Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20503 del 29/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 29/08/2017, (ud. 19/04/2017, dep.29/08/2017),  n. 20503

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26238-2015 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), in persona del Responsabile del

Contenzioso Esattoriale della Direzione Regionale del Lazio,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOACCHINO ROSSINI 18, presso

lo studio dell’avvocato GIOIA VACCARI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4135/01/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 15/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/04/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

La CTR del Lazio, con sentenza n. 4135/01/2015, depositata il 15 luglio 2015, non notificata, accolse l’appello proposto nei confronti di Equitalia Sud S.p.A., dalla sig.ra R.A., che si doleva della pronuncia a sè sfavorevole resa dalla CTP di Roma, che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso avviso di intimazione di pagamento per tassa automobilistica relativa all’anno 1997.

Avverso la pronuncia della CTR l’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.

L’intimata non ha svolto difese.

Con l’unico motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c. e dell’art. 2953 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando l’erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui ha escluso che la mancata impugnazione della cartella di pagamento, in relazione alla quale era stato poi emesso l’avviso d’intimazione impugnato, avesse comportato l’applicabilità nella fattispecie del termine ordinario decennale di prescrizione.

Il motivo è da ritenersi manifestamente infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 17 novembre 2016, n. 23397), hanno, per quanto in questa sede rileva, statuito che “il principio di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati di riscossione mediante ruolo”, di modo che, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.

Nella fattispecie in esame, avente ad oggetto riscossione di tassa automobilistica, soggetta a termine di prescrizione triennale, per effetto di quanto stabilito dal D.L. n. 953 del 1982, art. 5, comma 51, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 53 del 1983 e modificato dal D.L. n. 2 del 1986, art. 3 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 60 del 1986, la decisione della CTR in questa sede impugnata è conforme al succitato principio di diritto, non comportando la mancata impugnazione della cartella nei termini l’applicabilità del termine ordinario di prescrizione in ordine alla successiva notifica dell’intimazione di pagamento.

Il ricorso va dunque rigettato.

Nulla va statuito quanto alle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’intimata svolto difese.

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2017

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