Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20503 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/09/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 29/09/2020), n.20503

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26455-2019 R.G. proposto da:

K.B.B., B.A., elettivamente domiciliati

in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTI DI CASSAZIONE, rappresentati

e difesi dall’avvocato ALEXANDER SCHUSTER;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATCRA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

e contro

PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO;

– intimato –

per regolamento di competenza avverso il decreto del TRIBUNALE di

PESARO, depositato il 08/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

PIETRO LAMORGESE;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. DE RENZIS LUISA, che chiede il

rigetto del ricorso per regolamento facoltativo di competenza.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto camerale dell’8 luglio 2019, il Tribunale di Pesaro ha accolto il ricorso, del D.P.R. n. 396 del 2000, ex art. 95, proposto dal Pubblico Ministero per la rettificazione parziale della trascrizione effettuata dal Sindaco di (OMISSIS) nei registri dello stato civile di un atto di nascita di due minori ( G. e R.) da parto gemellare, avvenuto in data (OMISSIS) in California, con indicazione di due padri, B.A. (cittadino italiano) e K.B.B. (cittadino italiano e bulgaro), il primo intenzionale e il secondo anche genetico, sulla base di una sentenza di accertamento prenatale emessa dalla Corte Superiore della California, Contea di Riverside, in data 8 febbraio 2018, che disponeva la formazione dell’atto di nascita oggetto della domanda di trascrizione.

Il Tribunale ha concluso per la contrarietà all’ordine pubblico della trascrizione dell’atto di nascita, disponendo che fosse rettificato mediante cancellazione del riferimento al padre intenzionale, restando ferma l’indicazione del padre biologico.

Avverso tale statuizione B.A. e K.B.B. propongono ricorso per regolamento facoltativo di competenza e chiedono di dichiarare l’incompetenza del Tribunale di Pesaro nel procedimento del D.P.R. n. 396 del 2000, ex art. 95, la nullità del decreto impugnato e la competenza per materia della Corte di appello di Ancona, limitatamente alla questione pregiudiziale inerente all’efficacia del provvedimento straniero.

Il Ministero dell’interno, già intervenuto innanzi al tribunale in senso adesivo alle difese del Pubblico Ministero, ha depositato memoria ex art. 47 c.p.c., u.c..

La Procura Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I ricorrenti denunciano:

a) l’incompetenza per materia del Tribunale di Pesaro, essendo competente la Corte di appello di Ancona, in via esclusiva, per l’accertamento, ai sensi della L. n. 218 del 1995, artt. 65 e 66, dei requisiti di efficacia in Italia del provvedimento straniero da cui la Procura aveva fatto discendere l’illegittimità della trascrizione e la necessità di ordinarne la rettificazione;

b) la violazione dell’art. 34 c.p.c., secondo il quale, se per legge o per esplicita domanda di una delle parti è necessario decidere, con efficacia di giudicato, una questione pregiudiziale che appartiene, per materia o per valore, alla competenza di un giudice superiore, il giudice adito rimette tutta la causa a quest’ultimo, assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione davanti a lui; i ricorrenti osservano, a tal fine, che si tratterebbe di una questione di stato non definibile dal Tribunale pesarese nè in via incidentale nè principale e che il Pubblico Ministero aveva chiesto la sospensione del procedimento per la definizione di tale questione da parte della Corte di appello, competente in via esclusiva sulla delibazione del provvedimento straniero (ove ivi fosse pendente un procedimento della L. n. 218 del 1995, ex art. 67); ad avviso dei ricorrenti, il tribunale adito del D.P.R. n. 396 del 2000, ex art. 95 e ss., avrebbe dovuto rimettere la decisione alla Corte di appello e sospendere il giudizio pendente innanzi ad esso.

Il presente regolamento è inammissibile.

E’ opportuno ricordare che l’originario testo dell’art. 38 c.p.c. consentiva il rilievo) dell’incompetenza per materia del giudice, anche di ufficio, “in ogni stato e grado del “giudizio”, senza, quindi, alcuna preclusione temporale. Successivamente, la L. 26 novembre 1990, n. 353, modificando la suddetta disposizione, comma 1, stabilì che “l’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti nell’art. 28 sono rilevate, anche d’ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione”. Infine, il menzionato art., ulteriore novella, introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, ha stabilito che “l’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata” (comma 1), mentre il rilievo d’ufficio, limitatamente a quella per materia, per valore e territorio inderogabile può avvenire soltanto “non oltre l’udienza di cui all’art. 183” (comma 2).

L’applicabilità dell’art. 38 c.p.c. ai procedimenti camerali costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (v., ex multis, Cass. n. 13055 del 1999, n. 14139 del 2002; n. 8115 del 2003; n. 2255 del 2004), dovendosi così ritenere che quanto sancito dal comma 1 detta disposizione, nel testo, applicabile ratione temporis risultante dalla descritta modifica apportata dalla L. n. 69 del 2009, ha ormai introdotto una generale barriera temporale, di natura preclusiva, ai fini della possibilità di eccepire e/o rilevare di ufficio l’incompetenza per materia, per valore o per territorio nei casi previsti dall’art. 28 c.p.c.. La suddetta barriera evidentemente non può essere aggirata mediante l’attivazione del regolamento di competenza (v., con riguardo a quello d’ufficio, Cass., sez. un., n. 11866 del 2020).

Pertanto, tenuto conto dell’iter specificamente previsto per il procedimento di cui al D.P.R. n. 396 del 2000, artt. 95 e 96, l’eccezione di incompetenza per materia può considerarsi ritualmente e tempestivamente proposta dalla parte o sollevata d’ufficio solo se contenuta in una memoria difensiva depositata anteriormente alla prima udienza camerale o formulata, al più tardi, in tale udienza ed inserita nel relativo verbale e, ove sollevata dal giudice, non oltre la prima udienza camerale.

Nella specie, non risulta che gli odierni ricorrenti abbiano tempestivamente e ritualmente sollevato, nel procedimento D.P.R. n. 396 del 2000, ex art. 96, introdotto dal Pubblico Ministero innanzi al Tribunale di Pesaro, un’eccezione di incompetenza per materia di quel tribunale.

Infatti, dal ricorso in esame (e se ne ha conferma nel decreto impugnato) si apprende che gli attuali ricorrenti avevano eccepito “l’inesistenza delle notificazioni nei loro confronti, nonchè la nullità del procedimento, in quanto le conclusioni del Pubblico Ministero erano indefinite, contrariamente a quanto necessario per instaurare un’azione che deve muovere da una domanda determinata e non “riservata” e, in subordine, l’infondatezza del ricorso del Pubblico Ministero nel merito.

Ne consegue che, non avendola i ricorrenti formulata tempestivamente nel giudizio di merito, deve considerarsene tardiva la proposizione dell’eccezione di incompetenza solo in questa sede, essendo la violazione della preclusione di cui all’art. 38 c.p.c. rilevabile d’ufficio dalla Corte di cassazione (v. Cass. n. 16557 del 2008, n. 21858 del 2007).

In definitiva, il ricorso è inammissibile.

Le spese del procedimento devono essere compensate, in considerazione della novità e delicatezza delle questioni trattate.

Stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimi ricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esecuzione dal suo pagamento” (la suddetta pronuncia è ammessa in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza, avente natura impugnatoria, v. Cass. n. 11331 del 2014).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del procedimento.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimi ricorrenti, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Dispone, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

 

 

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