettante al Tribunale in funzione di giudice del lavoro), dovendo ritenersi applicabile nella specie, secondo la tesi del ricorrente, la disposizione dell’art. 40 c.p.c., comma 3.

Premesso che l’argomento difensivo volto a sostenere che le sezioni specializzate in materia di impresa non costituendo uffici autonomi ma mere articolazioni organizzative interne del Tribunale, non potrebbero essere titolari di competenze proprie, non appare pertinente alla risoluzione della questione sottoposta con il regolamento necessario ex art. 42 c.p.c., atteso che nella specie si contesta in ogni caso la competenza territoriale del Tribunale di Milano a favore di quello di Roma (non viene quindi in rilievo se il D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 134 abbia previsto una vera e propria competenza funzionale di tali sezioni specializzate Corte Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 15619 del 24/07/2015; id. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 16.27: del 03/08/2016 – o invece si sia in presenza di un mero criterio di ripartizione del lavoro tra le diverse sezioni del medesimo Ufficio giudiziario – Corte Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 24656 del 22/11/2011; id. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 21668 del 20/09/2013; id. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 2,1774 del 27/10/2016; id. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 72.2.7 del 22/03/2017 -), osserva il Collegio che il D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 134, comma 1, lett. a), dispone che “1. Sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate previste dal D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168: a) i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonchè in materia di illeciti afferenti all’esercizio dei diritti di proprietà industriale ai sensi della L. 10 ottobre 1990, n. 287, e degli artt. 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, la cui cognizione è del giudice ordinario, e in generale in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate”, rimanendo dunque esclusa a priori l’applicabilità dell’art. 40 c.p.c., comma 3, (unificazione delle cause da svolgere con riti diversi con prevalenza del rito speciale del lavoro), vertendosi, nella specie, in ipotesi di connessione oggettiva, che dà luogo a cumulo soggettivo ex artt. 33 e 103 c.p.c., espressamente ritenuta estranea al disposto della norma processuale che regola esclusivamente le cause connesse ai sensi degli artt. 31,32,3435 e 36 c.p.c. (cfr. Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4367 del 25/03/2003; id. Sez. L, Sentenza n. 14386 del 10/08/2012; id. Sez. 1, Sentenza n. 1887(del 08/09/2014).

Debbono in ogni caso disattendersi gli argomenti addotti nel ricorso intesi a fondare normativamente l’applicazione della disposizione dell’art. 40 c.p.c., comma 3. Il ricorrente infatti: a) prospetta una relazione di “accessorietà” ex art. 31 c.p.c. tra le domande risarcitorie proposte nei confronti dei convenuti, che non risponde al canone indicato dalla norma processuale, atteso che i fatti ascritti alla CAREGIVING s.r.l. sono contestati in concorso anche agli altri convenuti, non essendo dato pertanto ravvisare una domanda “principale” – nei confronti della predetta società – cui “accede”, secondo una relazione di dipendenza subordinata, la domanda proposta nei confronti del K.; b) ed inoltre – rilievo che assume carattere dirimente ad escludere la fondatezza della censura mossa alla ordinanza impugnata- presuppone che oggetto della controversia sia un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato ricompreso nella previsione dell’art. 409 c.p.c., ipotesi – come visto – non solo indimostrata quanto alla qualificazione giuridica del rapporto, ed inconferente avuto riguardo al contenuto dell’atto di citazione ed alla azione di accertamento della responsabilità extracontrattuale esercitata da DOMEDICA s.r.l., ma logicamente incompatibile con la carica di amministratore delegato di DOMEDICA s.r.l., al tempo dei fatti, rivestita dallo stesso K. (secondo la ricostruzione dello schema giuridico in cui detto rapporto di amministrazione è stata inquadrato dal precedente di questa Corte Cass. Sez. U – Sentenza n. 1545 del 20/01/2017).

Per tutto quanto sopra considerato il ricorso deve essere rigettato, dovendo dichiararsi la competenza per territorio del Tribunale Ordinario di Milano.

PQM

 

Rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale Ordinario di Milano sezione specializzata per le imprese avanti il quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di legge.

Spese rimesse.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2017

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