Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20505 del 06/10/2011

Cassazione civile sez. I, 06/10/2011, (ud. 07/03/2011, dep. 06/10/2011), n.20505

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.E., elettivamente domiciliato in Roma Via Foscari 40,

presso lo studio dell’avv.to COLAIACOVO Vincenzo che lo rappresenta e

difende, giusta procura a margine del ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Cooperativa edilizia a r.l. “Aldo Moro”, elettivamente domiciliata in

Roma, Via del Mascherino 72, presso l’avvocata Antonella Petrilli,

rappresentata e difesa dall’avvocato ZURLO Francesco, giusta procura

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 686/2005 della Corte di Appello de L’Aquila,

sezione civile, emessa il 28 giugno 2005, depositata il 26 agosto

2005, R.G. n. 229/2001;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 7 marzo 2011

dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per la dichiarazione di

inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

V.E. chiedeva al Tribunale di Sulmona di dichiarare la nullità della delibera con la quale il consiglio di amministrazione della cooperativa edilizia “Aldo Moro”, di cui era socio, aveva stabilito di escluderlo dalla società ritenendolo in mora nel pagamento delle somme dovute in base al conto economico del 1993 e 1994 e alla delibera che aveva stabilito l’adeguamento della quota sociale al fine di coprire i maggiori costi di costruzione. Deduceva la contrarietà della delibera di esclusione sia al disposto dell’art. 2527 c.c., che allo statuto della società, in cui la possibilità di escludere il socio era limitata all’ipotesi del mancato versamento della quota sottoscritta. Contestava la correttezza del bilancio 1994 e la decisione di imporre l’elevamento della quota di sua pertinenza, decisione adottata nonostante risultasse la morosità di numerosi soci e di membri del consiglio di amministrazione (che non potevano pertanto continuare a coprire la carica). Infine eccepiva di non essere stato avvertito della riunione del c.d.a. nella quale era stato adottato il provvedimento di esclusione.

Si costituiva la Cooperativa “Aldo Moro” che contestava la domanda.

Il Tribunale di Sulmona pronunciava la nullità della delibera impugnata.

La Corte di appello de L’Aquila ha accolto l’appello della Cooperativa sul presupposto che la sentenza impugnata aveva violato il principio della corrispondenza fra domanda e pronuncia, sancito dagli artt. 99 e 112 c.p.c., accertando la nullità della delibera antecedente che aveva disposto l’allineamento del capitale sociale alle esigenze finanziarie connesse alla costruzione dell’edificio. La Corte abruzzese ha anche rilevato che lo statuto della cooperativa prevede la possibilità di escludere il socio moroso nel pagamento delle spese generali e delle altre somme derivanti dalle obbligazioni assunte come prenotatario e assegnatario degli alloggi e ha ritenuto tale ipotesi ricorrente nel caso in esame in quanto il mancato pagamento della somma fissata per l’allineamento del capitale consentiva alla cooperativa di presupporre un grave inadempimento del V. alle obbligazioni assunte con la sua adesione alla società.

Ricorre per cassazione V.E. affidandosi a due motivi di impugnazione.

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2521, 2532, 2379, 1421, 1422, 1423 c.c., 99 e art. 112 c.p.c..

Secondo il ricorrente la nullità della delibera impositiva di conferimenti straordinari doveva essere rilevata d’ufficio dal giudice di primo grado e conseguentemente non era da considerarsi tardiva la sua deduzione nel giudizio di appello.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 2521, 2532, 2379, 1421, 1422, 1423 c.c.).

Secondo il ricorrente è nulla la norma statutaria se interpretata nel senso recepito dai giudici di appello e cioè che la società cooperativa può deliberare l’obbligo per i soci di conferimenti straordinari a pena di esclusione dalla società per l’ipotesi del mancato conferimento.

Si difende con controricorso la Cooperativa ed eccepisce l’inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività oltre che per la mancata formulazione dei quesiti di diritto e per difetto di indicazione dei documenti e degli atti processuali su cui il ricorso stesso si fonda.

V.E. deposita memoria ex art. 378.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le eccezioni di inammissibilità sono infondate.

La notifica presso la Cancelleria della Corte di appello della sentenza non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione in presenza della permanente elezione di domicilio della parte, effettuata contestualmente al conferimento della procura in calce all’atto di citazione, presso lo studio del difensore, situato nel distretto della Corte di appello de L’Aquila (cfr. fra le altre Cass. civ., sez. 5^, n. 15523 del 2 luglio 2009, secondo cui l’elezione di domicilio effettuata dalla parte nel giudizio di primo grado, ove non revocata, mantiene la sua efficacia anche per il successivo grado). Altrettanto infondato il riferimento all’art. 366 bis c.p.c. e art. 366 c.p.c., n. 6, non applicabili ratione temporis alla presente controversia, e privo, nel secondo caso, di qualsiasi nesso alle argomentazioni difensive svolte nel ricorso.

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2521, 2532, 2379, 1421, 1422, 1423 cod. civ. e degli artt. 99 e 112 c.p.c.. Secondo il ricorrente la Corte di appello ha errato laddove ha ritenuto che il Tribunale avesse pronunciato ultra petita essendo stata la nullità della delibera di allineamento (il cui inadempimento costituiva il presupposto della delibera di esclusione) dedotta solo in sede di giudizio di appello.

Tale nullità poteva infatti essere rilevata d’ufficio in quanto derivante da illiceità dell’oggetto dato che con la predetta delibera di allineamento si era imposto un nuovo conferimento ai soci quale condizione per la loro permanenza nella compagine sociale.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2521, 2532, 2379, 1421, 1422 e 1423 cod. civ.. Il ricorrente deduce la nullità dell’art. 7 dello statuto nella parte in cui prescrive l’obbligo di pagare puntualmente (e quindi giustifica l’esclusione del socio inadempiente rispetto all’obbligo di pagare) le quote di spese generali e le altre somme derivanti dalle obbligazioni assunte come prenotatario e assegnatario degli alloggi realizzati dalla Cooperativa. La norma porterebbe infatti, come nel caso in esame, alla emanazione di delibere illegittime di esclusione del socio che non si adegui alla pretesa degli organi sociali di imporre il versamento di nuovi conferimenti, sotto la forma di riallineamenti del valore della quota originariamente sottoscritta o di imposizione del pagamento delle rate di mutuo contratto dal consiglio di amministrazione.

Entrambi motivi risultano inammissibili.

Quanto al primo motivo si osserva infatti che esso non coglie la ratio decidendi della Corte di appello che è molto più articolata rispetto al mero rilievo della ultrapetizione da parte del Tribunale di Sulmona. Infatti la Corte di appello nella sua motivazione mette in primo luogo in rilievo come la delibera di esclusione avesse come presupposto il mancato pagamento da parte del V. delle seguenti somme: a) L. 500.000 relative al conto economico 1993, b) L. 1.071.550 relative al conto economico del 1994; c) L. 26.000.000 quale quota gravante sul V. per effetto della c.d. delibera di riallineamento, d) L. 65.833.178 per rate scadute e non pagate del mutuo. In secondo luogo rileva la Corte di appello, non solo al fine di affermare il vizio di ultrapetizione del giudice di primo grado ma anche al fine di ritenere inammissibile una domanda di nullità di una delibera diversa da quella di esclusione proposta tardivamente in appello, che il V. non solo non aveva dedotto in primo grado la nullità della delibera di cui al punto; e) ma neanche aveva contestato la legittimità del suo contenuto. In terzo luogo la Corte di appello ritiene infondati i rilievi riproposti dall’appellato circa la nullità della delibera di esclusione sotto il profilo della contrarietà all’art. 2527 c.c. (tassatività delle cause di esclusione riferibili solo alle ipotesi espressamente previste dalla legge e dallo statuto), della limitazione dello statuto della Cooperativa edilizia A. Moro al mancato conferimento della quota (regolarmente effettuato dall’appellato), della mancanza della gravità del suo inadempimento, della scarsa chiarezza e dell’erroneità dei bilanci. La Corte aquilana rileva a tale proposito che lo statuto prevede la possibilità di escludere il socio moroso nel pagamento delle quote di spese generali e delle altre somme derivanti dalle obbligazioni assunte come prenotatario ed assegnatario degli alloggi al fine di consentire il raggiungimento dello scopo di realizzare il fabbricato destinato all’abitazione dei soci e rileva la evidente gravità dell’inadempimento del V..

Si deve quindi ritenere che la valutazione della Corte di appello sia stata incentrata sulla gravità dell’inadempimento del V. alle obbligazioni assunte come prenotatario e assegnatario dell’alloggio realizzato dalla Cooperativa che giustificava l’esclusione in base a una espressa norma statutaria. Rispetto a questo inadempimento ritenuto grave la Corte di appello ha evidenziato come la parte assolutamente più rilevante era attinente al mancato pagamento delle rate di mutuo. Non coglie quindi la ratio decidendi della Corte di appello il primo motivo di ricorso che ritiene decisivo il mancato rilievo d’ufficio della nullità della delibera di riallineamento in quanto la Cooperativa con la sua delibera di esclusione e la Corte di appello con la sua decisione hanno preso in considerazione una generale situazione di inadempienza posta in essere dal V. all’interno della quale la voce assolutamente più rilevante derivava dal mancato pagamento delle rate di mutuo e lo stesso V. ha dedotto la nullità della delibera di esclusione con specifico riferimento alla sua compatibilita rispetto alle norme statutarie, riferimento che ha costituito il nucleo essenziale della motivazione dei giudici di appello. Il mancato rilievo della pretesa nullità della delibera di riallineamento assume quindi un rilievo non decisivo nella motivazione della Corte abruzzese che sul punto afferma la tardività della deduzione della nullità da parte del V. ma rileva nello stesso tempo come la legittimità dell’esclusione derivi dalla gravità della morosità a suo carico di cui quella ascrivibile alla mancata ottemperanza alla delibera di riallineamento non costituisce affatto la parte prevalente.

Quanto al secondo motivo deve rilevarsene l’ inammissibilità perchè la deduzione di nullità della clausola statutaria su cui la Corte di appello ha fondato la sua decisione circa la legittimità della delibera di esclusione è stata dedotta tardivamente dal V. solo in questo grado del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2011

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