Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20503 del 06/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 06/10/2011, (ud. 06/07/2011, dep. 06/10/2011), n.20503

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20388/2009 proposto da:

BUO DIANA SAS DI BUO DIANA & C. (OMISSIS), e per essa il legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO

62, presso lo studio dell’avvocato CARLETTI FIORAVANTE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALLEGRO ENRICO giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 55/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di MILANO dell’8/04/08, depositata il 28/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

– rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Con sentenza n. 55/35/08 la CTR della Lombardia rigettava l’appello proposto dalla odierna ricorrente avverso la decisione di prime cure, con la quale era stato disatteso il ricorso proposto dalla Buo Diana s.a.s. nei confronti dell’avviso di accertamento, relativo all’imposta di registro concernente un atto di cessione di un ramo di azienda, stipulato in data 5.1.05, e registrato il 21.1.05. Il giudice di appello riteneva del tutto corretto l’avviso di accertamento, poichè fondato su dati oggettivi che la stessa società contribuente non aveva potuto contestare nel merito.

Avverso la sentenza n. 55/35/08 ha proposto ricorso per cassazione la Buo Diana s.a.s. articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52. L’Agenzia delle Entrate ha replicato con controricorso.

Il ricorso appare inammissibile.

La società ricorrente, con l’unica censura, deduce invero, la violazione e falsa applicazione delle suindicate disposizioni, che dettano i criteri per la valutazione dei beni immobili e delle aziende e per l’esercizio del potere di rettifica dell’amministrazione, in materia di applicazione dell’imposta di registro. E tuttavia, la ricorrente non si duole dell’errata interpretazione di tali norme da parte del giudice di appello, ovvero dell’inesatta applicazione dei criteri e dei parametri in esse indicati, bensì del fatto che la CTR avrebbe erroneamente ravvisato nell’operazione una cessione di ramo d’azienda, laddove il contratto del 5.1.05 andrebbe qualificato, piuttosto, come una mera cessione di autorizzazione.

Ebbene, è del tutto evidente – a parere del relatore – che la censura ripropone una rivisitazione del fatto, concernente l’interpretazione e la qualificazione del contratto suindicato, inammissibile in questa sede, trattandosi di questione che involge accertamenti di merito estranei alla valutazione di legittimità demandata alla Corte di Cassazione.

Di conseguenza, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1. – che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

– che non sono state depositate conclusioni scritte dal P.M., nè memorie dalle parti;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, e pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.100,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2011

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