Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20507 del 29/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 29/08/2017, (ud. 21/06/2017, dep.29/08/2017),  n. 20507

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28460/2015 proposto da:

G.D. elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GAMBINO CONCETTA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4094/5/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA – SEZIONE DISTACCATA DI SALERNO, depositata

il 06/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 21/06/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

G.D. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza cella Commissione Tributaria Regionale della Campania Sezione staccata di Salerno n. 4094/05/2015, depositata in data 6/05/2015 con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento, emesso per IRPEF ed addizionali regionali e comunali dovute in relazione all’anno d’imposta 2008, a seguito di rettifica del reddito della società G. Immobiliare srl, partecipata dal G., – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente, dichiarando dovuta l’imposta sull’imponibile quale risultante, in misura pari alla quota di partecipazione, a seguito del condono esperito dalla società, D.L. n. 98 del 2011, ex art. 39.

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere i gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che la posizione del socio è autonoma ed indipendente rispetto a quella della società, cosicchè il condono operato da quest’ultima esplica efficacia nei soli confronti del soggetto dichiarante e non anche nei confronti del socio che abbia scelto di non avvalersi del beneficio.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, essendo stato il giudizio di merito, in primo e secondo grado, celebrato senza la partecipazione di tutti i soci e della società, litisconsorti necessari. Lo stesse ricorrente con il secondo motivo, lamenta poi la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 14 e 46 e dell’art. 115 c.p.c., avendo a C.T.R. “omesso di rilevare gli effetti dell’intervenuta definizione del giudizio” promosso dalla società, avverso l’atto impositivo alla stessa notificato.

2. La prima censura è infondata.

Questa Corte ha da tempo precisato (Cass. 426/2013; Cass. 2214/2011; Cass. 16913/2016; Cass. 6175/2017) che, nel giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento, emesso nei confronti di una società di capitali, avente ad oggetto il recupero delle somme da questa riscosse a titolo di ritenuta d’acconto, ma non versate all’erario, soci non sono litisconsorti necessari, non ricorrendo l’ipotesi del litisconsorzio necessario (affermato, invece, per le società di persone; Cass., Sez. Un., 4 giugno 2008, n. 14815).

Identico ragionamento deve essere fatto in relazione al giudizio di impugnazione promosso dal socio avverso l’atto impositivo allo stesso notificato, a titolo di maggior reddito derivante dalla presunzione di distribuzione dei maggiori utili accertati a carico della società partecipata.

Invero, nell’ipotesi in esame – redditi da partecipazione a società di capitali – non sussiste il meccanismo – analogo a quello previsto dal combinato disposto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40, comma 2, e D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 – automatica imputazione dei redditi delle società di persone ai soci in proporzione alla partecipazione agli utili” che, come chiarito dalla richiamata sentenza di questa Corte a SU n. 14815/08, costituisce il presupposto del litisconsorzio necessario originario tra la società e tutti i soci, salva l’ipotesi – non ravvisabile nel caso in esame – in cui i soci abbiano optato per il regime di trasparenza fiscale ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 116, con conseguente automatica imputazione dei redditi sociali a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi (Cass. 24472 del 2015).

3. Anche la seconda censura è infondata. Questa Corte (Cass. 14858/2016; Cass. 7134/2014) ha ribadito che “in tema di condono fiscale, la definizione della lite pendente, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, da parte di una società di persone non estende automaticamente i suoi effetti nei confronti dei singoli soci, trattandosi di beneficio lasciato al libero e personale apprezzamento di ciascun contribuente, sicchè non comporta alcuna preclusione all’esercizio del potere dovere di accertamento dell’Amministrazione finanziaria, la quale non è tenuta ad adeguare il reddito da partecipazione dei soci, che abbiano scelto di non avvalersi di tale istituto, a quello – ricalcolato in base al condono – della società”.

E’ stato quindi ritenuto (Cass. 386/2016) legittimo l’avviso accertamento emesso nei confronti del socio di maggioranza di una società di capitali (nella specie, una s.r.l.) a ristretta base azionaria, operando, in tal caso, la presunzione di attribuzione “pro quota” ai soci, nel corso dello stesso esercizio annuale, degli utili extra bilancio prodotti, che si fonda sul disposto di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, senza che assuma rilievo che la società abbia aderito al cd. condono tombale della L. n. 289 del 2002, ex art. 9, essendo la società ed il socio titolari di posizioni fiscali distinte e indipendenti.

La L. n. 289 del 2002, art. 16, è espressamente richiamato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 39.

4. La sentenza della C.T.R. risulta pertanto conforme ai richiamati principi di diritto.

5. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.500,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contribuito unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2017

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