Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20501 del 29/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 29/08/2017, (ud. 01/03/2017, dep.29/08/2017),  n. 20501

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12086/2016 proposto da:

PUBLISERVIZI SRL (C.F. (OMISSIS)) in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TUSCOLANA 16 presso STUDIO LEGALE CARAVELLA, presso lo studio

dell’avvocato PAOLO CENTORE, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MARINA DI CASTELLO SPA (C.F. (OMISSIS)), in persona del Presidente

del Consiglio di Amministrazione, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA CARDINAL DE LUCA N. 10, presso lo studio dell’avvocato TULLIO

ELEFANTE, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

COMUNE DI CASERTA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 10242/47/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 18/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’01/03/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in Cassazione affidato a tre motivi illustrati da memoria, nei cui confronti, si è costituita la parte contribuente con controricorso, il concessionario della riscossione del comune di Caserta impugnava la sentenza della CTR della Campania, in materia d’avviso d’accertamento Tarsu/Tia, lamentando la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2 e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (primo motivo), nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio sul medesimo profilo di censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (secondo motivo), in quanto erroneamente i giudici d’appello avrebbero ritenuto inammissibile la produzione in appello degli avvisi di ricevimento dell’avviso bonario, in quanto ritenuti nuovi mezzi di prova, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 1 e non nuovi documenti, del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 58, comma 2. Con un terzo motivo di censura, la società ricorrente, denuncia la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7,L. n. 241 del 1990, art. 3 e della L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 161 e 162, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto alla luce della documentata notifica del cd. “avviso ordinario”, prodromico all’avviso d’accertamento, il semplice richiamo, nell’atto impositivo impugnato, a tale prodromico avviso, era sufficiente, ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 161 e 162 (e delle restanti norme di cui alla rubrica), per ritenere completa la motivazione dell’atto impositivo, perchè tale atto era stato ricevuto e conosciuto, mentre l’obbligo di allegazione ovvero di riproduzione del contenuto essenziale – all’atto impositivo, riguarderebbe gli atti non conosciuti ovvero non già nella disponibilità del contribuente.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

Il primo motivo di censura è fondato, con assorbimento dei restanti due.

E’, infatti, insegnamento di questa Corte, che “In materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2 – in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima – non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3 (nel testo introdotto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69), essendo la materia regolata dall’art. 58, comma 2, del citato D.Lgs., che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado” (Cass. n. 18907/11, 3661/15, ord. 22776/15, 655/14, 20109/12). Nel caso di specie, gli avvisi di ricevimento della notifica del prodromico avviso Tarsu, risultano pacificamente prodotti entro il termine previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31, comma 1, stante il richiamo dell’art. 61 del medesimo D.Lgs. cit. alle norme di primo grado, quindi, tempestivamente e ritualmente, ai sensi dell’art. 58, comma 2 D.Lgs. cit. e fuorviante ed erronea risulta la distinzione fissata dalla CTR fra mezzi di prova, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 1 e documenti nuovi di cui al successivo comma 2, per la quale per documenti nuovi “dovrebbero piuttosto intendersi…documenti ulteriori rispetto a quelli già acquisiti, come nel caso in cui sussista la necessità di integrarli o anche di produrli per la prima volta in relazione alla sopravvenienza di argomentazioni fattuali o giuridiche…”.

La sentenza va, pertanto, cassata e la causa rinviata nuovamente alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, affinchè riesami il merito della controversia, alla luce dei principi sopra esposti.

PQM

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2017

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