Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20505 del 03/08/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 20505 Anno 2018
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: MAROTTA CATERINA

ORDINANZA

sul ricorso 10294-2015 proposto da:
INTESA SANPAOLO S.P.A., in persona del
legale

rappresentante,

elettivamente

domiciliato in ROMA, P.ZA MAZZINI 27,
presso lo studio dell’avvocato SALVATORE
TRIFIRO’, che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati PAOLO ZUCCHINALI,
GIORGIO MOLTENI;
– ricorrente –

2018
2076

contro

TOGNONI SERGIO, elettivamente domiciliato
in ROMA, P.ZA CAVOUR, presso la cancelleria

Data pubblicazione: 03/08/2018

della

Suprema

rappresentato

Corte
e

di

difeso

Cassazione,
dall’avvocato

MICHELE IACOVIELLO;
– controricorrente

D’APPELLO di MILANO, depositata il
9/10/2014 R.G.N. 3036/2012.

avverso la sentenza n. 792/2014 della CORTE

R. Gen. N. 10294/2015

Rilevato che:
1.1. con ricorso al Tribunale di Milano Sergio Tognoni,
dipendente di Intesa Sanpaolo S.p.A., conveniva in giudizio la
società al fine di ottenerne la condanna al pagamento di talune voci
retributive incidenti sul t.f.r. (somme versate al fondo pensione

indennità per ferie non godute ed elargizione per l’abitazione)
invocando le sentenze favorevoli rese da questa Corte ex art. 420
bis cod. proc. civ. (così Cass. 15 marzo 2010, n. 6204);
1.2. il Tribunale accoglieva la domanda limitatamente al premio
di anzianità, all’indennità per ferie non godute e all’elargizione per
l’abitazione e condannava la Banca al pagamento in favore del
ricorrente di euro 17.007,99 (di cui euro 14.747,99 a titolo di
incidenza sul t.f.r. dell’elargizione per abitazione);
1.3. la decisione era confermata dalla Corte d’appello di Milano;
riteneva la Corte territoriale, quanto al premio di anzianità, che
si trattasse di un emolumento il quale, lungi dall’avere carattere
eccezionale ovvero occasionale, rientrava nel calcolo da effettuarsi
ai sensi dell’art. 2120 cod. civ., non emergendo che le parti
collettive (art. 94 c.c.n.l. 22 giugno 1995 Assicredito) avessero
espresso alcuna volontà nel senso di escludere lo stesso dal
computo della retribuzione annua utile ai fini del calcolo del t.f.r.;
quanto alle ferie e festività non godute riteneva che anche la
relativa indennità avesse natura retributiva;
quanto all’elargizione per abitazione, corrisposta al funzionario
trasferito con familiari conviventi, pur in assenza di un diretto
riconoscimento nella normativa contrattuale di settore, ne
evidenziava il carattere continuativo e periodico, rilevandone
l’avvenuta corresponsione per diversi anni consecutivi, ed
escludeva che la stessa fosse stata corrisposta a titolo, anche

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integrativo ‘per la quota del lavoratore’, premio di anzianità,

R. Gen. N. 10294/2015

parziale, di rimborso spese, evidenziando che il funzionario
trasferito poteva ricevere tale erogazione forfetaria senza dover
dimostrare di aver sostenuto spese specifiche;
riteneva, altresì, che l’indicata elargizione non fosse assimilabile

c.c.n.l. personale direttivo aziende di credito del 1987, consistente
sostanzialmente in un risparmio sul canone di locazione,
prescindendo la stessa dalla concreta sistemazione abitativa del
dipendente trasferito;
considerava, pertanto, tale elargizione computabile nella base
di calcolo ai fini del trattamento di fine rapporto escludendo che
l’importo della stessa, pattuito in misura forfetaria, a livello
individuale comprendesse anche l’eventuale incidenza sul t.f.r.;
2. avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale Intesa
Sanpaolo S.p.A. propone ricorso per cassazione fondato su un unico
motivo;
3. Sergio Tognoni resiste con controricorso;
4. la società ha depositato memoria.

Considerato che:
1.1. con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e
falsa applicazione degli artt. 69 e 51 del c.c.n.l. per il personale
direttivo delle aziende di credito del 1987 e dell’art. 2697 cod. civ.
(art. 360, n. 3, cod. proc. civ.);
lamenta che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso
che l’erogazione al funzionario trasferito di una somma di denaro in
occasione del trasferimento e per il periodo dal 1990 e fino al 2002
potesse essere stata corrisposta per ‘finalità similari’ a quelle che
caratterizzano i trattamenti previsti, in favore del funzionario
trasferito, dall’art. 53 del c.c.n.I.;

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al trattamento corrisposto con finalità similari previsto dall’art. 51

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rileva che anche l’elargizione per cui è causa, come quelle di cui
alla norma pattizia, non è diretta a rimborsare spese effettive;
evidenzia che tra gli emolumenti di cui all’indicata norma sono
anche previste una ‘diaria’ e soprattutto la fornitura di un ‘alloggio
nella nuova sede di residenza’, la cui finalità è proprio quella di

residenza familiare, ovvero la medesima finalità che, a dire della
Corte del merito, è alla base dell’erogazione de qua;
non si giustificherebbe, pertanto, secondo la società, il diverso
trattamento in termini di inclusione dell’erogazione nella base di
calcolo del t.f.r., derivando, al contrario, in via immediata e diretta
la sua esclusione dal computo suddetto dal richiamato art. 69
c.c.n.l. di categoria, con la conseguenza che è del tutto irrilevante
verificare la natura dell’erogazione in discussione, in presenza della
deroga contrattuale ai sensi dell’art. 2120, co. 2, cod. civ.;
censura, inoltre, la sentenza impugnata per aver ritenuto
incombente sulla Banca l’onere di provare l’equivalenza del
trattamento di cui all’art. 51 c.c.n.l. e della c.d. erogazione
abitativa;
1.2. di contro, il dipendente sostiene che la fornitura di alloggio
prevista dall’art. 51 non prevede un’erogazione di somma di denaro
che, ove corrisposta come nella specie dalla società, diversamente
dalla prima, secondo l’accertamento in fatto della Corte, ha natura
retributiva e sinallagmatica;
2.1. il ricorso non è fondato;
2.2. in termini generali, non può non rilevare quanto convenuto
tra le parti in sede di definizione del trattamento economico dovuto
e a tal fine, in sede interpretativa, deve considerarsi l’elemento
letterale, che, sebbene centrale nella ricerca della reale volontà
delle parti, deve essere riguardato alla stregua di ulteriori criteri

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alleviare il disagio connesso al cambio dell’abitazione e della

R. Gen. N. 10294/2015

ermeneutici e, segnatamente, dell’interpretazione funzionale, che
attribuisce rilievo alla causa concreta del contratto ed allo scopo
pratico perseguito dalle parti, oltre che dell’interpretazione secondo
buona fede, che si specifica nel significato di lealtà e si concreta nel
non suscitare falsi affidamenti e nel non contestare ragionevoli

marzo 2018, n. 6675; Cass. 28 marzo 2017, n. 7927; Cass. 22
novembre 2016, n. 23701);
2.3. nei casi in cui non vi sia riferimento a precise ed
inequivoche clausole contrattuali pattuite in vista del trasferimento
del lavoratore e, comunque, a prescindere dall’assetto riconducibile
alla qualificazione dei contraenti in ipotesi di disciplina legale che
sia da ritenere prevalente sulla concreta previsione pattizia quanto
alla inclusione nel trattamento di fine rapporto, in mancanza di
deroga espressa da parte della contrattazione collettiva ai sensi
dell’art. 2120, co. 2, cod. civ., ai fini della individuazione della
natura di retribuzione ovvero di rimborso spese di una voce del
trattamento corrisposto per lo svolgimento di lavoro all’estero o in
altra sede lavorativa, deve aversi riguardo ad indici sintomatici, che
consentano una valutazione della suddetta natura in via induttiva,
senza trascurare, in tale indagine, anche elementi che emergano in
sede di stipulazione del contratto individuale, che assumono, per
quanto detto, valore orientativo ai fini considerati;
2.4. così, ai fini dell’identificazione dei caratteri propri della
retribuzione, rilevano sicuramente: a) la continuità, periodicità ed
obbligatorietà della somma corrisposta o del beneficio riconosciuto,
b) l’assenza di giustificativi di spesa, c) la natura compensativa del
disagio o della penosità della prestazione resa, d) il rapporto di
necessaria funzionalità con la prestazione lavorativa, e) la sottesa
garanzia di salvaguardia del livello retributivo e di adeguamento ai

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affidamenti ingenerati nella controparte (cfr., da ultimo, Cass. 19

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maggiori oneri derivanti dal nuovo ambiente di lavoro, f) il prelievo
contributivo effettuato (la cui mancanza non può, tuttavia, deporre
necessariamente nel senso della connotazione quale esborso della
indennità riconosciuta e della esclusione della natura retributiva);
2.5. diversamente, la finalità di tenere indenne il lavoratore da

trasferito e che ha sostenuto nell’interesse dell’imprenditore (non
attinenti, perciò, all’adempimento degli obblighi impliciti nella
prestazione lavorativa, cui egli è contrattualmente tenuto) è indice
della natura non retributiva dell’emolumento, normalmente
collegato ad una modalità della prestazione lavorativa richiesta per
esigenze straordinarie, priva dei caratteri della continuità e
determinatezza (o determinabilità) e fondata su una causa
autonoma rispetto a quella retributiva, con tendenziale esclusione,
per volontà collettiva, dalla base di computo del t.f.r., che, tuttavia,
non può estendersi al di là dell’espressa previsione derogatoria
rispetto alla generale previsione codicistica;
2.6. i suddetti principi vanno, poi, coniugati con quello più
strettamente attinente all’onere della prova, considerato che, per
l’art. 2120 cod. civ., ove i contratti collettivi non contengano
diversa previsione, la retribuzione annua comprende tutte le
somme corrisposte a titolo non occasionale e non di rimborso spese
e che l’esclusione di una o più voci dalla base retributiva,
costituendo deroga all’indicato principio, presuppone in primo luogo
una volontà della norma collettiva che neghi espressamente
l’inclusione, ed esige, poi, una specifica prova di questa negazione
da parte di colui che l’invochi (v. Cass. 14 agosto 2004, n. 15889);
2.7. alla stregua dei criteri identificativi utili per la descritta
valutazione di tipo induttivo, deve ritenersi che l’esame compiuto
dalla Corte del merito non presenti gli errori e le carenze denunciati

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spese che quest’ultimo non avrebbe incontrato se non fosse stato

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ai fini della individuazione della natura dell’elargizione in
discussione;
2.8. del resto, secondo quanto da questa Corte affermato con
riguardo al trattamento economico aggiuntivo attribuito al

di trasferimento presso altra sede lavorativa), alle somme erogate
al suddetto titolo va riconosciuta natura retributiva qualora si tratti
di somme compensative della maggiore gravosità e del disagio
morale ed ambientale dell’attività lavorativa prestata, presso la
sede oggetto di trasferimento, per adempiere, sia pur
indirettamente, gli obblighi della prestazione lavorativa, assumendo
rilievo non il carattere forfetario o meno dell’erogazione, ma
esclusivamente il collegamento sinallagmatico con la prestazione
lavorativa, risolvendosi la corresponsione dell’importo in un
adeguamento della retribuzione per i maggiori esborsi in
considerazione delle (mutate) condizioni ambientali in cui il
lavoratore presta la propria attività (cfr. Cass. 18 marzo 2009, n.
6563, Cass. 21 aprile 2016 n. 8086, Cass. 22 luglio 2016, n.
15217, Cass. 19 gennaio 2017, n. 1314, Cass. 22 febbraio 2018, n.
4340);
2.9. la decisione impugnata, là dove ha attribuito rilevanza al
carattere periodico dell’erogazione, alla corresponsione in misura
fissa (forfetaria annuale, in quote periodiche anticipate) e senza
documentazione giustificativa, alla finalità di contributo corrisposto
in relazione alle esigenze abitative personali del lavoratore,
all’essere la stessa condizionata al permanere della sistemazione
abitativa, è coerente con i principi sopra ricordati;
2.10. corretto è stato anche il richiamo al principio della
onnicomprensività della retribuzione da prendere a base del t.f.r.
di cui all’art. 2120 cod. civ. – principio che può essere derogato solo

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lavoratore che presti la propria opera all’estero (id est per l’ipotesi

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dai contratti collettivi stipulati successivamente all’entrata in vigore
della normativa e a condizione che gli stessi prevedano in modo
esplicito la deroga – evidenziandosi che questa Corte ha ritenuto
non censurabile l’interpretazione dei giudici di merito che, al
cospetto di una clausola di contrattazione collettiva strutturata

per il personale delle aree professionali dipendenti dalle aziende di
credito – “nel qualificare i trattamenti con finalità similari,
corrisposti al funzionario trasferito o in missione, come erogazioni
della società al fine di compensare il lavoratore delle spese
connesse al trasferimento”, ha considerato “che tali trattamenti
non rientrino nella deroga prevista dal c.c.n.l. ai fini del calcolo del
trattamento di fine rapporto, ma ricadano sotto la disciplina
generale dell’art. 2120 cod. civ.” (così Cass. n. 3278/2004 cit.) ed
analogamente, rispetto a previsioni con clausole della
contrattazione collettiva temporalmente applicabile,
sostanzialmente sovrapponibili a quella contenuta nell’art. 69, ha
confermato l’interpretazione dei giudici di merito secondo cui “tale
disposizione altro non è che una maggiore specificazione del
disposto dell’art. 2120 cod. civ. che già esclude dal computo del
t.f.r. le prestazioni a titolo occasionale e quanto è stato corrisposto
a titolo di rimborso spese” (Cass. 25 novembre 2005, n. 24875 e,
da ultimo, Cass. 8086/2016 cit.);
3. alla stregua di tali considerazioni, il ricorso va respinto;
4.

le spese del presente giudizio di legittimità seguono la

soccombenza della ricorrente e si liquidano come da dispositivo;
5. va dato atto dell’applicabilità dell’art. 13, co. 1 quater, del
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, co.
17, legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.

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come quella in esame – art. 73 del c.c.n.l. per i quadri direttivi e

R. Gen. N. 10294/2015

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento,
in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di
legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00
per compensi professionali, oltre accessori come per legge e

Michele Iacoviello, antistatario.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello
stesso articolo 13.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 23 maggio 2018.

rimborso forfetario in misura del 15% da corrispondersi all’avv.

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