Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20502 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/09/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 29/09/2020), n.20502

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18187-2M9 proposto da:

U.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MAURO

CECI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS) COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA, in persona

del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 573/2019 della CORTE D’APPELID di L’AQIIIA,

depositata il 26/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

PIETRO LAMORGESE.

 

Fatto

RILEVATO

che U.A., cittadino del Pakistan, propone ricorso per cassazione tempestivamente notificato avverso sentenza della Corte d’appello de L’Aquila che ha rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria, in accoglimento del gravame del Ministero dell’interno avverso l’impugnata sentenza che aveva accolto la sua domanda di protezione sussidiaria per la violazione indiscriminata nel suo paese, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c);

che il ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che la doglianza (contenuta nel primo motivo di ricorso) di inammissibilità dei motivi di appello del Ministero è infondata, essendo i suddetti motivi specifici e circostanziati, come rilevato anche dalla corte territoriale;

che il secondo motivo è diretto a sollecitare una impropria rivisitazione di incensurabili e argomentati apprezzamenti di fatto operati dai giudici di merito, anche con riferimento alle fonti informative, in ordine ai profili della violenza indiscriminata dedotta a sostegno della protezione sussidiaria e della vulnerabilità che la corte territoriale ha escluso rigettando la domanda di protezione umanitaria; con riguardo a quest’ultima, il ricorso è anche privo di specificità, da un lato, non censurando l’affermazione dei giudici di merito di genericità della deduzione inerente alla violazione dei diritti umani nel paese di provenienza e, dall’altro, risultando generica l’allegazione relativa alla sua integrazione in Italia;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in f, 2100,00, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

 

 

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