Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20501 del 12/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 12/10/2016, (ud. 20/06/2016, dep. 12/10/2016), n.20501

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. DOVERE Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13711/2010 proposto da:

V.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA SALARIA 320,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CAPPELLINI, rappresentato e

difeso dall’avvocato NERI BALDI giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 36/2009 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 02/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/06/2016 dal Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE;

udito per il ricorrente l’Avvocato BALDI che nulla osserva;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’Agenzia delle Entrate disconosceva al sig. V.R. la detrazione d’imposta per le spese di ristrutturazione di immobile sostenute nell’anno (OMISSIS) e portate in detrazione sulle imposte dovute per l’anno (OMISSIS).

2. L’atto veniva impugnato dinanzi alla CTP di Firenze, che accoglieva il ricorso.

3. L’appello dell’ufficio avverso tale decisione veniva accolto dalla CTR della Toscana con sentenza n. 71/8/10 del 15.7-31.8.2010.

4. Ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza appena menzionata il sig. V..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il ricorso si denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. n. 449 del 1997, art. 1, dell’art. 12 disp. gen. e della L. n. 212 del 2000, art. 3.

Si assume che la CTR ha ritenuto che le spese sostenute nel (OMISSIS) non possono essere riconosciute ai fini della detrazione fiscale prevista dalla L. n. 449 del 1997, perchè mera prosecuzione dei pagamenti relativi a lavori effettuati nel (OMISSIS), per i quali il contribuente aveva già goduto per intero della detrazione massima prevista dalla legge. Tale interpretazione è errata perchè in contrasto con la ratio e con la lettera della L. n. 449 del 1997, art. 1; la detrazione è prevista per l’intero ammontare massimo per ogni annualità, anche in relazione al medesimo intervento edilizio. Tale interpretazione è confermata, a contrario, anche dalle modifiche normative intervenute successivamente.

2. Il ricorso è fondato. A mente della L. n. 449 del 1997, art. 1, comma 1 “Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, una quota delle spese sostenute sino ad un importo massimo delle stesse di Lire 150 milioni ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) della L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 31, sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all’art. 1117 c.c., n. 1), nonchè per la realizzazione degli interventi di cui alle lett. b), c) e d) della L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 31, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze…”. Ai comma 2 è previsto che la detrazione venga ripartita in quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d’imposta successivi (ma è consentito anche ripartirle in dieci quote annuale). Il contribuente ripartì le spese sostenute nell’anno (OMISSIS) e nell’anno (OMISSIS), per un ammontare complessivo superiore a centocinquanta milioni di Lire (non superato nella singola annualità).

Orbene, preme rimarcare che il legislatore ha imposto un tetto massimo di spese detraibili, relative ad uno o più tra le tipologie di intervento previsti, concernenti la singola unità immobiliare. Come a dire, per ogni unità immobiliare le spese per gli interventi possono essere portate in detrazione sino a concorrenza di 150 milioni. Tuttavia non vi è nel testo di legge alcuna indicazione circa la indefettibile correlazione tra tetto massimo ed annualità, nel senso che l’ammontare massimo debba valere quale che sia il periodo durante il quale si sostengono le spese di ristrutturazione. Per contro, poichè le detrazioni operano sulle imposte relative alla singola annualità, l’assenza di un esplicito limite alla replicabilità della detrazione allorquando le spese si protraggano per più annualità non consente di condividere l’interpretazione dell’ufficio erariale.

L’assunto della CTR per il quale la detrazione sarebbe riferibile al singolo intervento di ristrutturazione non trova riscontro nel testo della legge che, come correttamente rilevato dal ricorrente, stabilisce una connessione solo tra spese sostenute e entità della detrazione; a differenza di quanto il legislatore si è preoccupato di precisare successivamente con la L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 9, comma 1, il quale specifica che “nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati nel (OMISSIS) consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1 gennaio (OMISSIS) ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni”.

3. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata; sicchè questa Corte, decidendo nel merito, accoglie il ricorso del contribuente.

Attesa l’assenza di precedenti giurisprudenziali in materia, ricorrono le ragioni di legge per la compensazione delle spese dell’intero processo.

PQM

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso del contribuente. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2016

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