Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20508 del 12/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 12/10/2016, (ud. 20/09/2016, dep. 12/10/2016), n.20508

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23998/-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

REGIO SOCIETA’ AGRICOLA DI N.L. & C. SAS, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA CIRC.NE CLODIA 80, presso lo studio dell’avvocato GENNARO

ERMANNO ARBIA, rappresentato e difeso dagli avvocati MICHELE

DIDONNA, MARGHERITA PEDONE giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 61/2010 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 23/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito per il ricorrente l’Avvocato PISANA che ha chiesto

raccoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato PEDONE che insiste

sull’infondatezza del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. L’Agenzia delle entrate notificava alla società Regio Società Agricola s.a.s. di N.L. e C. un avviso di liquidazione riferito ad atto di compravendita del (OMISSIS) con cui la società aveva acquistato un fabbricato con le agevolazioni previste dal D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art. 2. L’Agenzia delle entrate richiedeva l’imposta proporzionale di registro, trascrizione e catasto sulla base del fatto che il fabbricato era accatastato come villa e vani deposito e non era posto al servizio di terreno agricolo. Proposto ricorso da parte della contribuente, la Commissione Tributaria Provinciale di Bari lo accoglieva e la sentenza era confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, la quale rilevava che il primo ed il terzo motivo di appello proposto dall’Ufficio, afferenti, rispettivamente, alla mancanza dei requisiti soggettivi in capo all’acquirente ed all’errata indicazione del codice fiscale e della partita Iva, erano inammissibili in quanto con essi si era introdotto un tema di indagine nuovo rispetto alla motivazione dell’atto impositivo. Quanto al fatto che l’immobile non poteva beneficiare dell’agevolazione poichè era accatastato come villa, osservava la CTR che si trattava di fabbricato ubicato in zona agricola prevalentemente coltivata come uliveto di proprietà della contribuente, la quale svolgeva attività agricola da tempo anteriore alla stipulazione dell’atto di compravendita. Inoltre l’immobile era un fabbricato di campagna del tipo masseria in pessimo stato di conservazione e manutenzione, senza pavimenti, sicchè si doveva ritenere che esso avesse destinazione effettivamente agricola e fosse a servizio dei terreni che lo circondavano, non costituendo circostanza ostativa le risultanze catastali poichè ciò che contava, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, era la destinazione effettiva del fabbricato.

2.Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate affidato ad un motivo. La contribuente si è costituita in giudizio con controricorso illustrato con memoria.

3. Con l’unico motivo deduce la ricorrente violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, alla L. n. 890 del 2004, art. 2, alla L. n. 604 del 1954, ed alla L. n. numero 1154 del 1960. Sostiene la ricorrente che la CTR non ha considerato che la contribuente non ha presentato all’ufficio del registro il certificato definitivo attestante i requisiti soggettivi richiesti per beneficiare dell’agevolazione. Inoltre si trattava di fabbricato accatastato con categoria A/7 classe terza (villino) e C2 (vani deposito) e da controlli effettuati era risultato che per essi non era stata richiesta alcuna variazione di accatastamento. Si trattava, inoltre, di fabbricato situato in luogo diverso rispetto al domicilio della società acquirente e da quello del suo legale rappresentante. Infine era errata l’indicazione in atto del codice fiscale e della partita Iva.

4. Osserva la corte che il motivo di ricorso è infondato nella parte in cui si censura la sentenza impugnata per aver la CTR omesso di rilevare la carenza dei requisiti soggettivi in capo alla contribuente per beneficiare dell’agevolazione e la errata indicazione in atto del codice fiscale e della partita Iva. Invero la ricorrente non ha censurato il capo della decisione impugnata con cui tale motivo era stato dichiarato inammissibile sul rilievo che con esso erano stati introdotti argomenti non contenuti nell’atto impositivo, di talchè su tali punti la sentenza della CTR è passata in giudicato.

Quanto alle restanti censure, si osserva che la CTR, con accertamento in fatto non censurabile nel giudizio di legittimità se non sotto il profilo del vizio di motivazione, ha rilevato che trattasi di fabbricato ubicato in zona agricola, prevalentemente coltivata come vigneto, già di proprietà della contribuente e che, trattandosi di fabbricato di campagna strutturato come tale ed in pessimo stato di conservazione, si doveva ritenere che esso avesse effettiva destinazione agricola indipendentemente dalla sua classificazione catastale. La ricorrente fonda la propria censura sul fatto che il fabbricato stesso risulta accatastato nella categoria A/7 e C/2 e che ciò osterebbe alla concessione dell’agevolazione richiesta. Sennonchè la norma di cui alla L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 1, richiamata, per le società agricole, dal D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art. 2, comma 4, non prevede, tra le condizioni per poter fruire del beneficio, che i fabbricati rurali, in quanto inerenti alla formazione della piccola proprietà contadina, debbano essere accatastati come tali. Invero laddove prevede, al comma 2, che le agevolazioni tributarie di cui al comma 1 sono applicabili anche agli acquisti a titolo oneroso delle case rustiche non situate sul fondo, quando l’acquisto venga fatto contestualmente in uno degli atti indicati al primo comma per l’abitazione dell’acquirente o dell’enfiteuta e della sua famiglia, menziona esclusivamente la caratteristica della rusticità, requisito la cui sussistenza deve essere verificata in concreto, mancando nella norma qualsiasi riferimento alla classificazione catastale.

Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla contribuente le spese processuali che liquida in Euro 2.500, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2016

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