Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20504 del 06/09/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 20504 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: VIRGILIO BIAGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BERRA Piergiorgio, rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Pace, giusta
delega in atti;

>2

)

– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n.
9/31/08, depositata il 22 maggio 2008.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’ 11 aprile
2013 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;
uditi l’avv. Fabio Pace per il ricorrente e l’avvocato dello Stato Marco La

Data pubblicazione: 06/09/2013

Greca per la controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Tommaso
Basile, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. Piergiorgio Berra, già dirigente Enel, propone ricorso per cassazione
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte
indicata in epigrafe, con la quale, accogliendo l’appello dell’Ufficio, è stato

rispetto all’aliquota del 12,5%, operata in relazione alla somma versatagli
nel 2000 a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza
integrativa aziendale (PIA).
Il giudice a quo ha ritenuto applicabile l’ordinario regime della
tassazione separata previsto dagli artt. 16 e 17 del TUIR.
2. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
3. Il contribuente ha depositato memoria.
Considerato in diritto
1. Con il secondo motivo di ricorso, da esaminare per primo per ragioni
di priorità logico-giuridica, il contribuente denuncia la violazione dell’art.
57 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere il giudice a quo escluso che l’Ufficio
appellante avesse introdotto in quella sede nuove eccezioni.
Il motivo è infondato, in base al consolidato principio secondo il quale,
quando il contribuente impugni il silenzio rifiuto formatosi su una istanza di
rimborso, deve dimostrare che, in punto di fatto, non sussiste nessuna delle
ipotesi che legittimano il rifiuto, e l’amministrazione finanziaria può, dal
canto suo, difendersi quindi “a tutto campo”, non essendo vincolata ad una
specifica motivazione di rigetto. Ne consegue che le argomentazioni con le
quali l’Ufficio nega il diritto al rimborso non sono soggette alla preclusione
posta dall’art. 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in quanto, comunque,
attengono all’originario thema decidendum (sussistenza o insussistenza dei
presupposti che legittimano il rifiuto del rimborso), fatto salvo il limite del
giudicato (ex plurimis, Cass. nn. 11682 del 2007, 21314 del 2010).
2. Con il primo ed il terzo motivo, i quali, per la loro intima connessione,
vanno trattati congiuntamente, è riproposta la questione del regime fiscale
delle somme corrisposte a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di

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negato il diritto del contribuente al rimborso della maggiore ritenuta IRPEF,

previdenza integrativa aziendale erogato dal fondo previdenziale
FONDENE L/P .I.A.
3. I motivi sono fondati nei sensi di seguito precisati.
La questione è stata risolta dalle Sezioni unite di questa Corte con la
sentenza n. 13642 del 2011, resa in controversia analoga, che ha affermato il
seguente principio: .
Alla stregua di tale principio, il meccanismo impositivo di cui all’art. 6
della legge n. 482 del 1985 (aliquota del 12,5% sulla differenza tra
l’ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del
2% per ogni anno successivo al decimo) si applica a coloro che siano iscritti
al fondo di previdenza complementare aziendale FONDENEL/P.I.A. da
epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993, sulle
somme percepite a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di
previdenza integrativa aziendale, solo limitatamente agli importi maturati
entro il 31.12.2000 che provengano dalla liquidazione del rendimento
finanziario del capitale; per tale dovendosi intendere, come espressamente
precisato nella parte motiva della citata sentenza delle Sezioni unite, il
“rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato, da parte del Fondo,
del capitale accantonato” (cfr., da ult., Cass. nn. 287 e 5376 del 2012, 3785
del 2013).
4. Il ricorso va, pertanto, in detti termini accolto, la sentenza impugnata
deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione
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antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un fondo di

ESENTE DA REGISTr.AZIONE
AI SENSI DEL D2.1:.
N. 13; TAB. ALI,. 1. N. 5
MATEUIA TRIBUTAkIA

tributaria regionale del Piemonte, la quale procederà a nuovo esame della
controversia, uniformandosi all’enunciato principio, oltre a provvedere
anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, rigetta il secondo,
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa,
anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale

Così deciso in Roma 1’11 aprile 2013.

del Piemonte.

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