Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20503 del 03/08/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 20503 Anno 2018
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA
sul ricorso 545-2016 proposto da:
BEN SALAH LASSAAD, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE GIULIO CESARE 94, presso lo studio dell’avvocato
RAFFAELE CARDILLI, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GIANCARLO MORO, giusta delega
in atti;
– ricorrente –

2018
nonchè contro

1526
ZEN

S.R.L.

IN

LIQUIDAZIONE

IN

AMMINISTRAZIONE

STRAORDINARIA;
– intimata –

Data pubblicazione: 03/08/2018

Nonché da:
ZEN

S.R.L.

IN

LIQUIDAZIONE

IN

AMMINISTRAZIONE

STRAORDINARIA, in persona del Commissario Straordinario
pro tmrorg., glttivmmente domiciliata in ROMA, VIALE
DELLE MILIZIE 22, presso lo studio dell’avvocato ROCCO

delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale nonchè contro
BEN SALAH LASSAAD;
– intimato avverso la sentenza n. 593/2015 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 28/10/2015, R. G. N.
394/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/04/2018 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;
udito l’Avvocato CARDILLI RAFFAELE;
udito l’Avvocato SILVIA TAGLIENTE per delega verbale
ROCCO LUIGI GIROLAMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale, assorbimento del
ricorso incidentale condizionato.

LUIGI GIROLAMO, che la rappresenta e difende giusta

RG 545/16

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 1 c.47 della L. 92\2012, Lassaad Ben Salah adiva
il Tribunale di Padova deducendo di essere stato assunto da Zen s.r.l.
in data 6.10.94 con mansioni di operaio specializzato ed
inquadramento nel quarto livello ai sensi del CCNL per l’industria
metalmeccanica.

Fonderie Zen s.r.l. e che, quanto ai dipendenti residui, in data 29
ottobre 2012 la datrice di lavoro aveva chiesto l’autorizzazione a
ricorrere alla CIGS; con verbale sottoscritto da Zen s.r.I., in a.s. dal
2009, con la FIOM-CGIL in data 16.10.13 era stato concordato che al
termine della CIGS sarebbe stato collocato in mobilità il personale che
lo avesse accettato.
Esponeva di essere stato licenziato in data 17.10.13, pur non avendo
mai manifestato una accettazione del collocamento in mobilità, e di
avere ritualmente impugnato il recesso; aggiungeva che dopo il suo
licenziamento era continuato il ricorso alla CIGS per altri dipendenti.
Si costituiva in giudizio la Zen s.r.l. in liquidazione, deducendo che in
data 24.7.12 il lavoratore aveva sottoscritto un verbale di conciliazione
avente ad oggetto la rinuncia del lavoratore ad impugnare il
licenziamento a fronte di un incentivo all’esodo di euro 8.200,00 e una
integrazione mensile del trattamento di CIG. Chiedeva pertanto il
rigetto delle domande avversarie e, in caso di loro accoglimento, la
condanna del lavoratore alla restituzione dell’importo di euro 10.000,00
a titolo di ingiustificato arricchimento.
Il Giudice della fase sommaria -premesso che il verbale di conciliazione
sottoscritto dal signor Ben Salah e Zen s.r.l. in data 24.7.12
contemplava il licenziamento del lavoratore “alla scadenza della CIGS”,
mentre dopo il recesso Zen in a.s. aveva beneficiato di un ulteriore
periodo di CIGS- accertava la perdurante sussistenza del rapporto di
lavoro tra le parti e per l’effetto condannava la detta Zen in a.s. a
corrispondere al lavoratore quanto il medesimo avrebbe percepito a
titolo di CIGS in assenza di licenziamento, oltre che alla rifusione delle
spese processuali.
3

Deduceva che l’azienda era stata per buona parte ceduta alla Newco

RG 545/16

Il Giudice della fase di opposizione rilevava (oltre al fatto, già
valorizzato dai primo giudice, che la CIGS era continuata dopo il
recesso) che il lavoratore mai aveva espresso il proprio consenso al
collocamento in mobilità, essendo il verbale di conciliazione sottoscritto
in data 24.7.12 e la previsione ivi contenuta di un incentivo all’esodo
da riferirsi alla rinuncia del lavoratore alla continuazione dei rapporto
alle dipendenze della Newco Zen Fonderie s.r.I., e non alla cessazione

del licenziamento intimato al Lassad, e condannava Zen s.r.l. in a.s. a
reintegrare il lavoratore ed a corrispondergli il risarcimento del danno
in applicazione dell’art. 18, c. 4, st. lav., oltre che alla rifusione delle
spese di lite.
A seguito di reclamo proposto dalla Zen, la Corte d’appello di Venezia,
con sentenza depositata il 30.10.15, in riforma della sentenza resa in
fase di opposizione, rigettava tutte le domande del lavoratore,
compensando tra le parti le spese di lite, ritenendo che gli accordi
conciliativi stipulati dal Lassad il 24 e 27.7.12 giustificassero il
licenziamento del lavoratore, prevedendo la cessazione del rapporto
alla scadenza della CIGS (approssimativamente indicata al settembre
2013 e di fatto scaduta il 18.10.13) con collocazione in mobilità e
corresponsione di una indennità aggiuntiva all’integrazione salariale
(€.150 mensili), oltre all’importo di €.8.200 a titolo di incentivo
all’esodo, somme che il Lassad aveva ricevuto ed accettato, sicché non
rilevava la successiva integrazione salariale dal 19.0.13 allorquando la
fattispecie estintiva del rapporto di lavoro si era già verificata,
evidenziando peraltro che non vi erano contestazioni circa la
ricomprensione del Lassad nella categoria dei 23 dipendenti da
collocare in mobilità, come già accertato dal Tribunale.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il Salah, affidato a
sei motivi.
Resiste la Zen s.r.l. in a.s. con controricorso, contenente ricorso
incidentale condizionato, illustrato con memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4

del rapporto con la “vecchia” Zen. Per l’effetto accertava l’illegittimità

RG 545/16

1.-Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa
applicazione degli art.329,342 e 434 c.p.c., in relazione all’art. 360, n.
3, c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata aveva riformato un
capo della sentenza di opposizione non devolutole con il reclamo della
società.
Lamenta che il terzo motivo di reclamo formulato da Zen s.r.I in a.s.,
accolto dalla Corte d’appello di Venezia, verteva sostanzialmente sulla

parti in data (24.7.12), che prevedeva:

“3. Per il lavoratore

sottoscrivente il presente verbale di conciliazione ex art. 411 c.p.c., il
Commissario straordinario promuoverà la procedura di CIGS per
cessazione attività con mobilità volontaria ai sensi degli artt. 3 e 4 L. n.
223\91, nel cui verbale di accordo sarà previsto: -la cessazione del
rapporto di.lavoro alla scadenza della CIGS (indicativamente 20.9.13)
con collocazione in mobilità e corresponsione di una indennità
aggiuntiva (C.150 mensili) alla CIGS, ed un importo lordo di C.8.200 a
titolo di incentivo all’esodo”; che secondo il Tribunale dell’opposizione
con il verbale suddetto il lavoratore aveva inteso definire solo la sua
posizione rispetto alle Fonderie Zen e cioè alla Newco, e tale capo della
sentenza non era stato impugnato dalla Zen s.r.l.
Il motivo è inammissibile non avendo il ricorrente prodotto l’atto di
reclamo della Zen s.r.I., né il verbale di conciliazione, sicché non può
che richiamarsi quanto affermato dalle sez.un. di questa Corte (sent. n.
8077\12), secondo cui quando col ricorso per cassazione venga
denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della
sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un’attività
deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal
legislatore, ed in particolare un vizio afferente alla nullità dell’atto
introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell’oggetto della
domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di
legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della
sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha
vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare
direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché
la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole
5

interpretazione del passo del verbale di conciliazione sottoscritto dalle

RG 545/16

fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in
conformità alle prescrizioni dettate dagli artt. 366, primo comma, n. 6,
e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.).
Il motivo coinvolge comunque l’interpretazione di un atto negoziale ad
opera del giudice di merito, operazione comportante un giudizio di
fatto, non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato,
non potendosi peraltro ritenere idonea ad integrare valido motivo di

dal giudice di merito che si risolva solamente nella contrapposizione di
una diversa interpretazione ritenuta corretta dalla parte (ex aliis, Cass.
ord. 27.3.12 n. 4919).
2.- Con secondo motivo il lavoratore denuncia la violazione degli artt.
100, 233, 329, 336, 342, 434, 352 e 437 c.p.c.; lamenta che la
sentenza del Tribunale era sorretta da una pluralità di ragioni distinte
ed autonome sicché il reclamo della società, che ne censurava solo una
(tempestività del recesso rispetto alla continuazione del trattamento
CIGS), e non quella della ritenuta (dal Tribunale) mancanza di
consenso del lavoratore al collocamento in mobilità, era inammissibile.
Il motivo è inammissibile per le stesse ragioni di cui alla prima censura
(omessa produzione dell’atto di reclamo), cui aggiungasi che il
ricorrente finisce poi per contestare un logico e decisivo accertamento
di fatto compiuto dalla corte di merito in ordine alla complessiva
vicenda negoziale (ed in particolare circa l’accettazione dell’accordo
risolutivo), nel regime di cui al novellato n. 5 dell’art.360, co.1, c.p.c.
3.- Col terzo motivo il lavoratore denuncia la violazione degli artt. da
1362 a 1372 c.c. in ordine all’interpretazione del verbale di accordo
sindacale 24.7.12 in punto di assenso del lavoratore al collocamento in
mobilità.
Il motivo è inammissibile,per le ragioni sopra esposte, oltre che per
non avere il lavoratore prodotto il suddetto accordo.
4.- Con quarto motivo il Lassad denuncia l’omesso esame di due fatti
decisivi per il giudizio: l’ascrivibilità dell’incentivo alla cessazione del
rapporto con Zen s.r.l. piuttosto che alla rinuncia a proseguire il
rapporto con Zen Fonderie; rilevanza dell’accettazione senza riserve
dell’incentivo all’esodo.
6

ricorso per cassazione una critica del risultato interpretativo raggiunto

RG 545/16

Il motivo, regolato dal novellato n. 5 dell’art. 360 c.pc., è infondato,
per avere la sentenza impugnata esaminato i fatti, come sopra detto,
peraltro congruamente motivando sui punti evidenziati.
5.- Col quinto motivo il lavoratore denuncia la violazione degli artt. da
1362 a 1372 c.c. in ordine all’interpretazione del verbale di accordo
24.7.12 ed in particolare circa il momento in cui il lavoratore avrebbe
potuto essere legittimamente licenziato.
Il motivo è inammissibile, coinvolgendo una interpretazione del
contenuto di un atto negoziale che è compito esclusivo del giudice del
merito, trattandosi di un accertamento di fatto (Cass. n.22893\08) il
cui risultato non è sindacabile in sede di giudizio di legittimità se, come
nella specie, congruamente motivato, non potendosi peraltro ritenere
idonea ad integrare valido motivo di ricorso per cassazione una critica
del risultato interpretativo raggiunto dal giudice di merito che si risolva
solamente nella contrapposizione di una diversa interpretazione
ritenuta corretta dalla parte (Cass. ord. 27.3.12 n. 4919; Cass.
27.2.09 n. 4851; Cass. 18.4.08 n. 10203; Cass. n. 17323\04; Cass. n.
219\04). A ciò aggiungasi che l’accordo in questione non risulta
prodotto, in contrasto con l’art. 369, co.2, n. 4 c.p.c.
6.- Col sesto motivo il lavoratore denuncia l’omesso esame di un fatto
decisivo, e cioè la interruzione della CIGS di tutto il personale ancora in
forza alla Zen s.r.l. in a.s. dopo il 18.10.12.
Lamenta che non vi fu alcuna cesura temporale al riguardo.
Anche tale motivo è inammissibile riguardando un accertamento di
fatto svolto dal giudice di merito, che ha peraltro congruamente
evidenziato che il riferimento alla ‘scadenza’ della CIGS, contenuta nel
verbale conciliativo del 24.7.12 non poteva che riguardare il periodo di
integrazione salariale conclusosi il 18.10.13 e non il ciclo successivo
autorizzato a seguito di richiesta della società in data 6.11.13.
7.-

Il ricorso principale deve essere pertanto rigettato, restando

assorbito l’incidentale condizionato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo.

P.Q.M.

7

RG 545/16

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello
incidentale condizionato. Condanna il ricorrente principale al
pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida
in €.200,00 per esborsi, €.4.000,00 per compensi professionali, oltre
spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. Ai sensi dell’art.
13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L.
24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per
il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il relativo
ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 10 aprile 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA