Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20504 del 12/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 12/10/2016, (ud. 20/06/2016, dep. 12/10/2016), n.20504

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. DOVERE Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27473/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

GIGG GRUPPO INTERMEDIO GRANDI GESTIONI SRL O GRUPPO INTEMELIO GRANDI

GESTIONI SRL;

– intimato –

nonchè da:

GIGG GRUPPO INTERMEDIO GRANDI GESTIONI SRL O GRUPPO INTEMELIO GRANDI

GESTIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 43, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIOVANNI MARONGIU giusta delega in calce;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 123/2009 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 02/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/06/2016 dal Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE;

udito per il ricorrente l’Avvocato CASELLI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale, rigetto incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso principale, rigetto del 1 motivo, assorbito il 2

motivo del ricorso incidentale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’Agenzia delle Entrate accertava un maggior reddito ai fini Irpeg, Irap ed Iva per l’anno di imposta (OMISSIS) nei confronti della G.I.G.G. s.r.l. Gruppo Intemelio Grandi Gestioni, per l’indebita rivalutazione ex L. n. 342 del 2000, di immobilizzazioni materiali consistite in spese per manutenzione e riparazione, con i conseguenti effetti sul reddito di impresa.

2. L’atto veniva impugnato dinanzi alla CTP di Imperia, che respingeva il ricorso.

3. L’appello della società avverso tale decisione veniva accolto parzialmente dalla CTR della Liguria, la quale accoglieva le controdeduzioni dell’ufficio in merito alla novità della domanda di riliquidazione dell’imposta avanzata dalla appellante, riteneva destituito di fondamento l’appello, salvo che a riguardo della disapplicazione delle sanzioni D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 8, che dichiarava non dovute.

4. Ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza appena menzionata l’Agenzia delle Entrate, formulando un motivo di ricorso.

5. La resistente ha replicato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia l’insufficienza della motivazione su fatto decisivo della controversia, in quanto la CTR non ha indicato le disposizioni il cui coordinamento sarebbe difficoltoso nè gli elementi positivi di confusione che le renderebbero equivoche; di talchè la statuizione concernente la disapplicazione delle sanzioni sarebbe priva di adeguato sostegno motivazionale.

2. Il motivo è fondato. La più recente giurisprudenza di legittimità si è stabilmente attestata sul principio per il quale, in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme fiscali, il potere del giudice tributario di dichiarare l’inapplicabilità delle sanzioni in caso di obiettive condizioni d’incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle norme alle quali la violazione si riferisce, potere conferito dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8 e ribadito, con più generale portata, dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 2 e quindi dall’art. 10, comma 3, dello Statuto del contribuente, deve ritenersi sussistente quando la disciplina normativa, della cui applicazione si tratti, contenga una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltoso per l’equivocità del loro contenuto, derivante da elementi positivi di confusione.

Come è stato osservato, il carattere impugnatorio del processo tributario derivante dal meccanismo d’instaurazione previsto dallo stesso D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 2, lett. c), art. 19 e art. 24, comma 2, e consistente nell’impugnazione del provvedimento impositivo, volta ad ottenere il sindacato giurisdizionale sulla legittimità formale e sostanziale del medesimo, con indagine sul rapporto tributario nei limiti dei motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell’amministrazione, che il contribuente deve specificatamente dedurre nel ricorso introduttivo in primo grado – comporta che detti motivi costituiscono la causa petendi della domanda di annullamento (petitum) dell’atto impositivo (Cass. 20398/05), con conseguente inammissibilità di nuove causae petendi introdotte in corso di causa o con l’appello, come sancito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 1 (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 440 del 14/01/2015, Rv. 634427).

Da ciò derivano importanti implicazioni. In primo luogo sussiste l’onere di allegare la ricorrenza di siffatti elementi di confusione, se esistenti; esso grava sulla parte contribuente, sicchè va escluso che il giudice tributario di merito debba decidere d’ufficio l’applicabilità dell’esimente; di conseguenza, non è consentita una censura avente per oggetto la mancata pronuncia d’ufficio sul punto (ex multis, Cass. 22890/06 e 4031/12). Ancora, ove la questione sia stata tardivamente introdotta solo in corso di causa, deve essere pronunciata l’inammissibilità della stessa. Infine, e ciò rileva in particolar modo nel caso che occupa, non può ipotizzarsi una ‘domanda implicità se con ciò si finisce per escludere quell’onere di specificazione e di allegazione che si è sopra menzionato.

La motivazione resa dalla CTR, nell’omettere gli elementi fattuali che, portati nel processo dalla parte interessata, sosterebbero il giudizio di sussistenza di oggettiva incertezza interpretativa della norma, risulta del tutto inadeguatezza a superare la soglia della mera apparenza, perchè essa non permette di ricostruire il percorso logico-giuridico che, a partire da specifici elementi di fatto, è sfociato nell’esito censurato dal ricorrente.

2. Con il ricorso incidentale la società G.I.G.G., oltre ad argomentare la ritenuta inammissibilità e comunque infondatezza dell’impugnazione di parte avversa, ha dedotto l’omessa motivazione della sentenza della CTR, asserendo che le spese rivalutate sono da ritenersi beni materiali e che solo a fini di miglior chiarezza contabile erano state indicate come beni immateriali; ma ciò non può mutare la natura di tali spese sicchè la CTR ha omesso di motivare adeguatamente sulla loro qualificazione come beni immateriali; fatto decisivo giacchè l’ufficio non ha mai messo in dubbio che le immobilizzazioni materiali siano rivalutabili ex L. n. 342 del 2000.

Il motivo è inammissibile perchè è carente nella illustrazione del fatto. Nel giudizio di cassazione, l’autosufficienza del controricorso, assolvendo alla sola funzione di contrastare l’impugnazione altrui, è assicurata, ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 2, che richiama l’art. 366 c.p.c., comma 1, anche quando l’atto non contenga l’autonoma esposizione sommaria dei fatti della causa, ma si limiti a fare riferimento ai fatti esposti nella sentenza impugnata ovvero alla narrazione di essi contenuta nel ricorso. Tuttavia, l’atto, quando racchiuda anche un ricorso incidentale, deve contenere, in ragione della sua autonomia rispetto al ricorso principale, l’esposizione sommaria dei fatti della causa ai sensi del combinato disposto dell’art. 371 c.p.c., comma 3 e art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, sicchè è inammissibile ove si limiti ad un mero rinvio all’esposizione contenuta nel ricorso principale e non sia possibile, nel contesto dell’impugnazione, rinvenire gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalla parti, senza necessità di ricorso ad altre fonti (Sez. 3, Sentenza n. 18483 del 21/09/2015, Rv. 637061).

5. In conclusione, va accolto il ricorso principale. In conseguenza, la sentenza impugnata deve essere cassata.

Va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale.

La società resistente va condannata alla rifusione delle spese in favore della ricorrente Agenzia delle Entrate, che si liquidano complessivamente in euro tremila per compensi, in euro duecento per esborsi, oltre accessori come per legge.

PQM

Accoglie il ricorso principale e cassa la sentenza impugnata. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Condanna la società resistente alla rifusione delle spese in favore della ricorrente Agenzia delle Entrate, liquidate complessivamente in euro tremila per compensi, in euro duecento per esborsi, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA