Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20504 del 29/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 29/08/2017, (ud. 19/04/2017, dep.29/08/2017),  n. 20504

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27172-2015 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MASSIMO VENERI;

– ricorrente –

contro

AMIA VERONA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3030/2015 del TRIBUNALE di VERONA, depositata

il 13/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/04/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016 la redazione della presente motivazione in forma semplificata e dato atto che il ricorrente ha depositato memoria, osserva quanto segue:

Il Tribunale di Verona, in composizione monocratica, con sentenza n. 3030/2015, depositata il 13 novembre 2015, non notificata, dichiarò inammissibile l’appello proposto dal sig. S.G., nei confronti di Amia Verona S.p.A., avverso la sentenza del Giudice di Pace di Verona, che aveva rigettato la domanda proposta dal S. di ripetizione dell’IVA versata sulle fatture inviate per il pagamento della tariffa d’igiene ambientale per il periodo 2005-2009.

Avverso la pronuncia resa dal Tribunale in grado d’appello il S. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La società intimata non ha svolto difese.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia “violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 in relazione all’art. 10 c.p.c., comma 2 e art. 339 comma 3 e art. 113 c.p.c., comma 2”, deducendo che erroneamente il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l’appello sul presupposto che trattandosi di controversia di valore inferiore a 1100,00 Euro, la decisione resa dal Giudice di Pace, pur in assenza di espresso riferimento, doveva intendersi pronunciata secondo equità e ciò anche ove la regola di equità adottata fosse coincidente con una norma di legge.

Secondo il ricorrente il Tribunale aveva omesso di considerare che la domanda, oltre alla restituzione di quanto versato a titolo di IVA per l’importo di Euro 90,48, conteneva la richiesta di condanna alla corresponsione degli interessi dalle singole scadenze alla domanda, oltre agli interessi successivi al soddisfo; donde l’omessa menzione di volere contenere la domanda nei limiti di valore della pronuncia secondo equità, equivaleva a dichiarazione di valore nei limiti della competenza per valore del giudice adito e quindi oltre l’importo di Euro 1100,00 entro il quale il Giudice di Pace deve necessariamente pronunciare secondo equità.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la “violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 in relazione al D.L. n. 78 del 2010, art. 14, comma 33 e D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238 – D.L. n. 208 del 2008, art. 5, comma 2 quater”, censurando la statuizione con la quale il Giudice di Pace aveva ritenuto di disattendere la questione posta dall’attore in punto di non debenza dell’IVA alla stregua della disposizione di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 14, comma 3, secondo il quale la disposizione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238 doveva interpretarsi nel senso che da natura della tariffa ivi presente non è tributaria, con la conseguenza che essa deve essere assoggettata ad IVA”, senza avvedersi che la disposizione doveva intendersi riferita alla tariffa integrata ambientale (cd. TIA 2), laddove l’istanza di rimborso era relativa al periodo 2005-2009 per cui, in assenza dei regolamenti attuativi, e non avendo il Comune di Verona comprovato di avere comunque adottato la cd. TIA 2, l’istanza di rimborso dell’IVA sulle fatture emesse per il pagamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani doveva intendersi riferita alla tariffa d’igiene ambientale (TIA 1) avente, secondo la richiamata giurisprudenza di questa Corte, natura di mera variante della TARSU, e quindi di tributo.

Il primo motivo è manifestamente infondato.

Premesso che non è qui in discussione la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di rimborso dell’IVA corrisposta sulle fatture per il pagamento della cd. TIA 1, così come proposta dinanzi al Giudice di pace dal ricorrente, dovendo la stessa essere qualificata come domanda di ripetizione d’indebito oggettivo (cfr. Cass. sez. 3, 7 marzo 2017, n. 5627), essendo la stessa consequenziale alla natura tributaria della tariffa d’igiene ambientale (in tal senso, del resto si sono espresse le Sezioni unite di questa Corte: cfr. Cass. 16 marzo 2016, n. 5078; Cass. 12 novembre 2015, n. 23114; Cass. 21 giugno 2010, n. 14903), la competenza per valore del giudice adito deve seguire gli ordinari criteri di cui all’art. 10 c.p.c.

Parte ricorrente assume l’erroneità in diritto della pronuncia del Tribunale – nella parte in cui ha ritenuto la sentenza del Giudice di pace emanata secondo equità, in relazione all’art. 113 c.p.c., comma 2, pur in assenza di espressa menzione in tal senso da parte del giudicante, in quanto resa in controversia il cui valore non eccede il limite di Euro millecento – perchè la domanda era comprensiva della corresponsione degli interessi (legali) dalle singole scadenze sino alla proposizione della domanda, oltre i successivi a maturarsi sino al soddisfo, di modo che l’omessa menzione di volere contenere la domanda nei limiti di valore della pronuncia secondo equità, equivaleva a dichiarazione di valore nei limiti della competenza per valore (Euro cinquemila) del giudice adito e quindi oltre l’importo di Euro 1100,00 entro il quale il Giudice di Pace deve necessariamente pronunciare secondo equità.

Tale assunto non può essere condiviso.

Posto che è noto che, secondo quanto stabilito dall’art. 10 c.p.c., comma 2, gli interessi scaduti si sommano con il capitale, mentre essi (art. 1283 c.c.) possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi, nel caso di specie, in cui la domanda di ripetizione d’indebito oggettivo, dell’importo di Euro 90,48, era relativa al periodo dal 16 maggio 2005 al 2 marzo 2009, e che gli interessi al tasso legale per detto periodo erano computati al tasso del 2,50% dal 16 maggio 2007 al dicembre 2007 e al 3,00% annuo dal 1 gennaio 2008 al 2 marzo 2009, è agevole rilevare in virtù di mero calcolo matematico come la domanda, pur in applicazione del disposto dell’art. 10 c.p.c., comma 2, resti largamente al di sotto del limite di valore di Euro millecento, in relazione al quale l’art. 113 c.p.c., comma 2, prevede che il Giudice di pace pronunci secondo equità.

Da ciò deriva la correttezza della statuizione del Tribunale, che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal S. avverso la sentenza del Giudice di pace secondo il disposto dell’art. 339 c.p.c., comma 2 per non avere l’appellante indicato quale sia stata la regola di equità applicata dal primo giudice alla ripetizione d’indebito sottoposta al suo esame, e per avere omesso di specificare quale fosse la norma comunitaria assunta come violata o quali fossero i principi regolatori della materia che il primo giudice non avrebbe rispettato.

Deve invece essere dichiarata l’inammissibilità del secondo motivo, perchè diretto a censurare una statuizione di merito che è propria della sentenza di primo grado, laddove la pronuncia resa dal Tribunale in secondo grado ha natura di pronuncia in rito sull’inammissibilità dell’appello, perchè proposto avverso sentenza del Giudice di Pace che doveva intendersi pronunciata secondo equità, ai sensi dell’art. 113 c.p.c., comma 2, e senza che, come si è detto, l’appellante avesse indicato, in relazione a quanto previsto dall’art. 339 c.p.c., comma 3, quali fossero la norma comunitaria o i principi regolatori della materia da intendersi violati.

Il ricorso va dunque rigettato.

Nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’intimata svolto difese.

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2017

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