Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20501 del 30/07/2019

Cassazione civile sez. un., 30/07/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 30/07/2019), n.20501

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22984/2017 proposto da:

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso

lo studio dell’avvocato MARIO SANTARONI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BRESIMO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE CUBONI 12, presso lo STUDIO LEGALE

MACCHI DI CELLERE GANGEMI, rappresentato e difeso dagli avvocati

DORIS MANSUETO, FRANCESCA BOGONI, GIANNALBERTO MAZZEI e FRANCESCO

PIRON;

– controricorrente –

e contro

VIMAX S.R.L., AGENZIA PROVINCIALE PER LE RISORSE IDRICHE, AGENZIA

PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 102/2017 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata l’8/05/2017.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/03/2019 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso;

uditi gli avvocati Fabrizio Imbardelli per delega dell’avvocato Mario

Santaroni e Giannalberto Mazzei.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Comune di Bresimo proponeva al TSAP ricorso contro la Provincia Autonoma di Trento, l’Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l’Energia, l’Agenzia Provinciale per la protezione dell’Ambiente e la Vimax s.r.l., inteso ad ottenere l’annullamento dei seguenti atti:

a) della Det. 9 marzo 2016, n. 33, con cui il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche dell’Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l’Energia della Provincia Autonoma di Trento aveva dichiarato “inammissibile ad istruttoria l’istanza presentata in data 13 novembre 2015 dal Comune di Bresimo – volta ad ottenere la concessione a derivare dal torrente (OMISSIS) (impianto di piccola derivazione) in quanto contrastante con il criterio previsto dall’art. 7, comma 1, lett. i) delle Norme di Attuazione del PTA”;

b) di ogni altro atto o provvedimento preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusi: – la Det. 3 febbraio 2016, n. 4, con cui il Dirigente dell’Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l’Energia della Provincia di Trento aveva approvato i chiarimenti tecnici di cui alla Delib. G.P. 18 dicembre 2015, n. 32379, unitamente alla mappa del Trentino relativa ai bacini imbriferi in disequilibrio ed ai bacini imbriferi con indice di equilibrio minore o uguale del 15%; – il parere favorevole, indicato come non noto, rilasciato su tale determinazione dall’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente, richiamato nel contesto della medesima determinazione.

2. La vicenda che aveva occasionato l’adozione dei provvedimenti impugnati si ricollegava alla Delib. 16 febbraio 2015, n. 233, con cui la Provincia Autonoma di Trento aveva approvato il nuovo Piano di tutela delle Acque (di seguito PTA), le cui norme tecniche di attuazione avevano previsto che: aa) sui corpi idrici superficiali in stato di qualità inferiore a buono, individuati nella tabella 51 del capitolo 4.4 dell’Allegato D del PTA, non si potessero ammettere nuove derivazioni o varianti significative rispetto alle derivazioni in essere alla data di entrata in vigore del Piano (art. 2, comma 1); bb) sui corpi idrici superficiali in stato di qualità buono “instabile monitorato”, individuati dalla tabella 44 del capitolo 4.2 dell’Allegato D al Piano, si potessero ammettere nuove derivazioni o varianti significative rispetto alle derivazioni in essere a condizione che fosse dimostrato il mantenimento dello stato qualitativo buono e che fosse presentato un piano di monitoraggio confermativo della sua permanenza per tutta la durata della concessione (art. 2, comma 7); cc) sui corpi idrici superficiali in stato di qualità buono “instabile accorpato” individuati dalla tabella 45 del capitolo 4.2 dell’Allegato D al Piano si potessero ammettere nuove derivazioni, o varianti significative rispetto alle derivazione in essere alla data di entrata in vigore del PTA previo monitoraggio che avesse dimostrato lo stato qualitativo buono (art. 2, comma 8); dd) sui corpi idrici superficiali in stato di qualità elevato, di cui alla tabella 42 del capitolo 4.1 dell’Allegato D, fossero ammissibili nuove derivazioni o varianti significative rispetto alle derivazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente Piano a condizione che si dimostrasse il mantenimento dello stato qualitativo elevato e che fosse presentato un piano di monitoraggio che ne confermi la permanenza per tutta la durata della concessione (art. 3).

La stessa Delibera dettava disposizioni per il rilascio delle concessioni di piccole derivazioni idroelettriche.

2.1. In data 13 novembre 2015 il Comune di Bresimo depositava istanza per il rilascio della concessione per la derivazione dal torrente Barnes in Comune di Bresimo di una portata massima di 910 l/s e media di 430 l/s per la realizzazione sul salto di m. 236,10 di una centralina idroelettrica della potenza nominale media pari a 995,00 KW e nella relazione tecnica allegata illustrava, in conformità alle previsioni delle norme tecniche l’effettuata valutazione di compatibilità del nuovo impianto sia rispetto alle concessioni di derivazione esistenti, che rispetto al PTA del 2015.

2.2. Con la Det. n. 33 del 2016 il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche (A.P.R.I.E.) dichiarava “inammissibile ad istruttoria” l’istanza del Comune di Bresimo, in quanto contrastante “con il criterio previsto dall’art. 7, comma 1, lett i) delle Norme di Attuazione del PTA”.

2.3. Il Comune di Bresino nell’impugnativa davanti al TSAP deduceva plurimi profili di illegittimità per vizi propri e vizi derivati discendenti da violazione di legge nonchè eccesso di potere per palese difetto d’istruttoria, e di presupposti, per inosservanza del principio del giusto procedimento, nonchè per essere stato adottato il provvedimento sulla base di una mappa dei bacini idrografici in disequilibrio approvata con Det. n. 4 del 2016, a sua volta illegittima poichè del tutto immotivata, nonchè in contrasto con le previsioni della Delib. di G.P. n. 2379 del 2015, ed inoltre perchè emanato da un organo privo di competenza in materia di determinazione dei bacini idrografici in disequilibrio.

3. Nella resistenza della Provincia di Trento il TSAP, con sentenza n. 102 dell’8 maggio 2017, accoglieva il ricorso con la seguente motivazione:

“Ritiene al riguardo il Tribunale di dover condividere le argomentazioni che parte ricorrente ha sviluppato deducendo i profili del difetto d’istruttoria, di presupposti, e d’inosservanza del principio del giusto procedimento, e che nel complesso possono sostanzialmente essere ricondotte al difetto di motivazione del provvedimento impugnato. Al riguardo, occorre rilevare che dalla relazione tecnica illustrativa allegata all’istanza di concessione dichiarata inammissibile, il Comune ha effettuato la valutazione di compatibilità del nuovo impianto sia rispetto alle concessioni di derivazione esistenti, che rispetto al PTA del 2015. L’istante, in particolare, ha evidenziato che sussistono n. 4 derivazioni nel tratto finale sotteso dal nuovo impianto e che tre di tali derivazioni sarebbero state inglobate – a seguito di accordi con i relativi proprietari – dal nuovo impianto, mentre la quarta, concernente la segheria didattica di proprietà del medesimo Comune ed utilizzata solo saltuariamente, non avrebbe creato problemi visto che sarebbe stato imposto il fermo dell’impianto in progetto in occasione del funzionamento della segheria (pag. 12 della Relazione Tecnico-Illustrativa). Inoltre il Comune: – ha dato atto che il tratto sotteso dall’impianto idroelettrico in progetto, denominato con codice (OMISSIS), è stato individuato con stato ecologico pari a “buono instabile monitorato” dal PTA e che, pertanto, nella successiva fase istruttoria sarebbe stato presentato il piano di monitoraggio ai sensi dell’art. 2, comma 7, delle NTA del PTA; – ha dato atto della compatibilità del progetto rispetto alle previsioni contenute nell’art. 7 delle NTA del Piano, evidenziando che la verifica in merito all’indice di equilibrio medio annuo dell’intero tratto del corso d’acqua sotteso dalla derivazione (paragrafo i) dell’art. 7 delle NTA) sarebbe stata effettuata dal Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche; – ha verificato l’indice di funzionalità fluviale del tratto interessato dal nuovo impianto. Rileva per effetto di quanto precede che nel PTA della Provincia di Trento approvato nel 2015, è detto (paragrafo iv) che fermo restando il rispetto dei criteri stabiliti dall’art. 7, comma 1 lett. F), delle norme di attuazione del PGUAP (relative al DMV; Deflusso Minimo Vitale), il rilascio delle con- 8 cessioni di piccole derivazioni idroelettriche è consentito; “i) sulla base del bilancio idrico provinciale approvato con Delib. Giunta Provinciale 27 settembre 2013, n. 1996 l’intero tratto del corso d’acqua sotteso dalla derivazione sia caratterizzato da un indice di equilibrio medio annuo maggiore del 15%”; e precisando che “v) le nuove derivazioni di acque superficiali sono soggette fin dalla loro attivazione al rilascio del DMV nel rispetto dei valori indicati dalla cartografia georeferenziata di cui al capitolo 111.6.3. del PGUAP (art. 9, comma 3), mentre, in esito alla definizione su scala provinciale del bilancio idrico, i concessionari e i titolari di derivazioni, non già assoggettate al rilascio del DMV nei valori uguali o superiori a quelli previsti dalla cartografia georeferenziata di cui al capitolo 111.6.3. del PGUAP, devono garantire entro il 31 dicembre 2016 un rilascio del DMV nel rispetto dei valori che saranno determinati, per ciascun ambito idrografico omogeneo, dalla Giunta provinciale”; Occorre ora ricordare che con Delib. 18 dicembre 2015, n. 2379, la Giunta provinciale ha approvato le definizioni, i chiarimenti e le modalità organizzative afferenti le procedure per il rilascio di concessioni di piccole derivazioni d’acqua ad uso idroelettrico, secondo quanto previsto dal Piano generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche, approvato con D.P.R. 15 febbraio 2006 e dal Piano di Tutela delle Acque, adottato con Delib. Giunta Provinciale 16 febbraio 2015, n. 233. Con Det. Dirigente dell’Agenzia Provinciale per le risorse idriche e l’energia data 3 febbraio 2016, n. 4, sono stati approvati i chiarimenti tecnici di cui alla Delib. G.P. 18 dicembre 2015, n. 2379 ed è stata 9 anche approvata la mappa del Trentino relativa ai bacini imbriferi in disequilibrio ed ai bacini imbriferi con indice di equilibrio minore o uguale del 15%. Dall’analisi della mappa si evince che il bacino interessato dalla richiesta di derivazione si trova interamente in un bacino in disequilibrio o con indice di equilibrio inferiore o uguale al 15%. Come visto la domanda di concessione presentata dal Comune ricorrente è stata rigettata in base alla mappa dei bacini imbriferi in disequilibrio – allegata alla Det. n. 4 del 2016 del Dirigente dell’Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l’Energia, ritenendo che la derivazione richiesta dal Comune si troverebbe “interamente in un bacino in disequilibrio o con indice di equilibrio inferiore o uguale al 15%”. Senonchè tale assunto, da un lato ignora del tutto quanto rappresentato nella relazione tecnica illustrativa allegata dal Comune di Bresimo alla propria istanza, nella quale viene messa in evidenza la compatibilità del nuovo impianto sia rispetto alle concessioni di derivazione esistenti, tre delle quali si prevede di inglobare nel nuovo impianto oggetto della domanda (mentre di una quarta è previsto il fermo in caso di funzionamento della segheria al servizio della quale funziona) e d’altro lato trascura che il tratto sotteso dall’impianto idroelettrico progettato, è stato individuato con stato ecologico pari a “buono instabile monitorato” dal PTA, cosicchè nella successiva fase istruttoria sarebbe stato possibile presentare il piano di monitoraggio ai sensi dell’art. 2, comma 7, delle NTA del PTA. A fronte di ciò, l’impugnata inammissibilità dell’istanza del Comune ricorrente, appare immotivatamente incoerente con paragrafo v) del piano di tutela delle acque già richiamato, nella parte in cui stabilisce che “i concessionari e i titolari di derivazioni, non già soggette al rilascio del DMV nei valori uguali o superiori a quelli previsti dalla cartografia georeferenziata di cui al capitolo 111.6.3. del PGUAP, devono garantire entro il 31 dicembre 2016 un rilascio del DMV nel rispetto dei valori che saranno determinati, per ciascun ambito idrografico omogeneo, dalla Giunta provinciale”. Ed invero la riportata prescrizione induce ad escludere l’effetto vincolante, asserito dalla Provincia resistente, della Det. 3 febbraio 2016, n. 4, con la quale il Dirigente dell’Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l’Energia della Provincia di Trento ha approvato la mappa del Trentino relativa ai bacini imbriferi in disequilibrio ed ai bacini imbriferi con indice di equilibrio minore o uguale del 15%, sulla quale si fonda la contestata inammissibilità, ove tale effetto venga inteso nel senso di ritenere pregiudizialmente inammissibile ogni istanza di derivazione a scopo idroelelettrico che interessi il bacino imbrifero al quale appartiene il torrente (OMISSIS). Il Comune istante non pone infatti in discussione la condizione di criticità che caratterizza il torrente in base a detta mappa, ma tenendo conto che il tratto sotteso dell’impianto idroelettrico in progetto è stato in essa individuato con stato pari a “buono instabile monitorato”, ha predisposto un progetto che si propone di tenere sotto controllo tale criticità attraverso un monitoraggio del corso d’acqua da definire in sede di istruttoria della domanda presentata, e che mira a garantire un rilascio del DMV costantemente in linea con i valori richiesti. Aver escluso ogni esame di questa essenziale parte della domanda, dichiarandola inammissibile soltanto in applicazione della mappa dei bacini imbriferi in disequilibrio approvata con la Det. n. 4 del 2016, dove il torrente (OMISSIS) è interamente inserito “in un bacino in disequilibrio o con indice di equilibrio inferiore o uguale al 15%”, appare quindi immotivato e sintomo del denunciato eccesso di potere. Il ricorso deve, in conclusione, essere accolto. In considerazione della novità della questione le spese del giudizio possono essere compensate”.

4. Avverso la sentenza del TSAP la Provincia Autonoma di Trento ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo.

Ha resistito con controricorso il Comune di Bresine.

5. Il Comune di Bresine ha depositato memoria. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha depositato conclusioni scritte in vista dell’udienza pubblica.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si fa valere “violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, lett. F), delle norme di attuazione del PGUAP della Provincia Autonoma di Trento”. Esso risulta inammissibile e ne discende l’inammissibilità del ricorso.

Queste le ragioni.

2. Mette conto di rilevare al riguardo che il motivo, dopo un’iniziale enunciazione intesa a postulare che si intende denunciare un vizio di falsa applicazione di norma di diritto, si articola nei termini seguenti.

Inizia l’argomentazione della censura rilevando (ultime otto righe della pagina 10 e prime due della pagina successiva) che: “Nella specie, il Tribunale Superiore ha correttamente ricostruito, sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti, la fattispecie concreta. Infatti ricorda (pag-4) che il corso d’acqua oggetto della domanda di derivazione si trovi in “disequilibrio”, o con indice di equilibrio inferiore o uguale al 15% (in base alla mappa dei bacini imbriferi approvata con Det. Dirig. n. 4 del 2016)”.

Immediatamente dopo si enuncia una seconda proposizione, che riporta fra virgolette un passo della sentenza del TSAP. Essa ha il seguente tenore (che si è provveduto ad emendare da errori materiali): “Il primo Giudice individua le disposizioni NTA del PTA applicabili alla fattispecie ricordando che “sui corpi idrici superficiali in stato di qualità buono, instabile monitorato individuati dalla tabella 44 del capitolo 4.2 dell’allegato D al piano sono ammesse nuove derivazioni o varianti significative rispetto alle derivazioni in essere, a condizione che si dimostri il mantenimento dello stato qualitativo buono e che sia presentato un piano di monitoraggio buono che ne confermi la permanenza per tutta la durata della concessione (art. 2, comma 7)” (pag. 3 sentenza)”.

Segue una terza proposizione che ha il seguente tenore e che riporta sempre un passo della sentenza del TSAP fra virgolette: “Precisa altresì che l’art. 7 delle norme di attuazione del PGUAP prevede che: “fermo restando quanto previsto dagli artt. 2 e 3 e nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art. 7, comma 1, lett. F), delle norme di attuazione del PGUAP (relative al DMV), il rilascio delle concessioni di piccole derivazioni idroelettriche è consentito tra l’altro, purchè: i) sulla base del bilancio idrico provinciale approvato con Delib. Giunta Provinciale 27 settembre 2013, n. 1996, l’intero tratto del corso d’acqua sotteso dalla derivazione sia caratterizzato da un indice di equilibrio medio annuo maggiore del 15%”.

Segue un’ulteriore enunciazione che è così articolata e riporta un passo della motivazione del TSAP: “Il Tribunale Superiore esclude l’effetto vincolante di tale disposizione “ove tale effetto venga inteso nel senso di ritenere pregiudizialmente inammissibile ogni istanza di derivazione a scopo idroelettrico che interessi il bacino imbrifero al quale appartiene il torrente (OMISSIS)” (pag. 10 motivazione). E ciò in quanto “il tratto sotteso dell’impianto idroelettrico in progetto è stato individuato con stato pari a “buono instabile monitorato” e peraltro tre delle quattro derivazioni esistenti sarebbero state inglobate nel nuovo impianto oggetto di domanda, mentre della quarta era previsto il fermo. La Provincia, avrebbe pertanto dovuto procedere alla verifica, in sede di istruttoria, delle caratteristiche progettuali che consentivano di garantire un rilascio del DMV costantemente in linea con i valori richiesti”.

Si deve notare a questo punto che il passo riportato fra virgolette corrisponde a quanto la sentenza del TSAP enuncia nella pagina 10 soltanto fino all’espressione “buono instabile monitorato”, mentre per il resto non presenta affatto, nonostante l’inserimento fra virgolette, detta corrispondenza.

2.1. L’illustrazione, dopo il passo sopra riportato continua in questi termini: “Da tale omissione deriverebbe, ad avviso del TSAP, l’eccesso di potere denunziato dal comune ricorrente. La decisione trascura di attribuire il giusto rilievo al menzionato art. 7 delle norme di attuazione del PTA contenente “ulteriori disposizioni di attuazione della L.P. 22 aprile 2014, n. 1, art. 70”, il quale esclude la possibilità di concedere derivazioni per corsi d’acqua caratterizzati da un indice di equilibrio uguale o inferiore al 15%. Non vi è dubbio che il parametro fissato dalla previsione testè indicata costituisca una condizione essenziale per il rilascio della concessione. La facilità di accertamento della ricorrenza di tale condizione, ricavabile dalla mappa dei bacini imbriferi del Trentino, consente di qualificare la stessa come un vero e proprio pre-requisito. In difetto di esso, è dunque inutile procedere alla istruttoria sulla domanda e quindi alla valutazione della rispondenza del progetto agli ulteriori requisiti. Nè d’altra parte, può ritenersi che la disposizione attraverso la quale la Provincia ricorrente ha inteso preservare quei corsi d’acqua caratterizzati da particolare fragilità sia illogica o esorbiti dalle competenze provinciali. La individuazione dei corsi d’acqua il cui disequilibrio è incompatibile con derivazioni è affidato al bilancio idrico provinciale, periodicamente aggiornato, che consente ai soggetti pubblici e privati la pronta individuazione di quelli le cui caratteristiche sono incompatibili con prelievi. Se la ratio della disposizione è quella testè, erroneo appare l’assunto del TSAP secondo cui la portata precettiva di tale norma non può essere estesa sino al punto di ritenere inammissibile qualsiasi richiesta di derivazione che interessi il bacino imbrifero cui appartiene il torrente (OMISSIS). A tacere d’altro, l’avverbio “purchè”, che introduce la elencazione delle condizioni ostative al rilascio di ulteriori concessioni di derivazione, smentisce l’assunto del primo Giudice. In conclusione, il Tribunale Superiore, pur avendo ricostruito correttamente la fattispecie concreta sulla quale era chiamato a pronunciarsi, ed individuato la normativa di riferimento, ne ha travisato la portata, incorrendo nell’errore sopra denunziato”.

2.2. Si è riportata l’articolazione del motivo di ricorso perchè essa evidenzia, ove la si confronti con la motivazione che ha esteso il TSAP, che la critica che vi è svolta risulta assolutamente priva di correlazione con detta motivazione, come, del resto, non ha mancato di eccepire la parte resistente.

E ciò in disparte il rilievo, che pure è opportuno, della singolarità derivante dall’individuazione come motivazione della sentenza impugnata, per un verso di passi di essa che non fanno parte della sua motivazione, bensì dell’esposizione del “fatto”, e, per altro verso, dalla non conforme riproduzione di un passo motivazionale sopra ricordata.

Sotto il primo aspetto si rileva che le prime tre proposizioni dell’illustrazione, là dove riproducono passi della sentenza del TSAP, non lo fanno relativamente a passi costituenti il tenore motivazionale di essa, bensì riguardo a passi che il TSAP ha enunciato nella ricognizione della normativa alla pagina 3 e 4. Ne consegue che dette proposizioni non rivestono alcuna efficacia di critica della motivazione resa dalla sentenza impugnata, essendo solo meramente riproduttivi di quella ricognizione normativa.

Le successive proposizioni sopra riferite, fermo che non è fedele quella di cui si è detto sopra, sono del tutto inidonee a svolgere la funzione di critica della motivazione della sentenza impugnata per l’assorbente ragione che assumono tale motivazione in modo del tutto privo di corrispondenza con il suo effettivo tenore.

2.3. Tanto si rileva non senza doversi preliminarmente osservare che, in modo del tutto contrastante con la norma di cui si prospetta la violazione nella intestazione del motivo, si imputa al TSAP non già la sua violazione bensì quella dell’art. 7 delle norme di attuazione del PTA contenente “ulteriori disposizioni di attuazione della L.P. 22 aprile 2014, n. 1, art. 70”, così evocando un’altra disposizione, come, del resto, non ha mancato di rilevare la parte resistente.

2.4. Fermo tale rilievo, il motivo, là dove prospetta che il TSAP avrebbe reso la sua motivazione in contrasto con il tenore l’art. 7 delle norme di attuazione del PTA, una volta posto in relazione con la motivazione effettivamente resa dal TSAP risulta del tutto privo di pertinenza con la sua articolazione.

Essa è stata resa, infatti, come emerge dalla lettura di quanto si è riprodotto nella su estesa esposizione dei fatti di causa senza negare in alcun modo il valore di quella disposizione, bensì affermando che la sua applicazione da parte della Det. 3 febbraio 2016, n. 4, da parte del Dirigente dell’Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e L’Energia della Provincia di Trento non spiegava effetti vincolanti come asserito dalla Provincia resistente.

Tale assunto è preceduto da una esposizione che nella sentenza impugnata inizia con le considerazioni che iniziano alla metà della pagina 6, dopo l’affermazione che il ricorso è fondato e nell’ambito delle quali si considera espressamente la fonte normativa evocata dall’illustrazione del motivo, che viene richiamata anche quanto all’art. 2, comma 7 (terzultimo rigo della pagina 9).

Il detto assunto è espresso alla pagina 10 della sentenza ed è del tutto ignorato dall’illustrazione del motivo.

Ne segue che il motivo, poichè non si correla alla ratio decidendi effettiva della sentenza ed anzi ne postula una inesistente, è, dunque, inammissibile alla stregua del principio di diritto (già affermato da Cass. n. 359 del 2005, seguita da numerose conformi, fatto proprio dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 7074 del 2017 e già anteriormente da Cass., Sez. Un., nn. 16598 e 22226 del 2016), secondo cui: “Il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto, per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4″.

L’inammissibilità dell’unico motivo comporta quella del ricorso.

3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto che l’esito della presente decisione giustifica la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro diecimila, oltre duecento per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto che l’esito della presente decisione giustifica la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2019

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