Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20502 del 06/09/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 20502 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: VIRGILIO BIAGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –

contro
DEL MASTRO Antonio Carmine;
– intimato —

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.
220/36/07, depositata il 4 dicembre 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’ l l aprile
2013 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Tommaso
Basile, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Data pubblicazione: 06/09/2013

Ritenuto in fatto
1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la
sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio indicata in
epigrafe, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stata ritenuta la
validità dell’istanza, presentata da Antonio Carmine Del Mastro, di
definizione agevolata di cui all’art. 9 bis della legge n. 289 del 2002, pur in
presenza del mancato versamento delle rate successive alla prima; ad avviso

applicano, per il recupero delle somme non corrisposte, le disposizioni
previste nell’art. 14 del d.P.R. n. 602 del 1973.
2. Il contribuente non si è costituito.
Considerato in diritto
1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 9 bis
della legge n. 289 del 2002, per avere il giudice d’appello ritenuto la
efficacia del condono ivi previsto pur in assenza del pagamento integrale di
quanto dovuto.
Il ricorso è fondato, sulla base del consolidato principio in virtù del quale
la definizione agevolata ai sensi dell’art. 9 bis della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, comportante la non applicazione delle sanzioni relative al mancato
versamento delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni
annuali presentate entro il 31 dicembre 2002, e per le quali il termine di
versamento è scaduto anteriormente a tale data, si perfeziona solo se si
provvede all’integrale pagamento del dovuto nei termini e nei modi previsti
dalla medesima disposizione, attesa l’assenza di previsioni quali quelle
contenute negli artt. 8, 9, 15 e 16 della medesima legge, che considerano
efficaci le ipotesi di condono ivi regolate anche senza adempimento
integrale, e che sono insuscettibili di applicazione analogica, in quanto,
come tutte le disposizioni di condono, di carattere eccezionale (tra le altre,
Cass. nn. 20745 del 2010, 19546 del 2011, 21364 del 2012).
2. Pertanto, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere
cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va
decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.
3. Sussistono giusti motivi, in considerazione dell’epoca in cui la
predetta giurisprudenza si è formata, per disporre la compensazione delle
spese dell’intero giudizio.
2

del giudice a quo, in caso di omesso versamento delle rate successive si

’e:SENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.?.R. 2614/1996
N. 131 TAD. ALL. – N. 5

P.Q.M.

MATERIA TRIBUTARIA

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo
nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.
Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma 1’11 aprile 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA