Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20505 del 29/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 29/08/2017, (ud. 26/04/2017, dep.29/08/2017),  n. 20505

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8508-2016 proposto da:

S.V., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ORTIGARA 3, presso lo studio dell’avvocato MICHELE AURELI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANNA RITA DANZA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1881/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 29/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/04/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato:

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica;

che S.V. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Bologna. Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso un avviso di maggiori ricavi, ai fini IRPEF, IVA e IRAP per l’anno 2004;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha rilevato come, dopo aver instaurato il regolare contraddittorio con la S., l’Ufficio avesse riscontrato uno scostamento di Euro 104.882,00, ripetuto anche nel 2005 e 2006 per importi rilevanti e con un reddito dichiaratamente incongruo, in rapporto alle spese sostenute per lavoratori dipendenti;

Considerato:

che il ricorso è affidato a tre motivi;

che, con la prima doglianza, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

che, a fronte dell’applicazione degli studi di settore, la contribuente aveva prodotto una memoria con l’allegazione di numerosi documenti, di cui però l’Ufficio non aveva tenuto conto: la CTR si sarebbe limitata a dare atto della regolare instaurazione del contraddittorio, senza rilevare che le ragioni addotte e la documentazione prodotta non erano state minimamente considerate dall’Ufficio. Da ciò la nullità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione;

che, col secondo rilievo, la S. deduce violazione del combinato disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, comma 3, degli artt. 2697 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: ella avrebbe assolto l’onere della prova circa la sussistenza di condizioni idonee a giustificare l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti a cui applicare gli standard, ma tali ragioni sarebbero state ignorate dai giudici di merito. Insomma, l’accertamento dell’Ufficio sarebbe stato illegittimo, sia per aver operato un accertamento presuntivo basato esclusivamente su valutazioni reddituali standardizzate, sia per aver tenuto conto della valenza probatoria di meri indizi o di presunzioni semplici;

che, con l’ultimo mezzo, la ricorrente invoca l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5: la CTR avrebbe illegittimamente ignorato le motivazioni della contribuente per giustificare i risultati economici e reddituali negativi dell’attività da ella svolta, nell’anno oggetto di accertamento;

che l’intimata si è costituita senza controricorso;

che la prima doglianza è inammissibile, per carenza di autosufficienza: manca infatti la trascrizione dell’avviso, affetto – in tesi – da vizio di motivazione;

che il secondo mezzo è infondato, giacchè dalla lettura della sentenza impugnata emerge che la CTR ha esaminato gli elementi addotti dalla contribuente, ritenendoli però irrilevanti rispetto allo scostamento accertato;

che il terzo motivo è invece fondato;

che la contribuente lamenta, in sostanza, la mancata considerazione dei documenti e delle circostanze portate a prova contraria rispetto alla procedura adottata dall’Ufficio per la determinazione del reddito presunto;

che la sentenza della CTR – dopo una serie di enunciazioni di principio, tratte dalle massime di questa Suprema Corte – non ha minimamente affrontato la questione, sollevata fin dal primo grado dalla contribuente, circa il peso da attribuire alla documentazione medica (ritualmente prodotta), inerente i problemi di salute della ricorrente e dei suoi più stretti congiunti, che ne avrebbero, in tesi, compromesso la reddittività, e circa il fatto che l’avviso di accertamento non avesse fatto menzione di tali allegazioni;

che deve in definitiva procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, affinchè si attenga ai principi di cui sopra, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo, accoglie il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2017

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