Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20507 del 12/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 12/10/2016, (ud. 19/07/2016, dep. 12/10/2016), n.20507

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1476/2012 proposto da:

MATTINO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo

studio dell’avvocato CLAUDIO CAMICI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MORENO CAPECCHI giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI PISTOIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 58/2011 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 23/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/07/2016 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;

udito per il ricorrente l’Avvocato CAMICI GIANMARIA per delega

dell’Avvocato CAMICI CLAUDIO che ha chiesto raccoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato CASELLI che si riporta agli

atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 21 aprile 20111 la Commissione tributaria regionale della Toscana confermava la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pistoia n. 25/03/2009 (che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto da Mattino srl avverso l’avviso di accertamento IVA/IRPEG/ILOR (OMISSIS), riducendo i maggiori ricavi accertati in base agli studi di settore del 40%. La CTR, in particolareirilevava come lo scostamento di oltre Euro 38 mila fondasse l’atto impositivo, non ritenendo di contro idonee ad inficiarlo le controdeduzioni proposte dalla società contribuente già nella sede del contraddittorio preprocessuale, anche per l’assenza di prova adeguata.

2. Contro la decisione ha proposto ricorso per cassazione la Mattino srl deducendo un motivo unico articolato in due distinti profili. Resiste con controricorso la Agenzia delle entrate. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Con unico motivo, articolato in due distinti profili, la ricorrente – art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – lamenta vizio della motivazione sia per l’affermazione di “grave incogruenza” della dichiarazione fiscale oggetto della rettifica de qua rispetto allo studio di settore, quale base giuridica legittimante la procedura di accertamento sia per la mancanza di una adeguata considerazione delle ragioni difensive e controallegazioni prospettate all’Ente impositore in sede di contraddittorio preprocessuale.

Il motivo è infondato in ordine ad entrambi i profili.

La CTR ha infatti adeguatamente risposto alle censure di appello sia per ciò che concerne la legittimità della procedura di accertamento adottata, assumendo che lo scostamento riscontrato con lo studio di settore dovesse considerarsi appunto “grave” ed indicandone la specifica ragione di fatto, sia in ordine alle controdeduzioni preprocessuali della contribuente, con puntuale riguardo alla questione del rilievo fiscale da attribuire nel caso concreto all’apporto operativo diretto degli amministratori e della genericità della difesa della contribuente in ordine alla sua “politica” tariffaria, peraltro nemmeno probatoriamente supportata.

Non vi è dunque alcuna “omissione, insufficienza, contradditorietà” di motivazione in ordine a questi specifici punti di fatto oggetto della controversia.

Pacifico è peraltro poi che questa Corte non può di certo sindacarne il merito.

3. Il ricorso va dunque rigettato e la ricorrente condannata alla rifusione delle spese del presente grado, come in dispositivo.

PQM

respinge il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere all’Agenzia delle entrate le spese del grado che liquida in complessivi Euro 5.000, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2016

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