Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20506 del 30/07/2019

Cassazione civile sez. II, 30/07/2019, (ud. 09/01/2019, dep. 30/07/2019), n.20506

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

G.D., rappresentato e difeso dagli Avvocati Giorgio

Cicini e Nello De Ponte, con domicilio eletto nel suo studio in

Roma, via Luigi Mancinelli, n. 65;

– ricorrente –

contro

S.I., G.A., Sa.Is., S.T.,

S.M., G.T., rappresentati e difesi

dall’Avvocato Fabio Foci, condomicilio eletto nel suo studio in

Roma, Circonvallazione Nomentana 162;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4215/2016 della Corte d’appello di Roma,

depositata il 01/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

9/1/2019 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

Fatto

RILEVATO

che:

– il giudizio trae origine dall’opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., comma 1, proposta da S.M., I., T. e Is., A. e G.T. nei confronti di G.D. ed avente ad oggetto la sentenza con cui era stata dichiarata l’intervenuta usucapione dei terreni situati in (OMISSIS), da quest’ultimo rivendicati con apposita domanda giudiziale proposta nei confronti della Società Italiana Immobiliare (SITIM. s.r.l.);

– il tribunale di primo grado, pur avendo dato atto che la sentenza opposta era lesiva dei diritti degli opponenti per aver pronunciato l’intervenuto acquisto per usucapione nei confronti di un soggetto non legittimato per non essere proprietario dei fondi, accoglieva la domanda riconvenzionale formulata dall’opposto e dichiarava che questi era divenuto proprietario dei fondi per intervenuta usucapione;

– gli opponenti impugnavano la sentenza e la Corte d’appello di Roma accoglieva l’appello e dichiarava l’inefficacia nei confronti degli appellanti della sentenza opposta che aveva accertato l’intervenuta usucapione a favore del G.;

la cassazione della sentenza di secondo grado depositata il 1 luglio 2016, e meglio indicata in epigrafe, è chiesta con ricorso notificato il 18 gennaio 2017 da G.D. sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria, cui resistono con controricorso, pure illustrato da memoria S.M., S.I., S.T., Sa.Is., G.A., G.T..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso svolta dai controricorrenti per violazione del principio del contraddittorio processuale nel giudizio di usucapione da parte del G.;

– sostengono cioè che la causa sarebbe stata intenzionalmente incardinata nei confronti della Sitim in liquidazione, cioè verso un soggetto privo di legittimazione passiva;

– l’eccezione è infondata perchè, diversamente da quanto sostenuto dai controricorrenti a pag. 12 del controricorso in merito alle risultanze catastali ed alle intestazioni delle relative visure, parte ricorrente ha richiamato le conclusioni della ctu svolta nel giudizio di usucapione, ove, a seguito di visure operate dal ctu nominato dal Tribunale presso l’Agenzia del Territorio, si verificava l’inesistenza di trascrizioni e iscrizioni, a favore o contro, sulle particelle oggetto del giudizio;

– deve perciò escludersi che nel corso del giudizio di usucapione siano emersi elementi per ritenere la proprietà dei terreni in causa in capo a soggetti diversi dalla Sitim e dunque non sussiste alcuna violazione del contraddittorio;

– con il primo motivo si censura la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 347 e 348 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per non avere la corte distrettuale dichiarato l’improcedibilità dell’appello, una volta rilevato che nessuna delle parti in causa aveva depositato il rispettivo fascicolo di parte del primo grado del giudizio di opposizione di terzo e che non erano stati, neppure, depositati i verbali del giudizio e la sentenza oggetto dell’opposizione ex art. 404 c.p.c.;

– il motivo è infondato;

– l’art. 347 c.p.c., comma 2, stabilisce che l’appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata che, in questo caso, non è quella oggetto dell’opposizione ex art. 404 c.p.c. e, pertanto, non può nei suoi confronti, se non impropriamente, richiamarsi quanto disposto dall’art. 347 c.p.c., comma 2;

– parimenti non rilevante è il richiamo alla giurisprudenza indicata nel ricorso poichè la sentenza impugnata è altra cosa rispetto alla sentenza oggetto di opposizione di terzo; peraltro, va rilevato che, come dedotto dai controricorrenti (cfr. pagg. 7 e 8 del controricorso), il deposito dei fascicoli di parte con gli elencati documenti, fra cui la sentenza uso appello, è avvenuto al momento del deposito dell’atto di appello;

– a conferma di ciò depongono le considerazioni svolte dalla corte d’appello sulle argomentazioni poste dal giudice del primo grado dell’opposizione a fondamento dell’accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall’opposto G.;

– con il secondo motivo si denuncia l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia per erronea ed illegittima valutazione delle risultanze probatorie decisive;

– al di là della titolazione del motivo, la sentenza è impugnata perchè sarebbe illegittima laddove ha ravvisato, da parte del giudice di prime cure, la violazione della regola sulla ripartizione dell’onere probatorio in materia di usucapione;

– la corte distrettuale, infatti, ha censurato l’affermazione del primo giudice secondo la quale una volta che il G. aveva dimostrato di aver coltivato il fondo per oltre vent’anni, dovevano essere gli opponenti a provare che il possesso dallo stesso esercitato non aveva i caratteri del possesso utile ad usucapionem ovvero che l’usucapione non si era comunque realizzata;

– la doglianza è priva di fondamento poichè la corte capitolina non ha fatto altro che applicare un principio consolidato nella giurisprudenza in materia, giacchè ai fini della prova degli elementi costitutivi dell’usucapione – il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva;

– la coltivazione del fondo non è sufficiente, perchè, di per sè, non esprime, in modo inequivocabile, l’intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus (cfr. Cass. 17376/2018; id. 18215/2013);

– con il terzo motivo si denuncia la nullità della sentenza per error in iudicando circa l’omessa utilizzazione di prove raccolte in altro giudizio ai fini della decisione con conseguente violazione dell’art. 116 c.p.c.;

– il motivo è fondato;

– diversamente da quanto sostenuto dalla corte territoriale, il giudice civile, in mancanza di uno specifico divieto, può liberamente utilizzare le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o tra altre parti, ivi compresa la sentenza adottata da un diverso giudice, e trarre da esse, senza esserne vincolato, elementi di giudizio, purchè fornisca un’adeguata motivazione del loro utilizzo, procedendo a una diretta e autonoma valutazione delle stesse e dando conto di avere esaminato le censure proposte dalle parti (cfr. Cass. 28855/2008; id. 3102/2002; id. 20719/2018; id. 25067/2018).

– Ciò posto, la corte d’appello romana avrebbe dovuto adeguatamente motivare il proprio convincimento secondo il quale le argomentazioni del giudice di primo grado non potevano essere ritenute univoche e concordanti in merito ai fatti oggetto di accertamento. Essa ha, invece, da un lato, erroneamente (per quanto dianzi precisato), statuito che il primo giudice aveva sbagliato a giudicare solo sulle prove del giudizio di usucapione, dall’altro contraddittoriamente affermato che le parti non avevano prodotto il fascicolo di parte sicchè non aveva potuto apprezzare gli elementi sui quali il giudice dell’opposizione aveva fondato la sua valutazione;

– si tratta, peraltro, come già sopra evidenziato, di una affermazione che non tiene conto della circostanza che, come risulta dalla pag. 13 del ricorso, i verbali del giudizio di usucapione erano stati prodotti (ed eventualmente la corte avrebbe potuto acquisirli);

– con il quarto motivo si censura la sentenza impugnata per nullità della stessa a seguito di violazione dell’art. 115 c.p.c., laddove, ad avviso di parte ricorrente, la corte d’appello avrebbe ritenuto non assolto l’onere probatorio da parte del G. il quale non avrebbe formulato richieste istruttorie in sede di giudizio di opposizione di terzo;

– il motivo, attingendo alla valutazione del materiale probatorio allegato a fondamento della domanda riconvenzionale, è assorbito dall’accoglimento del terzo motivo;

– in definitiva, va accolto il terzo motivo del ricorso, assorbito il quarto, e vanno rigettati il primo ed il secondo motivo. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’appello di Roma, altra sezione, che riesaminerà la questione alla luce dei rilievi svolti nell’ambito dell’esame del terzo motivo, e che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo, assorbito il quarto, e respinge il primo ed il secondo motivo del ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Roma, altra sezione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 9 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2019

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