Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20506 del 03/08/2018


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Civile Decr. Sez. 1 Num. 20506 Anno 2018
Presidente:
Relatore:

Il Presidente ha emesso il seguente

processo.

DECRETO

Data pubblicazione: 03/08/2018

R.G.N. 25283/2016

sul ricorso 25283-2016 proposto da:
Cron.2/0506

RINALDI GIANFRANCO, GHIGLINO BEATRICE, elettivamente
Rep.

domiciliati in ROMA, VIA DELLA GIULIANA n.73, presso
Ud.

lo studio dell’avvocato NICOLA NANNI, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI
CARBONARO;

ricorrenti

Nonché da:
DEUTSCHE

BANK

S.P.A.,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE n.161, presso lo
studio dell’avvocato PAOLO QUATTROCCHI, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIAN
CARLO SESSA, FEDERICO CORTI;
– controricorrente e ricorrente incidentalecontro

RINALDI GIANFRANCO, GHIGLINO BEATRICE, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DELLA GIULIANA n.73, presso

1

lo studio dell’avvocato NICOLA NANNI,

che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI
CARBONARO;
– controricorrenti al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1373/2016 della CORTE

D’APPELLO di MILANO, depositata il 08/04/2016;

2

Decreto
R.G. 25283/2016
Il Presidente della Sezione,

Oggetto: intermediazione
finanziaria; rinuncia al
ricorso; estinzione del

ritenuto elle:

processo.

Gianfranco e Ghiglino Beatrice hanno rinunciato al ricorso per cassazione

Cron .

proposto nei confronti della suddetta Banca. avverso la sentenza della

Rep .

Corte di appello di Milano 1373 /2016, pubblicata in data 8 aprile 2016;
b- con atto notificato ai suddetti ricorrenti il 21 dicembre 2017 Deutsche
Bank s.p.a. ha accettato la rinuncia al ricorso principale e ha rinunciato al
proprio ricorso incidentale, rinuncia accettata da Rinaldi Gianfranco e
Ghiglino Beatrice con dichiarazione del 25 gennaio 2018;
c- non è stata ancora fissata la data della decisione:
d- tutte le parti hanno chiesto la compensazione delle spese processuali:
P.Q.M.

dichiara estinto il processo.
Compensa integralmente tra le parti le spese processuali del giudizio di
cassazione.

Roma, 27 luglio 2018

a- con atto notificato il 19 dicembre 201 7 a Deutsche Bank s.p.a. Rinaldi

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