Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20502 del 12/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 12/10/2016, (ud. 20/06/2016, dep. 12/10/2016), n.20502

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. DOVERE Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16003/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOVANNI

PAISIELLO 15, presso lo studio dell’avvocato GRAZIANO BRUGNOLI, che

lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

– controricorrente

avverso la sentenza n. 72/2009 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 20/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/06/2016 dal Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE;

udito per il ricorrente l’Avvocato CASELLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato BRUGNOLI che si riporta agli

atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’Agenzia delle Entrate accertava un maggior reddito ai fini Irpef, Iva ed Irap per l’anno (OMISSIS) nei confronti del contribuente M.M., rivenditore di motocicli e ciclomotori con due punti vendita in Roma, facendo applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, convertito con L. n. 427 del 1993, e recuperando a tassazione i maggiori ricavi accertati.

2. L’atto veniva impugnato dal M. dinanzi alla CTP di Roma, che rigettava il ricorso.

3. L’appello avverso tale decisione veniva accolto dalla CTR del Lazio con sentenza del 13.3. – 20.4.2009, avendo questa ritenuto che il solo riferimento alla diversità tra la percentuale di redditività dichiarata dal contribuente e quella delle attività similari non fosse sufficiente a sostenere il giudizio di primo grado, anche perchè l’ufficio non aveva tenuto conto delle percentuali di ricarico applicate dai grossisti, normalmente inferiori a quelle applicate dai dettaglianti; peraltro, la documentazione prodotta dal ricorrente era in grado di provare, nei casi esposti, che il margine di utile era molto limitato.

4. Ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza appena menzionata l’Agenzia delle Entrate, formulando due motivi di ricorso. Il resistente ha replicato con controricorso, con il quale argomenta in ordine all’infondatezza del primo motivo di ricorso, anche segnalando la incoerente indicazione delle norme e la novità dell’eccezione concernente le fatture.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare, in replica all’eccezione di tardività dell’impugnazione formulata dal M., va reso esplicito che il ricorso risulta tempestivo.

Diversamente da quanto sostenuto dal resistente, l’art. 155 c.p.c., comma 5, secondo il quale la regola per cui il termine che scada in giorno festivo è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo si applica altresì ai termini per il compimento di atti processuali svolti fuori dall’udienza che scadono nella giornata del sabato e trova applicazione anche ai termini per l’impugnazione (cfr., Sez. 5, Sentenza n. 6728 del 04/05/2012, Rv. 622368).

2. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, osservando che l’appello proposto dal contribuente censurava soltanto la violazione del combinato disposto al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e art. 62-sexies cit., contestando l’esistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti. Invece, non era stato riproposto il motivo concernente il vizio di motivazione dell’atto di accertamento, motivo disatteso dal primo giudice. Quindi, conclude la ricorrente, la CTR, allorquando ha affermato la genericità della motivazione posta a sostegno dell’accertamento, ha preso in considerazione una censura non devolutale.

Il motivo è infondato. Coglie il vero il contribuente nel segnalare la mancanza di pertinenza dei richiami normativi operati dall’ufficio. Invero, la differenza fra l’omessa pronuncia di cui all’art. 112 c.p.c. e l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile “ratione temporis”, si coglie nel senso che, nella prima, l’omesso esame concerne direttamente una domanda od un’eccezione introdotta in causa (e, quindi, nel caso del motivo d’appello, uno dei fatti costitutivi della “domanda” di appello), mentre nella seconda ipotesi l’attività di esame del giudice, che si assume omessa, non concerne direttamente la domanda o l’eccezione, ma una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un’eccezione e, quindi, su uno dei fatti principali della controversia (Sez. 5, Sentenza n. 25761 del 05/12/2014, Rv. 633829). Nel caso che occupa, con l’atto di appello – riportato nel corpo del ricorso – l’appellante aveva, tra l’altro, lamentato che il primo giudice aveva ignorato le deduzioni che concernevano l’arbitrarietà della percentuale di ricarico applicata dall’ufficio, l’incidenza della concorrenza tra esercenti nel settore di attività, il rapporto inversamente proporzionale tra volume di affari e percentuale di ricarico, la crisi del settore di attività. Si tratta, all’evidenza, di una censura che si indirizzava alla compiutezza della motivazione, resa dubbia dal mancato confronto con (e superamento del)le deduzioni difensive; dal che deriva che non si era trattato di una domanda od un’eccezione introdotta in causa e che il vizio di motivazione era stato devoluto alla CTR.

3. Il secondo motivo lamenta la insufficiente motivazione su un fatto controverso decisivo per il giudizio.

La sentenza impugnata non ha adeguatamente considerato che la ricostruzione induttiva – che ripudiava l’indicazione di una percentuale di ricarico pari al 3,5%, ritenendo praticato in realtà un maggior ricarico, determinato presuntivamente nel 10% – si fondava sull’esistenza di due esercizi commerciali, ove veniva praticata la vendita all’ingrosso e al dettaglio di motocicli e cilomotori, sulla loro ubicazione e sull’effettuazione di vendita di accessori; inoltre essa ha valorizzato indebitamente fatture emesse nell’anno (OMISSIS), come tali non idonee a porre nel nulla la ricostruzione del reddito dell’anno (OMISSIS).

Il motivo è infondato. Il controllo della congruità e logicità della motivazione, al fine del sindacato di legittimità su un apprezzamento di fatto del giudice di merito, postula la specificazione da parte del ricorrente – se necessario, attraverso la trascrizione integrale nel ricorso – della risultanza (parte di un documento, di un accertamento del consulente tecnico, di una deposizione testimoniale, di una dichiarazione di controparte, ecc.) che egli assume decisiva e non valutata o insufficientemente valutata dal giudice, perchè solo tale specificazione consente al giudice di legittimità – cui è precluso, salva la denuncia di “error in procedendo”, l’esame diretto dei fatti di causa – di deliberare la decisività della risultanza non valutata, con la conseguenza che deve ritenersi inidoneo allo scopo il ricorso con cui, nel denunciare l’omessa valutazione da parte del giudice di merito di una circostanza decisiva, ci si limiti a rinviare alla prospettazione fatta negli atti di causa (Sez. 1, Sentenza n. 6679 del 24/03/2006, Rv. 587535). Nel caso che occupa il ricorrente da un canto lamenta che non siano state prese in considerazione due circostanze inconferenti, quali il numero e l’ubicazione degli esercizi commerciali; e peraltro, questa seconda circostanza non è in alcun modo meglio precisata e documentata. Dall’altro introduce un dato in modo del tutto generico, perchè quanto alla effettuazione anche di vendite di accessori, non viene indicata quanta parte del volume di affari fosse costituito dai corrispettivi per la vendita di accessori. Nè va taciuto che la CTR ha espressamente fatto riferimento alla circostanza che il M. esercitava il commercio sia all’ingrosso che al minuto, per rimarcare come l’accertamento non tenesse conto dell’incidenza delle vendite all’ingrosso. L’argomentazione non è stata investita dalle doglianze del ricorrente; peraltro in essa vi è anche la manifestazione della consapevole assunzione del dato rappresentato dall’effettuazione di vendite al minuto e della ritenuta insufficienza di esso; pertanto, che nel considerare le vendite al minuto la Commissione non abbia tenuto conto delle vendite di accessori è affermazione che non trova riscontro nel testo della sentenza impugnata.

Per ciò che concerne le fatture, l’attenta lettura della decisione impugnata rende evidente che la CTR non ha inteso riferire le medesime al’anno (OMISSIS) ma piuttosto trarre da quanto documentato per l’anno (OMISSIS) elementi di convincimento sulle linee di gestione della società nell’anno immediatamente precedente.

Ne consegue la insussistenza di un qualsivoglia vizio motivazionale; nè compete a questa Corte di sostituire un proprio giudizio di merito a quello formulato dai giudici territoriali.

4. Per le ragioni sin qui esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna dell’ufficio ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, nella misura di cui in dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese in favore della parte resistente, liquidate in Euro cinquemila per compensi, Euro duecento per esborsi, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2016

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