Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20507 del 30/07/2019

Cassazione civile sez. II, 30/07/2019, (ud. 31/01/2019, dep. 30/07/2019), n.20507

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4521/2015 proposto da:

B.E., rappresentata e difesa dall’avvocato ARTURO

KNERING;

– ricorrente –

contro

D.B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO

VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato ANGELA BUCCICO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO AGOSTINELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 110/2014 della CORTE D’APPELLO DI TRENTO

sezione distaccata di BOLZANO, depositata il 02/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

31/01/2019 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Trento, con sentenza resa pubblica il 2 luglio 2014 e notificata il 4 dicembre 2014, ha rigettato l’impugnazione del lodo arbitrale 8 marzo 2012 proposta da B.E. nei confronti di D.B.A..

2. Il Collegio arbitrale aveva disposto il trasferimento ex art. 2932 c.c., degli immobili promessi in vendita dalla B. al D.B. con preliminare in data 27 ottobre 2003, previo pagamento dell’importo di Euro 177.128,87, pari alla differenza tra il prezzo convenuto e l’importo di Euro 194.721,87 necessario per l’estinzione del mutuo ipotecario gravante sugli immobili.

2.1. La Corte territoriale ha confermato la validità ed efficacia della clausola compromissoria, ribadendo che i rapporti tra le parti erano regolati dal contratto datato 27 ottobre 2003.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso B.E., sulla base di un motivo al quale resiste D.B.A., con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente si deve rilevare la tardività della memoria depositata dalla ricorrente in data 28 gennaio 2019 oltre il termine previsto dall’art. 380-bis.1 c.p.c., di dieci giorni prima della data di fissazione del ricorso in Camera di consiglio (nella specie, 31 gennaio 2019).

1.1. Ancora in via preliminare devono essere rigettate le eccezioni formulate dal controricorrente. Non è fondata l’eccezione di improcedibilità del ricorso ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, in quanto la copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notifica risulta depositata nel termine di venti giorni dalla notifica del ricorso, e non è fondata neppure l’eccezione di nullità del ricorso in quanto sottoscritto dall’avvocato che sarebbe stato sentito come teste nel procedimento arbitrale. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, l’incompatibilità tra l’esercizio contestuale, in capo allo stesso soggetto, delle funzioni di difensore e di quelle di testimone nell’ambito del medesimo giudizio non si configura nell’ipotesi in cui un difensore, che abbia reso testimonianza in un processo, in una fase in cui non svolgeva il suo ruolo di difensore costituito, abbia assunto la veste di difensore successivamente all’assunzione della sua testimonianza – salva la rilevanza sul piano delle regole deontologiche -, così come non si configura incapacità a testimoniare nel caso opposto, e cioè quando un difensore, cessata la sua funzione, assuma la qualità di testimone nello stesso processo (ex plurimis, Cass. 06/12/2017, n. 29301; Cass. 08/07/2010, n. 16151).

2. Con l’unico articolato motivo di ricorso è denunciata “omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”, nonchè “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” e si contesta che la Corte d’appello non abbia rilevato l’intervenuta modifica delle condizioni contrattuali contenute nel contratto 27 ottobre 2003.

2.1. Il motivo è inammissibile in quanto ripropone una questione di interpretazione del contratto, che la Corte d’appello ha ritenuto già decisa dal Collegio arbitrale e che pertanto, non può essere sottoposta al controllo di legittimità (ex plurimis, Cass. 07/02/2018, n. 2985; Cass. 26/07/2013, n. 18136) neppure sotto il profilo del vizio di motivazione, peraltro dedotto nella specie al di fuori del paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo vigente, applicabile ratione temporis al presente ricorso. Secondo il diritto vivente (a partire da Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053 e n. 8054), la norma citata introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica e, quindi, non un punto o un profilo giuridico, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie, e che rimane esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio, nella misura indicata in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 8.200,00, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2019

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