Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20506 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. II, 29/09/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 29/09/2020), n.20506

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6631/2017 proposto da:

S.F., L.M., S.C., SA.FR.,

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA ARNO, 47, presso lo studio

dell’avvocato BRUNO BOTTA, rappresentate e difese dall’avvocato ANNA

LISA COLLU;

– ricorrenti –

contro

C.M.A., rappresentata e difesa dagli avvocati

ANNA MARIA DE MONTIS, ELIO DE MONTIS, ALDO DE MONTIS;

– controricorrenti –

avverso la sentenza non definitiva n. 367/2014 depositata il 6/6/2014

nonchè avverso la sentenza n. 880/2016 della CORTE D’APPELLO di

CAGLIARI, depositata il 22/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/12/2019 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza pubblicata il 21 novembre 2016 che ha definito il giudizio di appello proposto da C.M.A. avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1373 del 2009 e nei confronti dei coniugi S.E. e L.M., ha accolto la domanda riconvenzionale della C. di accertamento dell’acquisto per usucapione del terreno in Comune di Teulada, distinto in NCT al foglio (OMISSIS), con superficie ricadente nelle part. (OMISSIS), come individuata nell’allegato 5) della CTU.

1.1. Il giudizio di primo grado si era concluso con l’accoglimento della domanda dei coniugi S. – L., con la condanna dei convenuti al rilascio della porzione dei mappali identificati al foglio (OMISSIS), mapp. (OMISSIS) (parte) e (OMISSIS) (parte) del fondo compresa tra il confine catastale e la rete esistente tra le due proprietà. Era stata rigettata la riconvenzionale di usucapione proposta dalla C..

2. La Corte d’appello, adita con separati ricorsi dall’ A. e dalla C., con la sentenza n. 367 del 2014, ha rigettato la domanda di rivendica dei coniugi S. – L., disponendo la prosecuzione del giudizio per la sola trattazione della domanda riconvenzionale di usucapione e, all’esito del giudizio, con la sentenza n. 880 del 2016 qui impugnata, ha accertato l’usucapione.

3. L.M., in proprio ed in qualità di erede del coniuge S.E., S.C., S.F. e Sa.Fr. quali eredi del padre S.E., ricorrono con quattro motivi per la cassazione di entrambe le sentenze (nn. 367/2014 e 880/2016). Resiste con controricorso C.M.A.. I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I primi due motivi, che hanno ad oggetto la sentenza n. 367/2014, risultano inammissibili.

1.1. L’affermazione dei ricorrenti, secondo cui sarebbe stata formulata riserva d’impugnazione all’udienza del 27 giugno 2014, è rimasta priva di riscontro ed inoltre, come anche eccepito nel controricorso, i ricorrenti hanno già impugnato la sentenza n. 367/2014, nella parte in cui ha rigettato la domanda di rivendica, con il ricorso RG n. 19697/2015, così consumando il potere di impugnazione.

2. Con il terzo motivo, che ha ad oggetto la sentenza n. 880 del 2016, è denunciata violazione dell’art. 1158 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., “per omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, nonchè violazione dell’art. 1146 c.c. e art. 113 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. I ricorrenti lamentano l’erronea applicazione dei principi in tema di prova dell’usucapione e dell’accessione del possesso, contestando anche la valutazione delle prove. In particolare, si assume che la Corte d’appello sarebbe incorsa in errore nel ritenere che la C. potesse sommare il possesso del suo dante causa al proprio, giacchè Ca.Cl., dante causa della C., non aveva trasferito alla stessa il terreno oggetto di possesso, che pacificamente apparteneva ad Ca.An., dante causa dei ricorrenti.

3. Le doglianze che denunciano il vizio di motivazione sono inammissibili perchè non rientrano nel paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo modificato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012 (per tutte, Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053).

Risultano inammissibili anche le censure che attingono l’apprezzamento delle prove, attività riservata al giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità (ex plurimis, Cass. 12/04/2017, n. 9356; Cass. 10/06/2016, n. 11892).

4. E’ fondata, invece, la doglianza riferita alla erronea applicazione della disciplina dell’accessione del possesso.

4.1. L’art. 1146 c.c., che disciplina la successione nel possesso e l’accessione del possesso, consente all’erede ed al “successore a titolo particolare” di unire al proprio possesso quello esercitato dal dante causa, per goderne gli effetti ai fini dell’usucapione e della tutela possessoria. In forza della previsione di legge, il possesso non subisce interruzioni per effetto del mutamento soggettivo, continuando tal quale nell’erede con effetto automatico dall’apertura della successione o, nel caso di successione a titolo particolare, dal momento dell’immissione del successore nel possesso della cosa trasferita.

4.2. Avuto riguardo al fenomeno che rileva in questa sede, dell’accessione del possesso, si deve ribadire che il trapasso dall’uno all’altro dei successivi possessori è collegato e trova la sua giustificazione in un titolo traslativo del bene che forma oggetto del possesso, anche non valido, purchè astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale che imponga la sostituzione di un soggetto ad un altro. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, l’accessione del possesso opera con riferimento e ni limiti del titolo traslativo (non oltre lo stesso), entro i quali soltanto può avvenire la traditio, il che significa che all’acquisto del bene deve seguire l’immissione di fatto nel possesso del bene, con il passaggio del potere di agire sullo stesso, e che da tale momento si verificano gli effetti dell’accessione (ex plurimis, Cass. 13/08/2018, n. 20715; Cass. 26/10/2011, n. 22348; Cass. 16/03/2010, n. 6353; Cass. 12/09/2000, n. 12034).

Ne segue che la parte che intenda avvalersi dell’accessio possessionis di cui dell’art. 1146 c.c., comma 2, per unire il proprio possesso a quello del suo dante causa ai fini dell’usucapione, deve fornire la prova di aver acquisito un titolo astrattamente idoneo, pur se radicalmente viziato, a giustificare la traditio del bene oggetto del possesso, laddove il trasferimento del solo possesso – cioè del potere di fatto corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà (o di altro diritto reale) – non dà luogo al fenomeno della successione a tutolo particolare e quindi è fuori dal prisma della norma indicata.

4.3. Nella fattispecie in esame, non risultano soddisfatte le condizioni per l’applicazione dell’art. 1146 c.c., comma 2. Come si legge a pagina 9 della sentenza impugnata, C.M.A. acquistò da Ca.Cl., con atto a rogito Notaio R. del 20 aprile 1995, i terreni distinti al foglio (OMISSIS), mappali (OMISSIS); S.E. e L.M. acquistarono da Ca.An., con atto a rogito Notaio D. del 28 febbraio 1998, una vasta area di terreni distinti al foglio (OMISSIS), mappali (OMISSIS).

La Corte d’appello ha precisato altresì che oggetto della domanda di usucapione proposta dalla C. è la “porzione di terreno distinta al foglio (OMISSIS) mappale (OMISSIS) (parte, già mappale (OMISSIS), soppresso a seguito di frazionamento in data 30.11.2000 n. 238435.1/2000, protocollo n. 4289, vedasi visura catastale depositata il 6 novembre 2015) e mappale (OMISSIS) (parte)”.

La stessa Corte non ha chiarito, però, se il terreno oggetto della domanda di usucapione rientrasse tra i beni che C.M.A. ha acquistato da Ca.Cl. con atto pubblico del 20 aprile 1995, se cioè, con riferimento a detto terreno, la Culurgione fosse o non “successore a titolo particolare” di Ca.Cl., onde poter beneficiare dell’accessione del possesso. L’accertato utilizzo del terreno in via esclusiva da parte di Ca.Cl. e, successivamente, della C. non è sufficiente ai fini dell’applicazione dell’art. 1146 c.c., comma 2, in assenza di accertamento dell’esistenza di un titolo astrattamente idoneo al trasferimento del quel terreno tra i soggetti indicati.

5. Con il quarto motivo di ricorso è denunciata violazione dell’art. 2909 c.c., per contestare il rigetto dell’eccezione di inammissibilità della deposizione del teste La., che era stato sentito nuovamente dalla Corte d’appello, dopo essere stato escusso nel giudizio di primo grado.

5.1. La doglianza è palesemente inammissibile giacchè la decisione sull’eccezione processuale non può comportare la violazione della cosa giudicata sostanziale.

6. All’accoglimento del terzo motivo di ricorso, nei sensi sopra indicati, segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice designato in dispositivo per un nuovo esame della domanda di usucapione, alla luce del principio di diritto richiamato. Il giudice del rinvio provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso per quanto di ragione, dichiara inammissibili i rimanenti motivi, cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, a seguito di riconvocazione, il 12 maggio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

 

 

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