Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20504 del 03/08/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 20504 Anno 2018
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA

sul ricorso 5867-2013 proposto da:
ISTITUTO

I.N.P.S.

PREVIDENZA SOCIALE C.F.
persona

del

suo

NAZIONALE

DELLA

80078750587,

Presidente

e

in

legale

rappresentante pro tempore, in proprio e
quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.
2018
1588

Società di Cartolarizzazione dei Crediti
I.N.P.S.

C.F.

05870001004,

elettivamente

domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29

Data pubblicazione: 03/08/2018

presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,
rappresentato e difeso dagli avvocati
ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE
ROSE, LELIO MARITATO giusta delega in atti;

contro

SALP EDIL S.R.L., SERIT SICILIA S.P.A. C.F.
00833920150;
– intimati –

Nonché da:
SERIT SICILIA S.P.A. C.F. 00833920150, ora
RISCOSSIONE

SICILIA

RISCOSSIONE

PROVINCIA

S.P.A.,

AGENTE

CALTANISSETTA,

in

persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA E. DUSE 5/G, presso lo studio
dell’avvocato ANGELA MARIA LORENA CORDARO,
rappresentata e difesa dall’avvocato
GIUSEPPE BALISTRERI giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale

contro

SALP EDIL S.R.L., in persona del legale
rappresentante pro tempore domiciliata in

– ricorrente –

ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la cancelleria
della Corte di Cassazione, rappresentata

e

difesa dall’avvocato DAVIDE CARLO SCHILLACI
giusta delega in atti;

contro

I.N.P.S.

ISTITUTO

PREVIDENZA SOCIALE C.F.
persona

del

suo

NAZIONALE

DELLA

80078750587,

Presidente

e

in

legale

rappresentante pro tempore, in proprio e
quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.
Società di Cartolarizzazione dei Crediti
I.N.P.S.

05870001004,

C.F.

elettivamente

domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29
presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,
rappresentato

e

difeso

dagli

avvocati

ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE
ROSE, LELIO MARITATO giusta delega in calce
alla copia del controricorso incidentale
notificata;
– resistente con procura –

avverso la sentenza n. 18/2012 della CORTE
D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il
16/02/2012 R.G.N. 174/2010;

– controricorrente al ricorso incidentale –

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 11/04/2018 dal
Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto

che ha concluso per inammissibilità di
entrambi i ricorsi in subordine rigetto dei
ricorsi;
udito l’Avvocato SGROI ANTONINO.

Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA’

RG n 5867/2013

FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Messina, in riforma del Tribunale di Caltanissetta , ha
accolto le opposizioni proposte dalla soc Salp Edil a r.l. al verbale di
accertamento dell’Inps nonché alla cartella esattoriale relativa al pagamento di
contributi ed ha affermato il diritto della società a godere degli sgravi di cui
all’art 3, comma 5, L. n. 448/1998 ,previsti per le imprese che realizzino un

Secondo l’Inps la soc, Salp Edil non aveva diritto al beneficio in quanto
l’incremento occupazionale andava calcolato al netto delle diminuzioni
occupazionali verificatisi nelle società sulle quali la Salp Edil aveva un controllo
di fatto , così come inteso dall’art.2359 cc., e cioè le soc consortili Termini 50
e Ansal srl, di cui la Salp Edil era titolare del 50% delle quote .
Secondo la Corte territoriale la mera detenzione del 50% del capitale sociale
da parte della Salp Edil

non poneva quest’ultima in condizioni di poter

esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria delle due società,
tenuto conto che il restante capitale delle suddette due società era detenuto da
un unico altro socio La Placa Angelo srl ,del tutto autonomo ed indipendente
fino a prova contraria, e che , anzi, dalla lettura dei verbali emergeva che le
delibere assembleari erano state prese alla presenza dell’intero capitale sociale
senza che la Salp Edil avesse mai assunto un’influenza dominante .
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’Inps con un unico articolato motivo.
Resiste la soc Salp Edil srl con controricorso nonché la soc Riscossione Sicilia
spa che propone anche ricorso incidentale .
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.L’Inps denuncia violazione dell’art 3, commi 5 e 6, L n 448/1998; dell’art 4 ,
comma 1°, L n 448/2001 , nonché degli artt. 2359 cc e 2697 cc .
Si duole che la Corte territoriale abbia escluso che la soc Salp Edil , titolare del
50% delle quote della soc Termini 50 e della soc An Sal Costruzioni ,avesse
un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria delle suddette società .
Sottolinea che la finalità della legislazione degli sgravi era quella di incentivare
l’occupazione in alcune zone del territorio nazionale riducendo gli oneri
contributivi a carico delle imprese e che , tuttavia, era necessario che tali

incremento occupazionale .

RG n 5867/2013

benefici fossero concessi solo a quegli imprenditori che avessero incrementato
effettivamente l’occupazione ed in particolare, in caso di collegamenti
societari,i1 legislatore prevedeva che l’incremento di occupazione fosse valutato
globalmente tenendo conto di tutti i dipendenti occupati presso le aziende
collegate o controllate .
Deduce che la Salp Edil , con la titolarità del 50% delle quote, aveva voti

suddette società . Osserva, inoltre, che La Placa Salvatore era amministratore
delegato di entrambe le soc. consortili ed era anche socio della Salp Edil ; che
tutte le società svolgevano attività edile , avevano sede al medesimo indirizzo
ed il capitale sociale residuo delle due società consortili era nelle mani della soc
La Placa Angelo srl
2.11 ricorso deve essere accolto .
L’art 3, comma 5, I,n.448 del 1998 riconosce ai datori di lavoro privati ed agli
enti pubblici economici, operanti in alcune regioni , uno sgravio dei contributi
dovuti all’INPS “per i nuovi assunti negli anni 1999, 2000 e 2001 ad
incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 1998” .
Il comma 6 , lett. d) , dell’articolo citato stabilisce , per quel che qui rileva ,che
“le agevolazioni previste dal comma 5 si applicano a condizione che:…..
d) l’incremento della base occupazionale venga considerato al netto delle
diminuzioni occupazionali in società controllate ai sensi dell’articolo 2359 del
codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto

Alla concessione dei benefici contributivi previsti dalla norma in caso di
incremento occupazionale ostano, pertanto, sia quei rapporti tra imprese che
si concretizzano in quelle forme di controllo e collegamento espressamente
regolate dall’ad 2359 cc , sia quei rapporti tra imprese che si traducano, sul
piano fattuale, in condotte costanti e coordinate di collaborazione, di comune
agire sul mercato in ragione di un comune nucleo proprietario o di altre
specifiche ragioni attestanti perduranti legami di interessi ,anche essi comuni,
che conducano ad ideare o fare attuare operazioni coordinate di
ristrutturazione, comportanti licenziamenti da parte di un’impresa e
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sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria delle

RG n 5867/2013

l’assunzione di lavoratori da parte dell’altra ,senza che in tale evenienza il
rapporto di lavoro possa essere considerato nuovo ai fini contributivi ( cfr Cass
n. 16288/2011) . In sostanza deve negarsi il diritto a godere dei benefici tutte
le volte che circostanze oggettive attestino l’utilizzazione dei benefici per
finalità diverse da quelle per le quali sono stati concepiti.
Alla luce delle citate disposizioni deve, pertanto, affermarsi che l’attribuzione

un reale incremento occupazionale di cui sussista la prova e che, invece, tale
incremento occupazionale è da escludersi allorchè ricorrano le ragioni
ostative elencate alla lettera I) citata .
3.Con riferimento all’onere probatorio costituisce principio più volte affermato
da questa Corte che , in materia di sgravi e fiscalizzazioni, essendo il
pagamento dei contributi un’obbligazione nascente dalla legge, spetta al
debitore dimostrare il suo esatto adempimento e, quindi, grava sull’impresa
che vanti il diritto al beneficio contributivo l’onere di provare la sussistenza dei
necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta
invocata (cfr. Cass. n. 5137 / 2006, Cass. Sez. U. n. 6489/ 2012; da ultimo,
Cass. n 13011/ 2017).
Nella fattispecie era onere della società Salp Edil , che invoca i benefici, dare la
prova che si trattava di una genuina operazione di incremento occupazionale.
4.Questa Corte ha , altresì, specificato con riferimento alla questione se sia il
datore di lavoro ,aspirante al beneficio, che deve dimostrare l’inesistenza di
situazione ostative, ovvero sia l’Istituto che ne debba fornire la prova come
fatto impeditivo, che “occorre dunque chiedersi nelle varie fattispecie se un
determinato fatto sia costitutivo dell’effetto (es., la buona fede, la diligenza,
l’assenza di cause giustificative, ovvero di cause ostative, come nella specie),
ovvero se il suo contrario ne impedisca la nascita (es., la mala fede, la colpa, la
presenza di una causa giustificativa, ovvero la presenza di una causa ostativa).
Ed infatti se di fatto costitutivo si tratta, non vi è dubbio che l’onere probatorio
sul punto spetti all’attore, mentre se è fatto impeditivo il relativo onere non
può che spettare al convenuto”( cfr Cass 18487/2003, n 2616/2010).

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dei benefici contributivi in esame in tanto è giustificata in quanto si traduca in

RG n 5867/2013

Nella fattispecie il dato normativo consente di ritenere che spetta alla società
che richiede il beneficio fornire la prova degli elementi costitutivi vale a dire
dell’incremento occupazionale e della mancanza di finalità elusive e cioè
dell’insussistenza di un collegamento tra aziende tale da potersi affermare che
queste fanno capo ad un unico soggetto ,anche per interposta persona , o
che sussiste una situazione di controllo societario

nella sua interezza il contributo, dimostrare che ricorrono le condizioni
richieste dalla legge per averne diritto.
5.Ciò premesso venendo ad esaminare la fattispecie in esame va rilevato che
la Corte territoriale non si è attenuta ai suddetti principi atteso che , a fronte
della contestazione dell’Inps ,che aveva dedotto elementi di sospetto ( l’
identità di sede e di attività ,nonché il comune riferimento soggettivo negli
assetti proprietari ) , dopo aver esaminato l’ipotesi di cui all’art 2359 cc , ha
affermato che ” se è vero che la Salp Edil ha acquisito il 50% delle società
Termini 50 e Ansa! , è anche vero che l’ulteriore 50% delle suddette società è
detenuto da un unico altro socio, la soc La Placa Angelo srl, del tutto autonomo
ed indipendente , fino a prova contraria , dalla società appellante “.
La Corte territoriale mostra di non considerare che era onere della soc Salp
Edil fornire la prova che gli assetti proprietari consentivano , comunque, di
escludere un controllo societario o la riconducibilità delle varie società ad un
unico gruppo, come contestato dall’Inps.
Quest’ultimo nel verbale ispettivo aveva evidenziato, infatti, che tutte le
società ruotavano intorno a tre soggetti aventi tutti lo stesso cognome ” La
Placa ” ;l’amministratore delegato di entrambe le società consortile era La
Placa Salvatore il quale era anche socio della SalpEdil ; le tre società
svolgevano la stessa attività nel settore dell’edilizia ed avevano sede presso lo
stesso indirizzo ,anche se collocate su piani ed ingressi diversi .
La Corte territoriale , pertanto, avrebbe dovuto accertare se la soc Salp Edil
avesse fornito la prova dell’inesistenza di una sua posizione dominante o di
collegamenti o controlli societari tali per cui l’incremento occupazionale

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Fa carico, quindi, alla soc Salp edil ,che contesta la pretesa dell’INPS a ricevere

RG n 5867/2013

avrebbe dovuto essere valutato globalmente tenendo conto di tutti i dipendenti
occupati presso le aziende collegate o controllate .
6.Va , altresì accolto il ricorso incidentale proposto dalla soc Riscossioni Sicilia
spa. Quest’ultima denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art 112
cpc non avendo la Corte d’appello esaminato e deciso sull’eccezione di difetto
di legittimazione passiva sollevato dalla soc Serit Sicilia ( ora Riscossioni

la questione non è stata esaminata dalla Corte d’appello anche il ricorso
incidentale deve essere accolto .
7.In conclusione la sentenza impugnata deve essere cassata dovendo il
giudice di rinvio esaminare se la soc SalpEdil abbia fornito la prova ,sulla
stessa incombente ,del diritto ad usufruire dei benefici contributivi nonché la
fondatezza o meno dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata
dalla soc Riscossioni Sicilia .
Il giudice di rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente
giudizio di legittimità .
PQM

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mb- /1- t

Accoglie il ricorso principale e quello incidentale , cassa la sentenza impugnata
e rinvia alla Corte d’appello di Catania anche per le spese del presente giudizio.
Roma 11/4/2018

Sicilia) come risultante a pag 2 della comparsa . Poiché a riguardo è palese che

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